10.2007.288
Soggiornare illegalmente in Svizzera, svolgendo attività lucrativa senza permesso; esercitare la prostituzione senza annunciarsi alla polizia; persona effettivamente colpevole diversa da quella indica
1 aprile 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2007.288
Data decisione, Autorità:
01.04.2008, PRPEN
Titolo:
Soggiornare illegalmente in Svizzera, svolgendo attività lucrativa senza permesso; esercitare la prostituzione senza annunciarsi alla polizia; persona effettivamente colpevole diversa da quella indicata nel DA
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2007.288
DA
2157/2007
Bellinzona
1
aprile 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale
concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________ ed
a __________ dal 6 marzo 2007 all’8 maggio 2007, soggiornato illegalmente in
Svizzera, svolgendo attività lucrativa abusiva siccome priva dei relativi
permessi;
2. esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, nelle
circostanza di tempo menzionate al punto n. 1, presso il __________ di __________,
infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della
prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23
cpv. 1 LDDS e 199 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 27 giugno
2007 n. 2157/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
1'800.-- (milleottocento) corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e
seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.--
(mille) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
(cento).
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 269 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 3 luglio 2007 dall’accusata;
indetto il dibattimento 1 aprile 2008, al
quale ha partecipato il difensore, mentre l’accusata, regolarmente citata a
mezzo raccomandata del 14 febbraio 2008, non è comparsa, ed il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
lette le generalità dell'accusata, così
come riportate nel decreto d’accusa;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale, in virtù
del principio in dubio pro reo, chiede il proscioglimento della sua assistita,
in quanto non si può escludere che la persona fermata dalla Polizia sia la
sorella dell’accusata. In via subordinata egli postula l’esenzione da ogni pena
in applicazione degli art. 17, 18 e 27 CPS, in quanto ha agito in stato di
necessità;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Infrazione
alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
rispettivamente di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (lex mitior),
1.2. Esercizio
illecito della prostituzione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
1.3. Può
essere riconosciuto lo stato di necessità?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
che con decreto d’accusa 27
giugno 2007 il Procuratore Pubblico AINQ 1 ha ritenuto colpevole di infrazione
alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, art.
23 cpv. 1 LDDS, rispettivamente di esercizio illecito della prostituzione, art.
199 CP, la signora ACCU 1, di __________ e di __________, nata a __________
(Brasile) il 15 ottobre 1980, cittadina brasiliana, residente a __________
(MG-Brasile), __________, amministratrice finanziaria, nubile;
che alla qui imputata è stato
rimproverato di aver soggiornato illegalmente in Svizzera, a __________ ed a __________,
dal 6 marzo 2007 all’8 maggio 2007, svolgendo un’attività lucrativa abusiva, in
modo particolare prostituendosi presso il __________ di __________, omettendo
di annunciarsi come previsto dalla legge;
che le generalità della
prevenuta sono state accertate sulla base del passaporto brasiliano n. __________
rilasciato a __________ (Brasile) l’11 luglio 2006 e valido sino al 10 luglio
2011, che ella stessa aveva a quel momento presentato alla polizia;
che la stessa persona oggetto
della suddetta inchiesta è stata nuovamente fermata presso l’esercizio pubblico
Considerandi
e noto luogo di prostituzione __________ di __________ il 16 gennaio 2008 ed ha
presentato un passaporto brasiliano (n. __________ rilasciato il 24 ottobre
2007.
e valido sino al 23 ottobre 2012) a nome di __________, di __________ e di
__________, nata a __________ (Brasile) il 29 settembre 1974, cittadina
brasiliana residente a __________ (MG-Brasile), __________, nubile, infermiera
(cfr. verbale 16 gennaio 2008, prodotto dall’accusa con scritto 21 gennaio
2008);
che dall’interrogatorio
effettuato dalla polizia il 6 gennaio 2008 emerge che ad aver commesso i reati qui
prospettati, così come quelli oggetto della seconda inchiesta, sia stata la
stessa persona, cioè la signora __________ e dunque non la signora ACCU 1. La
prima ha infatti dichiarato: “(…) ho chiesto a mia sorella ACCU 1 nata il 15
ottobre 1980 il suo passaporto per poter andare in Europa e successivamente in
Svizzera, poiché io ero sprovvista di documento e ci voleva troppo tempo per
richiederne uno. Avevo necessità di lasciare il Brasile in fretta e di venire
in Svizzera senza aspettare un nuovo documento. Ed è così che mia sorella si è
offerta di donarmi il suo documento dicendomi di dargli una mia fotografia che
avrebbe provveduto ad applicarla al passaporto al posto della sua.” (cfr.
verbale 16 gennaio 2008, prodotto dall’accusa con scritto 21 gennaio 2008);
che con e-mail agli atti il
cpl. __________ del gruppo speciale TESEU, ha confermato che “Per quanto
attiene al passaporto brasiliano presentato dalla rubricata in data 16 gennaio
2008.
a seguito del controllo di Polizia, dalle verifiche d’esame effettuate da
parte nostra, il documento è risultato di manifattura autentica e senza
falsificazioni del contenuto, cosa che risulta impossibile dire del documento
precedente.” (cfr. e-mail inviato dal cpl. __________ al Procuratore Pubblico
e da quest’ultimo in copia all’infrascritto Segretario in data 20 marzo 2008);
che, per tutto quanto precede,
si deve concludere che a commettere i reati prospettati alla qui imputata ACCU
1.
sia stata in realtà la sorella __________;
che una sostituzione in corso
di dibattimento dell’imputato non è proceduralmente ipotizzabile, ritenuto che
non ci troviamo qui di fronte a semplici errori di ripresa dei dati ma
addirittura ad uno scambio di persona. Di riflesso la prevenuta deve venire
formalmente prosciolta e contro l’autrice dei reati, ora individuata con
certezza, deve essere avviata una nuova procedura;
che pertanto la tassa e le
spese della presente procedura devono essere assunte dallo Stato;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 17, 18, 27 CPS; 23
cpv. 1 LDDS; 115 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1. infrazione alla Legge
federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1
LDDS,
2. esercizio illecito della
prostituzione, art. 199 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2157/2007 del 27 giugno 2007;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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