10.2007.285
Colpire una persona al volto con una testata, rompendogli il setto nasale; eccesso di legittima difesa
9 aprile 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.285
Data decisione, Autorità:
09.04.2008, PRPEN
Titolo:
Colpire una persona al volto con una testata, rompendogli il setto nasale; eccesso di legittima difesa
LEGITTIMA DIFESA
LESIONE SEMPLICE
art. 16 cpv. 1 CPS
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.285
DA
1909/2007
Bellinzona
9
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 in automazione,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere rotto l’osso nasale
ad CIVI 1 colpendolo intenzionalmente al viso con una testata;
fatti avvenuti a __________
presso il __________, il 26 agosto 2005;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18 giugno
Fatti
2007 n. 1909/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
560.--, corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg.
CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 3 luglio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 9 aprile 2008, al
quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte
civile ed il Sostituto Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame
della parte civile e all’audizione dei testi;
sentito il Sostituto Procuratore
Pubblico, il quale ritenendo credibile la versione fornita dalla parte civile e
falsa quella dell’accusato, nonostante il sostegno fornito in aula dai testi,
per cui non sono dati gli estremi della legittima difesa, chiede la conferma
del decreto d’accusa, postulando la condanna dell’imputato ad una pena
pecuniaria di 40 aliquote in ragione della gravità della colpa e delle
conseguenze del suo agire. Per tale motivo propone pure la condanna ad una
multa di fr. 500.-- e l’accoglimento delle richieste di risarcimento avanzate
dalla parte civile, lasciando la quantificazione dell’ammontare per il torto
morale al giudice. In via subordinata, qualora si dovesse stabilire che vi è
stata legittima difesa, postula comunque la conferma del decreto d’accusa e
delle pretese di risarcimento, in quanto la reazione è stata manifestamente
sproporzionata ed eccessiva;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa, postulando l’accoglimento integrale della
propria istanza di risarcimento;
sentito il difensore, il quale, rilevando
come anche i testi sentiti in aula abbiano ribadito al versione del suo
assistito, chiede l’assoluzione, assodato che si tratta di legittima difesa
proporzionata all’aggressione. La testata era l’unico mezzo per difendersi
dalla parte civile. Egli chiede inoltre il rinvio al foro civile delle della
parte civile per le pretese di tale natura, osservando come le stesse non siano
neppure state sostanziate;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
1.1
Può
essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?
2.
Quale
deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con
istanza dell’7 aprile 2008?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15, 16, 42, 123 cifra
1.
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, commesse
agendo per eccesso di legittima difesa, art. 123 cifra 1 CPS e 16 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1909/2007 del 18 giugno
2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 640.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione. Di conseguenza non entra nel merito delle
richieste di risarcimento;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 240.00 testi
fr. 1040.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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