10.2007.300
Colpire una persona al volto con il tacco delle scarpe
18 marzo 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.300
Data decisione, Autorità:
18.03.2008, PRPEN
Titolo:
Colpire una persona al volto con il tacco delle scarpe
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2007.300
DA
2053/2007
Bellinzona
18
marzo 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di lesioni semplici,
per avere a __________ il 9
marzo 2007, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 colpendolo
ripetutamente al volto con il tacco della sua scarpa provocandogli le lesioni
attestate nel certificato medico 9 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale di __________
agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 25 giugno
Fatti
2007 n. 2053/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
300.--, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.--(art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 18 luglio 2007 dall’accusata;
indetto il dibattimento 18 marzo 2008, al
quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, la parte
civile e la sua patrocinatrice, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e all’audizione
dei testi;
sentita la patrocinatrice della parte
civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa, rilevando
come le prove assunte, anche in data odierna, abbiano confermato la credibilità
della versione del proprio assistito;
sentito il difensore, il quale evidenziando
le contraddizioni nelle versioni rese dalla parte civile a fronte della
linearità e della credibilità di quella fornita dall’accusata. La deposizione
odierna del teste di parte civile è sospetta e poco credibile, mentre quella
del teste indicato dall’accusata ha confermato sostanzialmente la versione di
quest’ultima. La reazione dell’accusata è proporzionata all’aggressione subita
ed alle circostanze. Per tale ragione la difesa ne chiede il proscioglimento;
sentiti in replica la patrocinatrice
della parte civile ed in duplica il difensore;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
1.1
Sono dati i
presupposti di cui agli art. 15 CPS, rispettivamente 16 CPS?
2.
Quale
deve essere la pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15, 16, 123 cifra 1
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2053/2007 del 25 giugno
2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--
(trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 505.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 105.00 testi
fr. 705.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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