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Decisione

10.2007.272

Effettuare dei prelevamenti da un conto corrente postale appartenente a terzi senza autorizzato del titolare

22 agosto 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. DA 1888/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.00 (quattrocentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.

30.00 (trenta), da dedursi il carcere preventivo sofferto.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.00

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00

(cento).

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 25 giugno 2007;

indetto il

dibattimento 22 settembre 2008, al quale hanno preso parte l’accusato, il di

lui difensore e l’interprete __________, mentre la parte lesa e il Procuratore

pubblico non hanno partecipato al dibattimento, quest’ultimo come da

comunicazione 9 aprile 2008, mediante la quale postulava la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, avv. DI 1, il quale

postula il proscioglimento del suo cliente per le seguenti ragioni: non

sussiste appropriazione indebita, poiché l’imputato era autorizzato a usare la

Post Card consegnatagli dalla signora LESA 1; se non era autorizzato, allora

egli aveva agito in preda ad un’incomprensione sulla possibilità di servirsi

della consistenza del conto depositato alla Posta, detenuto dalla madre della

sua amica e per questo non deve essere punito; infine, se egli fosse stato

autorizzato ed avesse ecceduto nell’usare tali beni patrimoniali, allora il suo

assistito non dovrebbe essere condannato, siccome difetterebbe nella specie una

valida querela (cfr. art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP);

inoltre, visto l’importo di fr. 300.- eventualmente entrante in considerazione,

il reato in questione sarebbe una contravvenzione, la quale necessita pure per

il suo esame di una valida querela (cfr. art. 172ter CP). Infine, il difensore

chiede la rifusione di ripetibili, e presenta la nota professionale delle sue

prestazioni profuse nell’ambito dell’intero procedimento penale;

sentito per ultimo l'accusat (art. 252

CPP), il quale si rimette al prudente giudizio di questo Pretore;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

Preliminarmente in ordine

1.

Nel presente procedimento si è

o meno in presenza di una valida querela ai sensi dell’art. 138 cifra 1 cpv. 4

in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP?

Nel merito

1.

È ACCU 1, , autore colpevole di

appropriazione indebita,

per avere, al fine di

procacciare a sé ed alla compagna __________ un indebito profitto, effettuato,

a __________ in data __________ e a __________ in data __________, senza essere

autorizzato dalla titolare, LESA 1 due prelievi da fr. 300.- ciascuno, dal CCP __________,

tramite la relativa Postcard a lui affidata?

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena privativa della

libertà, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena pecuniaria, può egli

beneficiare della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso

di tempo?

4.

Il giudizio sugli oneri

processuali e sulle ripetibili.

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 30 segg., 110 cpv. 2 e

138.

cifra 1 cpv. 4 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara 1. ACCU 1 , di cui al

decreto di accusa n. 1888/2007 del 13 giugno 2007 relativamente al reato di

appropriazione indebita ripetuta, è stralciato dai ruoli per mancanza di valida

querela (art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP).

2.

Gli oneri processuali sono

posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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