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Decisione

10.2007.298

Circolazione in stato di inattitudine (min. 0.55 grammi per mille - max. 0.63 grammi per mille), superamento della velocità 220 km/h sul vigente limite di 120 km/h

7 aprile 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. grave infrazione alle norme

della circolazione,

per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato nello stato psico fisico surriferito e con la

vettura suddetta, alla velocità di 220 Km/h. rilevata dal contachilometri della

vettura di polizia che lo seguiva, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

fatti avvenuti il __________

sul tratto autostradale della A2 tra __________;

reato previsto dall’art. 90

cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2

LCStr, 2 cpv. 1 e 2, art. 4a cpv. 1 lett. d;

perseguito con decreto d’accusa del 11 giugno

2007 n. 1857/2007 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.-- (centotrenta) ciascuna (art. 34 e

segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'800.-- (settemilaottocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'500.--

(duemilacinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 25 (venticinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.--

(trecento).

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta in data 10 luglio 2007;

richiamato il

giudizio del Presidente della Pretura penale 24 ottobre 2007 (inc. 50.2007.6);

indetto il

dibattimento 7 aprile 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo

patrocinatore;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, DI 1, __________,

il quale, dopo aver riepilogato le imprecisioni amministrative in cui sono

incorsi gli uffici postali di __________ e di __________, sanate dalla

decisione del Presidente della Pretura penale con separato giudizio, evidenzia

gli errori commessi dagli agenti della polizia nel rilevare la velocità

eccessiva cui avrebbe viaggiato il suo assistito: in primo luogo, non è nota la

velocità effettiva del veicolo della polizia, quando il suo contachilometri

indica 220 km/h (ritenuto che la taratura elaborata dalla polizia cantonale

agli atti prevede una velocità massima di 140 km/h), sicché non esiste una

prova certa della velocità dell’auto della polizia cantonale sulla tratta della

A2; secondariamente, gli agenti non hanno rispettato le direttive del

Dipartimento federale (DATEC) vigenti in materia, sia perché non hanno indicato

quale distanza hanno mantenuto tra l’automobile da loro condotta e quella

pilotata dal prevenuto, sia poiché non hanno indicato per quanto tempo e su

quale tratta si è proceduto all’esame della velocità eccessiva; da ultimo, egli

rileva che, nella valutazione degli organi inquirenti, non è stata applicata

alcuna deduzione, contrariamente a quello che prevedono le menzionate

direttive. In considerazione di queste circostanze, il patrocinatore del

prevenuto chiede che quest’ultimo venga condannato ad una sola multa, per aver

commesso due contravvenzioni;

sentito da

ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale ammette quanto affermato

dall’avvocato e di aver fatto un aperitivo con dei colleghi, ma garantisce di

non essere andato alla velocità indicata dalla polizia

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1, __________, autore

colpevole di:

1.1

guida in stato di inattitudine,

per avere,

a __________,

condotto l'autovettura __________

targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima

prova 0.55 grammi per mille, seconda prova 0.63 grammi per mille)?

1.2

Grave infrazione alle norme

della circolazione,

per avere,

il __________ sul tratto

autostradale della A2 tra __________,

violato gravemente le norme

medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare

per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito e con la vettura

suddetta, alla velocità di 220 Km/h rilevata dal contachilometri della vettura

di polizia che lo seguiva, malgrado il vi­gente limite di 120 Km/h?

2.

In caso di risposta affermativa

ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di

pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici,

l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della

pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Il

giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati gli

atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 12 segg., 47 segg.,

106.

CP; 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 e 2, 91 cpv. 1 I.

frase LCStr, 2 cpv. 1 e 2, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di:

1.

guida in stato di inattitudine,

per avere,

a __________,

condotto l'autovettura __________

targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima

prova 0.55 grammi per mille, seconda prova 0.63 grammi per mille);

2.

infrazione alle norme della

circolazione,

per avere

il 7.03.2007 sul tratto

autostradale della A2 tra __________,

violato le norme medesime, in

particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito e con la

vettura suddetta, alla velocità di almeno 150 Km/h come da lui ammesso,

malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

condanna ACCU 1,

1.

alla multa di

fr. 800.00 (ottocento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento).

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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