10.2007.287
Guidare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.87 - max- 2.21 gr/oo); veicolo parcheggiatosenza freno a mano tirato e senza la marcia che si muove e cade nel sottostante riale
29 gennaio 2008Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.287
Data decisione, Autorità:
29.01.2008, PRPEN
Titolo:
Guidare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.87 - max- 2.21 gr/oo); veicolo parcheggiatosenza freno a mano tirato e senza la marcia che si muove e cade nel sottostante riale
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.287
DA
2112/2007
Bellinzona
29
gennaio 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 d ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza
(alcolemia: min. 1.87 - max. 2.21 grammi per mille);
fatti avvenuti ad __________
il 14 aprile 2007;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per aver, negligentemente
omesso di innestare la marcia e di tirare il freno a mano, permettendo
conseguentemente al suo veicolo di avanzare, uscendo conseguentemente di strada
terminando la corsa nel sottostante riale;
fatti avvenuti ad __________
il 14 aprile 2007;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 31 cpv. 1 e 2, 22 cpv. 2 e ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 25 giugno
2007 n. 2112/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.-- (cinquanta) ciascuna (art.
34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 3'750.--
(tremilasettecentocinquanta).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 600.--
(seicento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 13 (tredici)
giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dall'Office régional
du Juge d'instruction du Valais central Sion, il 19 marzo 2005, ma ne prolunga
il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 9 luglio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 gennaio 2008, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in quanto non è stato
dimostrato che il suo cliente abbia guidato dopo aver bevuto, ritenuto che le
versioni dei testi non appaiono credibili, ed inoltre il sedime sul quale ha
parcheggiato non è soggetto alla LCStr. In via subordinata chiede una massiccia
riduzione della pena e della multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 13 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 19 marzo 2005 dall’Office régional
du Juge d’instruction du Valais central, Sion, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Il signor ACCU 1, nato il 6
febbraio 1985 a __________, è celibe e vive con i genitori ad __________.
Attualmente frequenta la Scuola
alberghiera a __________, la cui formazione prevede anche lo svolgimento di
alcuni stages lavorativi di durata variabile durante l’anno. Nel corso
dell’estate 2007 egli ha lavorato quale stagista complessivamente per 5 mesi.
Egli è titolare della licenza
di condurre per le categorie A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G e M dal 10 luglio
2007.
In data 22 aprile 2005 l’Office
régional du Juge d’instruction du Valais central Sion ha condannato l’imputato
ad una pena di 13 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 2 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 500.--, per aver
circolato in stato di ebrietà il 19 marzo 2005 nella stazione turistica di
Crans-Montana. La conseguente iscrizione a casellario giudiziale non è ancora
stata cancellata. A seguito di questi fatti, la Sezione della circolazione,
Camorino, gli ha revocato la licenza di condurre per un periodo di 3 mesi e
quindici giorni (cfr. AI 1 e 2).
Considerandi
2.
Venerdì 13 aprile 2007, verso
le 22:00/22:30, l’accusato si è recato con l’autovettura Peugeot targata __________,
intestata a suo padre, da __________ ad __________ per trascorrere la serata con
amici. A suo dire, una volta giunto nella località leventinese, egli avrebbe cercato
un luogo discosto dall’abitato ove parcheggiare gratuitamente e senza arrecare disturbo.
Sempre in base alla sua
versione dei fatti, egli avrebbe quindi posteggiato il suo veicolo sul piazzale
dell’azienda agricola del signor __________, sito in zona “__________” lungo la
strada cantonale che conduce alla caserma militare, raggiungendo poi a piedi il
ristorante __________ (detto __________) sito nei pressi della stazione
ferroviaria.
Dopo aver trascorso la serata con
gli amici, sorbendo diverse bevande alcoliche, alla chiusura dell’esercizio
pubblico, egli avrebbe di nuovo raggiunto a piedi il proprio veicolo. Non ritenendosi
in grado di condurre, l’imputato si è seduto al posto del conducente, ha abbassato
il sedile e si è addormentato.
