10.2007.279
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.87 - max 2.38 gr/oo)
12 febbraio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.279
Data decisione, Autorità:
12.02.2008, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.87 - max 2.38 gr/oo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.279
DA
2106/2007
Bellinzona
12
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Mercedes targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.87 - max. 2.38 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per
analogo reato (alcolemia: 2.11 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
15 aprile 2007;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25 giugno
2007 n. 2106/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 160.-- (centosessanta) ciascuna, (art. 34
e segg. CPS) corrispondenti a fr. 14’400.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art.
42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 60 (sessanta)
giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso
Ministero Pubblico il 21 giugno 2004 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 4 luglio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 12 febbraio 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, rilevando
come i fatti non siano contestati, postula una riduzione sia delle aliquote
giornaliere sia del loro ammontare, in quanto sono manifestamente
sproporzionate. Inoltre, in considerazione della prognosi favorevole, egli
chiede che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della
precedente condanna, prescindendo dall’ordinare norme di condotta;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può essere
mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 21 giugno 2004 dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2106/2007 del 25 giugno
2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 170.-- (centosettanta), per un
totale di fr. 12’750.- (dodicimilasettecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
2.
alla multa di fr. 1’500.--
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione (ai sensi
del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone
Ticino il 21 giugno 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e
6.
(sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 2200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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