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Decisione

10.2007.283

Ripetute ingiurie e minacce mediante abuso di impianto di telecomunicazione

18 marzo 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.1. Sono

dati gli estremi per l’applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS?

3. L’imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine

di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha

formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177, 179septies, 180

CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. ripetuta ingiuria, art. 177

CPS,

Considerandi

2.

ripetuto abuso di impianti

di telecomunicazioni, art. 179septies CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte ai punti nri. 1 e 2 del decreto di accusa n. 2031/2007

del 21 giugno 2007;

e la proscioglie dall’accusa di ripetuta minaccia

per i fatti descritti al punto n. 3 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 400.--

(quattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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