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Decisione

10.2007.288

Soggiornare illegalmente in Svizzera, svolgendo attività lucrativa senza permesso; esercitare la prostituzione senza annunciarsi alla polizia; persona effettivamente colpevole diversa da quella indica

1 aprile 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

1.3. Può

essere riconosciuto lo stato di necessità?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

che con decreto d’accusa 27

giugno 2007 il Procuratore Pubblico AINQ 1 ha ritenuto colpevole di infrazione

alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, art.

23 cpv. 1 LDDS, rispettivamente di esercizio illecito della prostituzione, art.

199 CP, la signora ACCU 1, di __________ e di __________, nata a __________

(Brasile) il 15 ottobre 1980, cittadina brasiliana, residente a __________

(MG-Brasile), __________, amministratrice finanziaria, nubile;

che alla qui imputata è stato

rimproverato di aver soggiornato illegalmente in Svizzera, a __________ ed a __________,

dal 6 marzo 2007 all’8 maggio 2007, svolgendo un’attività lucrativa abusiva, in

modo particolare prostituendosi presso il __________ di __________, omettendo

di annunciarsi come previsto dalla legge;

che le generalità della

prevenuta sono state accertate sulla base del passaporto brasiliano n. __________

rilasciato a __________ (Brasile) l’11 luglio 2006 e valido sino al 10 luglio

2011, che ella stessa aveva a quel momento presentato alla polizia;

che la stessa persona oggetto

della suddetta inchiesta è stata nuovamente fermata presso l’esercizio pubblico

Considerandi

e noto luogo di prostituzione __________ di __________ il 16 gennaio 2008 ed ha

presentato un passaporto brasiliano (n. __________ rilasciato il 24 ottobre

2007.

e valido sino al 23 ottobre 2012) a nome di __________, di __________ e di

__________, nata a __________ (Brasile) il 29 settembre 1974, cittadina

brasiliana residente a __________ (MG-Brasile), __________, nubile, infermiera

(cfr. verbale 16 gennaio 2008, prodotto dall’accusa con scritto 21 gennaio

2008);

che dall’interrogatorio

effettuato dalla polizia il 6 gennaio 2008 emerge che ad aver commesso i reati qui

prospettati, così come quelli oggetto della seconda inchiesta, sia stata la

stessa persona, cioè la signora __________ e dunque non la signora ACCU 1. La

prima ha infatti dichiarato: “(…) ho chiesto a mia sorella ACCU 1 nata il 15

ottobre 1980 il suo passaporto per poter andare in Europa e successivamente in

Svizzera, poiché io ero sprovvista di documento e ci voleva troppo tempo per

richiederne uno. Avevo necessità di lasciare il Brasile in fretta e di venire

in Svizzera senza aspettare un nuovo documento. Ed è così che mia sorella si è

offerta di donarmi il suo documento dicendomi di dargli una mia fotografia che

avrebbe provveduto ad applicarla al passaporto al posto della sua.” (cfr.

verbale 16 gennaio 2008, prodotto dall’accusa con scritto 21 gennaio 2008);

che con e-mail agli atti il

cpl. __________ del gruppo speciale TESEU, ha confermato che “Per quanto

attiene al passaporto brasiliano presentato dalla rubricata in data 16 gennaio

2008.

a seguito del controllo di Polizia, dalle verifiche d’esame effettuate da

parte nostra, il documento è risultato di manifattura autentica e senza

falsificazioni del contenuto, cosa che risulta impossibile dire del documento

precedente.” (cfr. e-mail inviato dal cpl. __________ al Procuratore Pubblico

e da quest’ultimo in copia all’infrascritto Segretario in data 20 marzo 2008);

che, per tutto quanto precede,

si deve concludere che a commettere i reati prospettati alla qui imputata ACCU

1.

sia stata in realtà la sorella __________;

che una sostituzione in corso

di dibattimento dell’imputato non è proceduralmente ipotizzabile, ritenuto che

non ci troviamo qui di fronte a semplici errori di ripresa dei dati ma

addirittura ad uno scambio di persona. Di riflesso la prevenuta deve venire

formalmente prosciolta e contro l’autrice dei reati, ora individuata con

certezza, deve essere avviata una nuova procedura;

che pertanto la tassa e le

spese della presente procedura devono essere assunte dallo Stato;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 17, 18, 27 CPS; 23

cpv. 1 LDDS; 115 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

1. infrazione alla Legge

federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1

LDDS,

2. esercizio illecito della

prostituzione, art. 199 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2157/2007 del 27 giugno 2007;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio federale della

migrazione, Berna,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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