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Decisione

10.2007.300

Colpire una persona al volto con il tacco delle scarpe

18 marzo 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 2053/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

300.--, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.--(art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 18 luglio 2007 dall’accusata;

indetto il dibattimento 18 marzo 2008, al

quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, la parte

civile e la sua patrocinatrice, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e all’audizione

dei testi;

sentita la patrocinatrice della parte

civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa, rilevando

come le prove assunte, anche in data odierna, abbiano confermato la credibilità

della versione del proprio assistito;

sentito il difensore, il quale evidenziando

le contraddizioni nelle versioni rese dalla parte civile a fronte della

linearità e della credibilità di quella fornita dall’accusata. La deposizione

odierna del teste di parte civile è sospetta e poco credibile, mentre quella

del teste indicato dall’accusata ha confermato sostanzialmente la versione di

quest’ultima. La reazione dell’accusata è proporzionata all’aggressione subita

ed alle circostanze. Per tale ragione la difesa ne chiede il proscioglimento;

sentiti in replica la patrocinatrice

della parte civile ed in duplica il difensore;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

1.1

Sono dati i

presupposti di cui agli art. 15 CPS, rispettivamente 16 CPS?

2.

Quale

deve essere la pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno

caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15, 16, 123 cifra 1

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2053/2007 del 25 giugno

2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--

(trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 505.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 105.00 testi

fr. 705.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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