10.2007.283
Ripetute ingiurie e minacce mediante abuso di impianto di telecomunicazione
18 marzo 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.283
Data decisione, Autorità:
18.03.2008, PRPEN
Titolo:
Ripetute ingiurie e minacce mediante abuso di impianto di telecomunicazione
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 179septies CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2007.283
DA
2031/2007
Bellinzona
18
marzo 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. ripetuta ingiuria,
per avere, nel periodo 26
giugno/22 agosto 2006, a __________ e in altre imprecisate località,
ripetutamente offeso l’onore di CIVI 1, dandole della “troia”, della “puttana”
e della “bastarda”;
2. ripetuto abuso di
impianti di telecomunicazioni,
per avere, nel periodo 19
aprile/22 agosto 2006, a __________ e in altre imprecisate località, per
malizia o per celia, ripetutamente abusato di un impianto telefonico soggetto
alla privativa dei telefoni per inquietare CIVI 1, selezionando in almeno 17
occasioni l’utenza telefonica fissa __________ intestata alla __________,
società che, presso il centro commerciale __________, gestisce il negozio __________,
di cui la parte lesa è responsabile:
3. ripetuta minaccia,
per avere, il 26 giugno
2006, il 3 luglio 2006 e in altre date non meglio precisate, a __________ e in
altre non determinate località, incusso timore a CIVI 1, pronunciando le
seguenti frasi al telefono, selezionando l’utenza telefonica fissa __________
intestata alla ditta __________, società che, presso il centro commerciale __________,
gestisce il negozio __________, di cui la parte lesa è la responsabile:
- “tu
la pagherai cara puttana, t’ammazzo, l’ho giurato sulla vita di mia figlia, t’ammazzo,
troia”,
- “peccato
che tuo padre non ti ha picchiata abbastanza per farti fuori, perché i bastardi
come te dovevano morire già da piccoli, troia”,
- “ah
ci sei, voglio parlarti una volta per tutte, io ti ammazzerò quando avrai quel
bastardo in pancia, adesso stai tranquilla, vivi tranquilla, ma quando avrai
quel bastardo in pancia ti farò fuori (…), dovrà morire quel bastardo che avrai
in pancia, e te lo farò fuori, aspetterò, io ho pazienza, lo sai, perché le
puttane come te devono vivere, ma devono piangere per i figli che nasceranno,
troia, non te la perdono questa, e il bene che ti ho fatto ti deve rivoltare
contro, puttana”,
- “puttana,
questa sera ti aspetto”,
- “troia,
il tuo cane farà una brutta fine”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177,
179septies e 180 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 21 giugno
2007 n. 2031/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
800.-- (ottocento) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 40.-- (quaranta)
– (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2
CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI
1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 3 luglio 2007 dall’accusata;
indetto il dibattimento 18 marzo 2008, al
quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale non
contesta la commissione dei reati di ingiuria e di abuso di impianti di
telecomunicazioni. Chiede comunque di valutare l’applicazione dell’art. 177
cpv. 2 CPS, in quanto la sua assistita è stata . Per contro, egli chiede il
proscioglimento della sua assistita dall’accusa di ripetuta minaccia, in quanto
fanno difetto gli elementi oggettivi e soggettivi del reato;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Ripetuta ingiuria,
1.2. Ripetuto
abuso di impianti di telecomunicazioni,
1.3. Ripetuta
minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.1. Sono
dati gli estremi per l’applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS?
3. L’imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177, 179septies, 180
CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. ripetuta ingiuria, art. 177
CPS,
Considerandi
2.
ripetuto abuso di impianti
di telecomunicazioni, art. 179septies CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte ai punti nri. 1 e 2 del decreto di accusa n. 2031/2007
del 21 giugno 2007;
e la proscioglie dall’accusa di ripetuta minaccia
per i fatti descritti al punto n. 3 del summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 400.--
(quattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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