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Decisione

10.2007.277

Ripetuta guida di una motoleggera in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.72 gr/oo, risp. min. 1.01 - max. 1.29 gr/oo), nonostante la revoca della licenza di condurre

12 febbraio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 18 giugno

2007 n. 1972/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna (art. 34

e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 5'250.--.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.

42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.--

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 1 luglio 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 12 febbraio 2007,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale, non

contestando i fatti, chiede di ridurre l’aliquota giornaliera e la multa in

considerazione della sua precaria situazione finanziaria;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di:

1.1

Ripetuta guida in stato

di inattitudine,

1.2

Ripetuta

guida nonostante la revoca della licenza di condurre,

per

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1, 95 cifra 2

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

ripetuta guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per aver ripetutamente

condotto veicoli a motore essendo in stato di ubriachezza e meglio:

1.1

a __________ il 3

marzo 2007, la motoleggera Peugeot targata __________ (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.72 grammi per mille);

1.2

nella stessa

località il 25 aprile 2007, la motoleggera Peugeot targata __________ (alcolemia:

min. 1.01 - max. 1.29 grammi per mille);

2.

ripetuta guida senza

licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,

per aver ripetutamente

condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata

revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 22 maggio 1997 per un periodo indeterminato, e meglio;

2.1

a __________

il 3 marzo 2007, la motoleggera Peugeot surriferita;

2.2

nella stessa

località il 25 aprile 2007 ed in altre imprecisate località e date

precedenti, la motoleggera suddetta;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di

fr. 2'250.-- (duemiladuecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni;

2.

alla multa di fr. 800.--

(ottocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 1500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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