10.2007.278
Sottrarre un cassetta di zucchine
19 febbraio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.278
Data decisione, Autorità:
19.02.2008, PRPEN
Titolo:
Sottrarre un cassetta di zucchine
REATO DI POCA ENTITÀ
art. 139 agg. 172 let. ter CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.278
DA
2153/2007
Bellinzona
19
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di furto di poca entità,
per avere, in correità con __________,
a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene ai danni di CIVI
1, presso il campo agricolo di __________ il __________, una cassetta di
zucchine per un valore complessivo di fr. 45.--;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 139,
richiamato l'art. 172ter CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 27 giugno
Fatti
2007 n. 2153/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 3 luglio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 19 febbraio 2008,
al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 12 dicembre
2007, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di furto di poca entità per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 139 e 172ter CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
furto di poca entità, art. 139
CPS, richiamato l’art. 172ter CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2153/2007 del 27 giugno
2007;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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