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Decisione

10.2007.278

Sottrarre un cassetta di zucchine

19 febbraio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 2153/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.--

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 3 luglio 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 19 febbraio 2008,

al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 12 dicembre

2007, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di furto di poca entità per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno

caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 139 e 172ter CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

furto di poca entità, art. 139

CPS, richiamato l’art. 172ter CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2153/2007 del 27 giugno

2007;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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