Nel sonno egli avrebbe
inavvertitamente urtato la leva del cambio, mettendo così in moto la vettura,
che si è spostata verso il ciglio del piazzale, rovinando nel sottostante riale.
Fortunatamente l’accusato ha potuto uscire da solo ed incolume dall’abitacolo
(suo verbale di interrogatorio 17 aprile 2007, AI 1).
Il signor __________ ha
riferito agli agenti interroganti di aver raggiunto la sua fattoria alle ore 05:30
per iniziare la giornata lavorativa e di aver notato una vettura di piccola
cilindrata parcheggiata sul piazzale di sua proprietà. Il veicolo aveva il
motore spento ed i fari accesi. Al suo interno vi era un giovane che dormiva. Verso
le 06:00 il veicolo era ancora nella medesima posizione. Alle 06:15, durante
una pausa di lavoro, egli si è accorto che la vettura era nel frattempo precipitata
nel riale (cfr. suo verbale di interrogatorio 17 aprile 2007, AI 1).
Poco dopo, avvertita
dall’autista dell’autopostale, che si era fermato per soccorrere il malcapitato,
è giunta sul luogo dell’incidente una pattuglia della polizia cantonale.
La prova etanografica, alla
quale è stato immediatamente sottoposto il conducente ha dato un risultato 1.41
g/kg.
Egli è così stato condotto
all’Ospedale di __________ per il prelievo del sangue, dalle cui analisi è
stata determinata un alcolemia media di 1.79 g/kg, con un tenore minimo di 1.70
g/kg e 1.88 g/kg.
Interrogata dalla Polizia
cantonale su indicazione del signor __________, la signora __________, sua
inquilina, ha affermato di essere uscita a passeggio con il suo cane a
mezzanotte, incamminandosi in direzione della zona __________ - ristorante __________.
Per percorrere questo tragitto, uscendo dal suo appartamento, deve di norma
attraversare il piazzale della fattoria __________ e proseguire poi sulla
strada cantonale. Né all’andata, né al ritorno verso la una di notte, non ha
visto alcun veicolo parcheggiato su detto piazzale (suo verbale di
interrogatorio 18 aprile 2007, AI 1).
L’imputato, sentito nuovamente
dalla polizia cantonale, ha ribadito d’aver parcheggiato il suo veicolo sul
piazzale della fattoria __________ verso le ore 24:00/00:30 e di essersi recato
in centro paese a piedi, negando fermamente d’aver guidato sotto l’influsso
delle bevande alcoliche sorbite al bar (suo verbale di interrogatorio 27 aprile
2007, AI 1).
3.
In base a queste risultanze, il
Procuratore Pubblico ha emanato il decreto d’accusa in esame, ritenendo il
signor ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione
alle norme della circolazione stradale.
Con scritto di data 9 luglio
2007.
l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto d’accusa.
4.
Per l’art. 91 cpv. 1 LCStr,
chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa.
Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è
rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6).
Secondo l’art. 55 cpv. 6 LCStr,
l’Assemblea federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette
l’inattitudine alla guida secondo la presente legge (ebrietà),
indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità
all’alcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol
nel sangue è da considerare qualificata.
In base all’art. 1 cpv. 1
dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia
nella circolazione stradale, un conducente è considerato in ogni caso inabile
alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di
alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una
quantità di alcol che determina una tale concentrazione. E’ considerata
qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più
(cpv. 2).
Nel caso specifico, l’imputato
non contesta le risultanze degli accertamenti del tasso di alcolemia
riscontratogli nel sangue, ma, come visto, nega di essersi messo alla guida del
proprio veicolo in tale stato. In effetti, egli sostiene di aver parcheggiato
la vettura sul piazzale in questione prima di aver bevuto e di avervi fatto
ritorno a piedi dopo la chiusura dell’esercizio pubblico con l’intenzione di
pernottare nell’abitacolo.
A mente di questo giudice, alla
luce soprattutto della chiara, lineare e precisa deposizione della teste __________,
che oltretutto non aveva alcun motivo di riferire il falso, completata con
quella del signor __________, la versione fornita dall’accusato non è per nulla
credibile.
