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Decisione

10.2007.285

Colpire una persona al volto con una testata, rompendogli il setto nasale; eccesso di legittima difesa

9 aprile 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 1909/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

560.--, corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg.

CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 3 luglio 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 9 aprile 2008, al

quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte

civile ed il Sostituto Procuratore Pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame

della parte civile e all’audizione dei testi;

sentito il Sostituto Procuratore

Pubblico, il quale ritenendo credibile la versione fornita dalla parte civile e

falsa quella dell’accusato, nonostante il sostegno fornito in aula dai testi,

per cui non sono dati gli estremi della legittima difesa, chiede la conferma

del decreto d’accusa, postulando la condanna dell’imputato ad una pena

pecuniaria di 40 aliquote in ragione della gravità della colpa e delle

conseguenze del suo agire. Per tale motivo propone pure la condanna ad una

multa di fr. 500.-- e l’accoglimento delle richieste di risarcimento avanzate

dalla parte civile, lasciando la quantificazione dell’ammontare per il torto

morale al giudice. In via subordinata, qualora si dovesse stabilire che vi è

stata legittima difesa, postula comunque la conferma del decreto d’accusa e

delle pretese di risarcimento, in quanto la reazione è stata manifestamente

sproporzionata ed eccessiva;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa, postulando l’accoglimento integrale della

propria istanza di risarcimento;

sentito il difensore, il quale, rilevando

come anche i testi sentiti in aula abbiano ribadito al versione del suo

assistito, chiede l’assoluzione, assodato che si tratta di legittima difesa

proporzionata all’aggressione. La testata era l’unico mezzo per difendersi

dalla parte civile. Egli chiede inoltre il rinvio al foro civile delle della

parte civile per le pretese di tale natura, osservando come le stesse non siano

neppure state sostanziate;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

1.1

Può

essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?

2.

Quale

deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con

istanza dell’7 aprile 2008?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15, 16, 42, 123 cifra

1.

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, commesse

agendo per eccesso di legittima difesa, art. 123 cifra 1 CPS e 16 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1909/2007 del 18 giugno

2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.

900.

-- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 640.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione. Di conseguenza non entra nel merito delle

richieste di risarcimento;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 240.00 testi

fr. 1040.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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