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Decisione

10.2007.287

Guidare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.87 - max- 2.21 gr/oo); veicolo parcheggiatosenza freno a mano tirato e senza la marcia che si muove e cade nel sottostante riale

29 gennaio 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 13 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 19 marzo 2005 dall’Office régional

du Juge d’instruction du Valais central, Sion, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. Il signor ACCU 1, nato il 6

febbraio 1985 a __________, è celibe e vive con i genitori ad __________.

Attualmente frequenta la Scuola

alberghiera a __________, la cui formazione prevede anche lo svolgimento di

alcuni stages lavorativi di durata variabile durante l’anno. Nel corso

dell’estate 2007 egli ha lavorato quale stagista complessivamente per 5 mesi.

Egli è titolare della licenza

di condurre per le categorie A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G e M dal 10 luglio

2007.

In data 22 aprile 2005 l’Office

régional du Juge d’instruction du Valais central Sion ha condannato l’imputato

ad una pena di 13 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 2 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 500.--, per aver

circolato in stato di ebrietà il 19 marzo 2005 nella stazione turistica di

Crans-Montana. La conseguente iscrizione a casellario giudiziale non è ancora

stata cancellata. A seguito di questi fatti, la Sezione della circolazione,

Camorino, gli ha revocato la licenza di condurre per un periodo di 3 mesi e

quindici giorni (cfr. AI 1 e 2).

Considerandi

2.

Venerdì 13 aprile 2007, verso

le 22:00/22:30, l’accusato si è recato con l’autovettura Peugeot targata __________,

intestata a suo padre, da __________ ad __________ per trascorrere la serata con

amici. A suo dire, una volta giunto nella località leventinese, egli avrebbe cercato

un luogo discosto dall’abitato ove parcheggiare gratuitamente e senza arrecare disturbo.

Sempre in base alla sua

versione dei fatti, egli avrebbe quindi posteggiato il suo veicolo sul piazzale

dell’azienda agricola del signor __________, sito in zona “__________” lungo la

strada cantonale che conduce alla caserma militare, raggiungendo poi a piedi il

ristorante __________ (detto __________) sito nei pressi della stazione

ferroviaria.

Dopo aver trascorso la serata con

gli amici, sorbendo diverse bevande alcoliche, alla chiusura dell’esercizio

pubblico, egli avrebbe di nuovo raggiunto a piedi il proprio veicolo. Non ritenendosi

in grado di condurre, l’imputato si è seduto al posto del conducente, ha abbassato

il sedile e si è addormentato.

Nel sonno egli avrebbe

inavvertitamente urtato la leva del cambio, mettendo così in moto la vettura,

che si è spostata verso il ciglio del piazzale, rovinando nel sottostante riale.

Fortunatamente l’accusato ha potuto uscire da solo ed incolume dall’abitacolo

(suo verbale di interrogatorio 17 aprile 2007, AI 1).

Il signor __________ ha

riferito agli agenti interroganti di aver raggiunto la sua fattoria alle ore 05:30

per iniziare la giornata lavorativa e di aver notato una vettura di piccola

cilindrata parcheggiata sul piazzale di sua proprietà. Il veicolo aveva il

motore spento ed i fari accesi. Al suo interno vi era un giovane che dormiva. Verso

le 06:00 il veicolo era ancora nella medesima posizione. Alle 06:15, durante

una pausa di lavoro, egli si è accorto che la vettura era nel frattempo precipitata

nel riale (cfr. suo verbale di interrogatorio 17 aprile 2007, AI 1).

Poco dopo, avvertita

dall’autista dell’autopostale, che si era fermato per soccorrere il malcapitato,

è giunta sul luogo dell’incidente una pattuglia della polizia cantonale.

La prova etanografica, alla

quale è stato immediatamente sottoposto il conducente ha dato un risultato 1.41

g/kg.

Egli è così stato condotto

all’Ospedale di __________ per il prelievo del sangue, dalle cui analisi è

stata determinata un alcolemia media di 1.79 g/kg, con un tenore minimo di 1.70

g/kg e 1.88 g/kg.

Interrogata dalla Polizia

cantonale su indicazione del signor __________, la signora __________, sua

inquilina, ha affermato di essere uscita a passeggio con il suo cane a

mezzanotte, incamminandosi in direzione della zona __________ - ristorante __________.

Per percorrere questo tragitto, uscendo dal suo appartamento, deve di norma

attraversare il piazzale della fattoria __________ e proseguire poi sulla

strada cantonale. Né all’andata, né al ritorno verso la una di notte, non ha

visto alcun veicolo parcheggiato su detto piazzale (suo verbale di

interrogatorio 18 aprile 2007, AI 1).

L’imputato, sentito nuovamente

dalla polizia cantonale, ha ribadito d’aver parcheggiato il suo veicolo sul

piazzale della fattoria __________ verso le ore 24:00/00:30 e di essersi recato

in centro paese a piedi, negando fermamente d’aver guidato sotto l’influsso

delle bevande alcoliche sorbite al bar (suo verbale di interrogatorio 27 aprile

2007, AI 1).

