10.2007.296
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: 1.47 gr/oo); rifiuto della prova del sangue
29 gennaio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.296
Data decisione, Autorità:
29.01.2008, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: 1.47 gr/oo); rifiuto della prova del sangue
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
OPPOSIZIONE ALLA PROVA DEL SANGUE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.296
DA
2092/2007
Bellinzona
29
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pablo
Fäh in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura Toyota targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così
come accertato dalla prova etanografica (1.47 per mille);
fatti avvenuti a __________
il 7 aprile 2007;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi
intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione
dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili
conseguenze penale del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________
il 7 aprile 2007;
reato previsto dall’art.
91a cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25 giugno
2007 n. 2092/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna (art. 34 e
segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1’350.--
(milletrecentocinquanta).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 16 luglio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 gennaio 2008,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore pubblico ha
rinunciato presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l’accusato, il quale chiede di
essere esentato dalla multa e dal pagamento di tasse e spese in quanto la sua
situazione economica è disastrosa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Elusione
dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1
LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver condotto, a __________
il 7 aprile 2007, l’autovettura Toyota targata __________ essendo in stato di
ubriachezza;
Considerandi
2.
elusione di provvedimenti
per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,
per essersi, a __________o
il 7 aprile 2007, intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la
determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento
sulle possibili conseguenze penale del suo rifiuto;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di
fr. 1’350.-- (milletrecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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