10.2007.298
Circolazione in stato di inattitudine (min. 0.55 grammi per mille - max. 0.63 grammi per mille), superamento della velocità 220 km/h sul vigente limite di 120 km/h
7 aprile 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2007.298
Data decisione, Autorità:
07.04.2008, PRPEN
Titolo:
Circolazione in stato di inattitudine (min. 0.55 grammi per mille - max. 0.63 grammi per mille), superamento della velocità 220 km/h sul vigente limite di 120 km/h
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.298
DA
1857/2007
Bellinzona
7
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. guida in stato di
inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame
dell’alito: prima prova 0.55 grammi per mille, seconda prova 0.63 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, il __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. grave infrazione alle norme
della circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato nello stato psico fisico surriferito e con la
vettura suddetta, alla velocità di 220 Km/h. rilevata dal contachilometri della
vettura di polizia che lo seguiva, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
fatti avvenuti il __________
sul tratto autostradale della A2 tra __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2
LCStr, 2 cpv. 1 e 2, art. 4a cpv. 1 lett. d;
perseguito con decreto d’accusa del 11 giugno
2007 n. 1857/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.-- (centotrenta) ciascuna (art. 34 e
segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'800.-- (settemilaottocento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'500.--
(duemilacinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 25 (venticinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.--
(trecento).
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta in data 10 luglio 2007;
richiamato il
giudizio del Presidente della Pretura penale 24 ottobre 2007 (inc. 50.2007.6);
indetto il
dibattimento 7 aprile 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo
patrocinatore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, DI 1, __________,
il quale, dopo aver riepilogato le imprecisioni amministrative in cui sono
incorsi gli uffici postali di __________ e di __________, sanate dalla
decisione del Presidente della Pretura penale con separato giudizio, evidenzia
gli errori commessi dagli agenti della polizia nel rilevare la velocità
eccessiva cui avrebbe viaggiato il suo assistito: in primo luogo, non è nota la
velocità effettiva del veicolo della polizia, quando il suo contachilometri
indica 220 km/h (ritenuto che la taratura elaborata dalla polizia cantonale
agli atti prevede una velocità massima di 140 km/h), sicché non esiste una
prova certa della velocità dell’auto della polizia cantonale sulla tratta della
A2; secondariamente, gli agenti non hanno rispettato le direttive del
Dipartimento federale (DATEC) vigenti in materia, sia perché non hanno indicato
quale distanza hanno mantenuto tra l’automobile da loro condotta e quella
pilotata dal prevenuto, sia poiché non hanno indicato per quanto tempo e su
quale tratta si è proceduto all’esame della velocità eccessiva; da ultimo, egli
rileva che, nella valutazione degli organi inquirenti, non è stata applicata
alcuna deduzione, contrariamente a quello che prevedono le menzionate
direttive. In considerazione di queste circostanze, il patrocinatore del
prevenuto chiede che quest’ultimo venga condannato ad una sola multa, per aver
commesso due contravvenzioni;
sentito da
ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale ammette quanto affermato
dall’avvocato e di aver fatto un aperitivo con dei colleghi, ma garantisce di
non essere andato alla velocità indicata dalla polizia
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1, __________, autore
colpevole di:
1.1
guida in stato di inattitudine,
per avere,
a __________,
condotto l'autovettura __________
targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima
prova 0.55 grammi per mille, seconda prova 0.63 grammi per mille)?
1.2
Grave infrazione alle norme
della circolazione,
per avere,
il __________ sul tratto
autostradale della A2 tra __________,
violato gravemente le norme
medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito e con la vettura
suddetta, alla velocità di 220 Km/h rilevata dal contachilometri della vettura
di polizia che lo seguiva, malgrado il vigente limite di 120 Km/h?
2.
In caso di risposta affermativa
ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di
pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici,
l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della
pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Il
giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli
atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 47 segg.,
106.
CP; 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 e 2, 91 cpv. 1 I.
frase LCStr, 2 cpv. 1 e 2, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di:
1.
guida in stato di inattitudine,
per avere,
a __________,
condotto l'autovettura __________
targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima
prova 0.55 grammi per mille, seconda prova 0.63 grammi per mille);
2.
infrazione alle norme della
circolazione,
per avere
il 7.03.2007 sul tratto
autostradale della A2 tra __________,
violato le norme medesime, in
particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito e con la
vettura suddetta, alla velocità di almeno 150 Km/h come da lui ammesso,
malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
condanna ACCU 1,
1.
alla multa di
fr. 800.00 (ottocento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento).
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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