3.

In base a queste risultanze, il

Procuratore Pubblico ha emanato il decreto d’accusa in esame, ritenendo il

signor ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione

alle norme della circolazione stradale.

Con scritto di data 9 luglio

2007.

l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto d’accusa.

4.

Per l’art. 91 cpv. 1 LCStr,

chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa.

Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è

rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6).

Secondo l’art. 55 cpv. 6 LCStr,

l’Assemblea federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette

l’inattitudine alla guida secondo la presente legge (ebrietà),

indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità

all’alcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol

nel sangue è da considerare qualificata.

In base all’art. 1 cpv. 1

dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia

nella circolazione stradale, un conducente è considerato in ogni caso inabile

alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di

alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una

quantità di alcol che determina una tale concentrazione. E’ considerata

qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più

(cpv. 2).

Nel caso specifico, l’imputato

non contesta le risultanze degli accertamenti del tasso di alcolemia

riscontratogli nel sangue, ma, come visto, nega di essersi messo alla guida del

proprio veicolo in tale stato. In effetti, egli sostiene di aver parcheggiato

la vettura sul piazzale in questione prima di aver bevuto e di avervi fatto

ritorno a piedi dopo la chiusura dell’esercizio pubblico con l’intenzione di

pernottare nell’abitacolo.

A mente di questo giudice, alla

luce soprattutto della chiara, lineare e precisa deposizione della teste __________,

che oltretutto non aveva alcun motivo di riferire il falso, completata con

quella del signor __________, la versione fornita dall’accusato non è per nulla

credibile.

Risulta infatti francamente

inverosimile che l’accusato abbia scelto di posteggiare in quel piazzale,

distante circa 1500 metri dal bar in cui era atteso dagli amici, soltanto per

evitare di dover pagare il parchimetro e di essere d’impiccio ad altri utenti

della strada.

E’ per contro da ritenere che

egli, resosi conto di non essere più in grado di condurre fino a casa a seguito

della quantità di alcool ingerito, abbia deciso di cercare un luogo discosto

dal centro dove fermarsi per trascorrere la notte, così da evitare di incappare

in un controllo di polizia o di provocare un incidente.

Oltre alle dichiarazioni della

teste, questa interpretazione degli eventi trova conferma nel fatto che

l’autovettura del prevenuto, come assicurato dal proprietario della stalla,

avesse le luci accese. A prescindere dal fatto che l’accusato non ha fornito

alcuna spiegazione relativamente a questa emergenza istruttoria, la tesi da lui

avanzata appare poco credibile poiché non si vede come possa aver lasciato i

fari accesi dopo aver parcheggiato prima di recarsi al bar, rispettivamente non

li abbia spenti dopo il suo ritorno e durante il pernottamento: in entrambi i

momenti era già calata la notte ed avrebbe dovuto notare le luci. Inoltre, una

simile circostanza sarebbe stata sicuramente rilevata dalla teste __________

durante i suoi passaggi a mezzanotte ed alla una, ritenuto che i fari sarebbero

spiccati nel buio e che ella, muovendosi a piedi attraverso lo spiazzo, avrebbe

avuto tutto il tempo per notarli.

In virtù delle considerazioni

che precedono, questo giudice è giunto al pieno convincimento che l’imputato si

sia messo al volante del proprio veicolo sotto l’influsso di bevande alcoliche.

Egli deve essere pertanto

riconosciuto colpevole di guida in stato di inattitudine ai sensi dell’art. 91

cpv. 1 LCStr.

5.

Per l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il

conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza. Le persone che, sotto l’influsso di

alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le

attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante

questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un

veicolo (cpv. 2).

L’art. 22 cpv. 1 ONC prescrive

che il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di

allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare

ch’esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano

servirsene. Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve

tirare il freno e prendere un’altra efficace misura di sicurezza affinché non

si muova, in particolare innestando la marcia più bassa o dirigendo le ruote

verso un ostacolo al bordo della carreggiata (cpv. 2). Sulle strade in forte

pendio, l’immobilità degli autoveicoli deve essere garantita, inoltre, con

cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei devono essere collocati sotto le

ruote degli autoveicoli pesanti, degli autotreni e dei rimorchi staccati anche

sulle strade in leggero pendio. Prima di ripartire, la strada deve essere

liberata dagli oggetti adoperati come cunei (cpv. 3).

Secondo l’art. 90 cifra 1

LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella

presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è

punito con la multa.

L’accusato non contesta d’aver

commesso un’imprudenza omettendo di innestare la marcia e di tirare il freno a

mano, permettendo così al suo veicolo di avanzare e di cadere nel sottostante

riale. Egli chiede nondimeno il proscioglimento dal reato di infrazione alle

norme della circolazione stradale, in quanto il piazzale privato in cui ha

parcheggiato il suo veicolo non sarebbe soggetto alla Legge sulla circolazione

stradale.

