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Decisione

10.2007.279

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.87 - max 2.38 gr/oo)

12 febbraio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15 aprile 2007;

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 25 giugno

2007 n. 2106/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 160.-- (centosessanta) ciascuna, (art. 34

e segg. CPS) corrispondenti a fr. 14’400.--.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art.

42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.--

(millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 60 (sessanta)

giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso

Ministero Pubblico il 21 giugno 2004 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 4 luglio 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 12 febbraio 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale, rilevando

come i fatti non siano contestati, postula una riduzione sia delle aliquote

giornaliere sia del loro ammontare, in quanto sono manifestamente

sproporzionate. Inoltre, in considerazione della prognosi favorevole, egli

chiede che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della

precedente condanna, prescindendo dall’ordinare norme di condotta;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può essere

mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 21 giugno 2004 dal

Ministero Pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2106/2007 del 25 giugno

2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 170.-- (centosettanta), per un

totale di fr. 12’750.- (dodicimilasettecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni;

2.

alla multa di fr. 1’500.--

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione (ai sensi

del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone

Ticino il 21 giugno 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e

6.

(sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 2200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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