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Decisione

10.2007.270

Circolare in stato di ebrietà, incidente, opporsi alla prova del sangue e abbandonare il luogo del sinistro; consumare marijuana

4 marzo 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Può essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 16 gennaio 2006 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42 segg., 49 cpv. 2

CPS; 31 cpv. 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 seconda frase, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1

LCStr; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

Considerandi

2.

guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

3.

elusione di provvedimenti

per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

4.

inosservanza dei doveri in

caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,

5.

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1798/2007 dell’11 giugno

2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.

5’310.-- (cinquemilatrecentodieci), dedotta 1 (una) aliquota per 1 (uno) giorno

di carcere preventivo sofferto, con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 59

(cinquantanove) giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 34 e 36 CPS);

Pena parzialmente

aggiuntiva alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione e fr. 1’500.-- di

multa (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 16 gennaio 2006;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione (ai sensi

del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 16 gennaio 2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 (diciotto)

mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 5310.00 pena pecuniaria

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 5560.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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