La Legge federale sulla

circolazione stradale disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come

anche la responsabilità civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai

veicoli a motore o dai velocipedi (art. 1 cpv. 1 LCStr). I conducenti di

veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione

(art. 26 a 57) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli

altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade

aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi (cpv. 2).

Per l’art. 1 cpv. 1 e 2 ONC, le

strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o

dai pedoni. Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all’uso

privato.

Per principio, una strada è

aperta alla circolazione pubblica quando è messa a disposizione di una cerchia

indeterminata di persone. Per strada pubblica si deve intendere qualsiasi

terreno che serve alla circolazione, sia esso un ponte, uno spazio, un

passaggio, una pista ciclabile o un passo privato che ciascuno può utilizzare.

La nozione di strada pubblica

va interpretata estensivamente (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, Commentaire, nri 2.2 e 2.4. ad art. 1 LCStr).

Il carattere pubblico di una

strada non dipende dalla volontà (più o meno rispettata) del proprietario, ma

dall’uso che ne viene fatto: se una parte di un fondo è frequentata da traffico

o, semplicemente, si presenta come accessibile a una cerchia indeterminata di

persone, non è sufficiente che la strada sia iscritta a registro fondiario per

determinare il carattere privato della stessa (Bussy/Rusconi, op. cit., nri 2.5

e 3.2 ad art. 1 LCStr).

Una strada privata è invece

sottratta al campo di applicazione della LCStr quando l’avente diritto esprime

in questo senso la sua volontà attraverso un divieto o una delimitazione, sotto

forma di un segnale, una barriera, una catena, ecc. (R. Schaffhauser, Grundriss

des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, n. 169).

Nel caso in questione, il luogo

in cui si svolto l’incidente è indiscutibilmente un piazzale sito su un fondo

di proprietà privata (cfr. AI 1).

Malgrado gli atti non

permettano di stabilire se l’avente diritto abbia posato un segnale o una

delimitazione che ne attesti il carattere privato, a mente di questo giudice,

dalla documentazione fotografica appare chiaro che questa parte del sedime sia

esclusivamente adibita all’uso privato. Lo spiazzo ove sono avvenuti i fatti si

trova sul retro della stalla del signor __________ e non consente l’accesso ad

ulteriori fondi o strade. Altrimenti detto, per qualsiasi utente della

circolazione è facilmente riconoscibile che non è accessibile ad un numero

indeterminato di persone.

Esso non soggiace pertanto alla

Legge sulla circolazione stradale. Di conseguenza l’accusato deve essere

prosciolto dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione stradale.

6.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico

dell’imputato pesano la gravità del reato ascrittogli, suscettibile di mettere

seriamente in pericolo l’integrità fisica o la vita di altri utenti della

strada, oltre che la propria, avendo egli circolato attraverso un centro

abitato, nonostante la brevità del tragitto compiuto, il tasso alcolemico

relativamente alto e, soprattutto, la recidiva specifica a distanza di appena

due anni dal primo caso.

A suo favore

giocano invece la buona situazione sociale, famigliare e scolastica.

Tenuto conto

di quanto precede e della scarsa rilevanza del reato dal quale è stato prosciolto,

si giustifica di comminare una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere, così

come prospettata con il decreto d’accusa.

Per contro,

nonostante l’accusato non debba far fronte ad importanti oneri, in quanto vive

a carico dei suoi genitori, in considerazione delle modeste entrate di cui

beneficia (circa fr. 10’000.-- lordi nel corso del 2007) appare equo fissare

l’aliquota giornaliera in fr. 30.--.

La sospensione

condizionale della pena principale per il periodo di tre anni avanzata

dall’accusa può invece essere ratificata.

L’art. 42 cpv.

4.

CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena

condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai

sensi dell’art. 106 CPS.

Nella

fattispecie, tenuto conto degli elementi esposti in precedenza a proposito

della commisurazione della pena pecuniaria, appare equo ridurre l’ammontare

della multa a fr. 200.--.

Infine può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

precedente pena, prolungandone tuttavia il relativo periodo di prova di un

ulteriore anno, così come proposto dal Procuratore Pubblico.

7.

La tassa e le spese di

giustizia, ridotte in considerazione dell’esito della procedura, sono poste a

carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 42 segg. CPS; 1, 31

cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 22 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 2112/2007 del 25

giugno 2007;

e lo proscioglie dall’accusa di infrazione alle

norme della circolazione per i fatti descritti al punto n. 2 del summenzionato

decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di

fr. 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-- in caso di motivazione scritta;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 13 giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti il 19 marzo 2005 dall’Office régional du Juge d’instruction du Valais

central, Sion, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv.

2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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