Risulta infatti francamente
inverosimile che l’accusato abbia scelto di posteggiare in quel piazzale,
distante circa 1500 metri dal bar in cui era atteso dagli amici, soltanto per
evitare di dover pagare il parchimetro e di essere d’impiccio ad altri utenti
della strada.
E’ per contro da ritenere che
egli, resosi conto di non essere più in grado di condurre fino a casa a seguito
della quantità di alcool ingerito, abbia deciso di cercare un luogo discosto
dal centro dove fermarsi per trascorrere la notte, così da evitare di incappare
in un controllo di polizia o di provocare un incidente.
Oltre alle dichiarazioni della
teste, questa interpretazione degli eventi trova conferma nel fatto che
l’autovettura del prevenuto, come assicurato dal proprietario della stalla,
avesse le luci accese. A prescindere dal fatto che l’accusato non ha fornito
alcuna spiegazione relativamente a questa emergenza istruttoria, la tesi da lui
avanzata appare poco credibile poiché non si vede come possa aver lasciato i
fari accesi dopo aver parcheggiato prima di recarsi al bar, rispettivamente non
li abbia spenti dopo il suo ritorno e durante il pernottamento: in entrambi i
momenti era già calata la notte ed avrebbe dovuto notare le luci. Inoltre, una
simile circostanza sarebbe stata sicuramente rilevata dalla teste __________
durante i suoi passaggi a mezzanotte ed alla una, ritenuto che i fari sarebbero
spiccati nel buio e che ella, muovendosi a piedi attraverso lo spiazzo, avrebbe
avuto tutto il tempo per notarli.
In virtù delle considerazioni
che precedono, questo giudice è giunto al pieno convincimento che l’imputato si
sia messo al volante del proprio veicolo sotto l’influsso di bevande alcoliche.
Egli deve essere pertanto
riconosciuto colpevole di guida in stato di inattitudine ai sensi dell’art. 91
cpv. 1 LCStr.
5.
Per l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il
conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza. Le persone che, sotto l’influsso di
alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le
attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante
questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un
veicolo (cpv. 2).
L’art. 22 cpv. 1 ONC prescrive
che il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di
allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare
ch’esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano
servirsene. Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve
tirare il freno e prendere un’altra efficace misura di sicurezza affinché non
si muova, in particolare innestando la marcia più bassa o dirigendo le ruote
verso un ostacolo al bordo della carreggiata (cpv. 2). Sulle strade in forte
pendio, l’immobilità degli autoveicoli deve essere garantita, inoltre, con
cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei devono essere collocati sotto le
ruote degli autoveicoli pesanti, degli autotreni e dei rimorchi staccati anche
sulle strade in leggero pendio. Prima di ripartire, la strada deve essere
liberata dagli oggetti adoperati come cunei (cpv. 3).
Secondo l’art. 90 cifra 1
LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella
presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è
punito con la multa.
L’accusato non contesta d’aver
commesso un’imprudenza omettendo di innestare la marcia e di tirare il freno a
mano, permettendo così al suo veicolo di avanzare e di cadere nel sottostante
riale. Egli chiede nondimeno il proscioglimento dal reato di infrazione alle
norme della circolazione stradale, in quanto il piazzale privato in cui ha
parcheggiato il suo veicolo non sarebbe soggetto alla Legge sulla circolazione
stradale.
La Legge federale sulla
circolazione stradale disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come
anche la responsabilità civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai
veicoli a motore o dai velocipedi (art. 1 cpv. 1 LCStr). I conducenti di
veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione
(art. 26 a 57) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli
altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade
aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi (cpv. 2).
Per l’art. 1 cpv. 1 e 2 ONC, le
strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o
dai pedoni. Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all’uso
privato.
Per principio, una strada è
aperta alla circolazione pubblica quando è messa a disposizione di una cerchia
indeterminata di persone. Per strada pubblica si deve intendere qualsiasi
terreno che serve alla circolazione, sia esso un ponte, uno spazio, un
passaggio, una pista ciclabile o un passo privato che ciascuno può utilizzare.
