10.2007.277
Ripetuta guida di una motoleggera in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.72 gr/oo, risp. min. 1.01 - max. 1.29 gr/oo), nonostante la revoca della licenza di condurre
12 febbraio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.277
Data decisione, Autorità:
12.02.2008, PRPEN
Titolo:
Ripetuta guida di una motoleggera in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.72 gr/oo, risp. min. 1.01 - max. 1.29 gr/oo), nonostante la revoca della licenza di condurre
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.277
DA
1972/2007
Bellinzona
12
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. ripetuta guida in stato di
inattitudine,
per aver ripetutamente
condotto veicoli a motore essendo in stato di ubriachezza e meglio:
1.1. a __________ il 3
marzo 2007, l'autovettura (recte: la motoleggera) Peugeot targata __________
(alcolemia: min. 1.31 - max. 1.72 grammi per mille);
1.2. nella stessa
località il 25 aprile 2007, la motoleggera Peugeot targata __________ (alcolemia:
min. 1.01 - max. 1.29 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. ripetuta guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver ripetutamente
condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 22 maggio 1997 per un periodo indeterminato, e meglio;
2.1. a __________
il 3 marzo 2007, l’autovettura (recte: la motoleggera) Peugeot surriferita;
2.2. nella
stessa località il 25 aprile 2007 ed in altre imprecisate località e date
precedenti, la motoleggera suddetta;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 18 giugno
2007 n. 1972/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna (art. 34
e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 5'250.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.
42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.--
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 1 luglio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 12 febbraio 2007,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale, non
contestando i fatti, chiede di ridurre l’aliquota giornaliera e la multa in
considerazione della sua precaria situazione finanziaria;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di:
1.1
Ripetuta guida in stato
di inattitudine,
1.2
Ripetuta
guida nonostante la revoca della licenza di condurre,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1, 95 cifra 2
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
ripetuta guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver ripetutamente
condotto veicoli a motore essendo in stato di ubriachezza e meglio:
1.1
a __________ il 3
marzo 2007, la motoleggera Peugeot targata __________ (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.72 grammi per mille);
1.2
nella stessa
località il 25 aprile 2007, la motoleggera Peugeot targata __________ (alcolemia:
min. 1.01 - max. 1.29 grammi per mille);
2.
ripetuta guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,
per aver ripetutamente
condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 22 maggio 1997 per un periodo indeterminato, e meglio;
2.1
a __________
il 3 marzo 2007, la motoleggera Peugeot surriferita;
2.2
nella stessa
località il 25 aprile 2007 ed in altre imprecisate località e date
precedenti, la motoleggera suddetta;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di
fr. 2'250.-- (duemiladuecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
2.
alla multa di fr. 800.--
(ottocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 1500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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