La nozione di strada pubblica
va interpretata estensivamente (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, nri 2.2 e 2.4. ad art. 1 LCStr).
Il carattere pubblico di una
strada non dipende dalla volontà (più o meno rispettata) del proprietario, ma
dall’uso che ne viene fatto: se una parte di un fondo è frequentata da traffico
o, semplicemente, si presenta come accessibile a una cerchia indeterminata di
persone, non è sufficiente che la strada sia iscritta a registro fondiario per
determinare il carattere privato della stessa (Bussy/Rusconi, op. cit., nri 2.5
e 3.2 ad art. 1 LCStr).
Una strada privata è invece
sottratta al campo di applicazione della LCStr quando l’avente diritto esprime
in questo senso la sua volontà attraverso un divieto o una delimitazione, sotto
forma di un segnale, una barriera, una catena, ecc. (R. Schaffhauser, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, n. 169).
Nel caso in questione, il luogo
in cui si svolto l’incidente è indiscutibilmente un piazzale sito su un fondo
di proprietà privata (cfr. AI 1).
Malgrado gli atti non
permettano di stabilire se l’avente diritto abbia posato un segnale o una
delimitazione che ne attesti il carattere privato, a mente di questo giudice,
dalla documentazione fotografica appare chiaro che questa parte del sedime sia
esclusivamente adibita all’uso privato. Lo spiazzo ove sono avvenuti i fatti si
trova sul retro della stalla del signor __________ e non consente l’accesso ad
ulteriori fondi o strade. Altrimenti detto, per qualsiasi utente della
circolazione è facilmente riconoscibile che non è accessibile ad un numero
indeterminato di persone.
Esso non soggiace pertanto alla
Legge sulla circolazione stradale. Di conseguenza l’accusato deve essere
prosciolto dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione stradale.
6.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico
dell’imputato pesano la gravità del reato ascrittogli, suscettibile di mettere
seriamente in pericolo l’integrità fisica o la vita di altri utenti della
strada, oltre che la propria, avendo egli circolato attraverso un centro
abitato, nonostante la brevità del tragitto compiuto, il tasso alcolemico
relativamente alto e, soprattutto, la recidiva specifica a distanza di appena
due anni dal primo caso.
A suo favore
giocano invece la buona situazione sociale, famigliare e scolastica.
Tenuto conto
di quanto precede e della scarsa rilevanza del reato dal quale è stato prosciolto,
si giustifica di comminare una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere, così
come prospettata con il decreto d’accusa.
Per contro,
nonostante l’accusato non debba far fronte ad importanti oneri, in quanto vive
a carico dei suoi genitori, in considerazione delle modeste entrate di cui
beneficia (circa fr. 10’000.-- lordi nel corso del 2007) appare equo fissare
l’aliquota giornaliera in fr. 30.--.
La sospensione
condizionale della pena principale per il periodo di tre anni avanzata
dall’accusa può invece essere ratificata.
L’art. 42 cpv.
4.
CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena
condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai
sensi dell’art. 106 CPS.
Nella
fattispecie, tenuto conto degli elementi esposti in precedenza a proposito
della commisurazione della pena pecuniaria, appare equo ridurre l’ammontare
della multa a fr. 200.--.
Infine può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
precedente pena, prolungandone tuttavia il relativo periodo di prova di un
ulteriore anno, così come proposto dal Procuratore Pubblico.
7.
La tassa e le spese di
giustizia, ridotte in considerazione dell’esito della procedura, sono poste a
carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 42 segg. CPS; 1, 31
cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 22 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 2112/2007 del 25
giugno 2007;
e lo proscioglie dall’accusa di infrazione alle
norme della circolazione per i fatti descritti al punto n. 2 del summenzionato
decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di
fr. 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-- in caso di motivazione scritta;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 13 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti il 19 marzo 2005 dall’Office régional du Juge d’instruction du Valais
central, Sion, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv.
2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster