10.2007.304
Offendere l'onore di terze persone con scritti e parole
20 maggio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2007.304
Data decisione, Autorità:
20.05.2008, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore di terze persone con scritti e parole
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
art. 173 cpv. 1 CPS
art. 177 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.304
10.2007.305
DA
2257/2007
DA
2259/2007
Bellinzona
20
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
e
ACCU 2 ,
prevenuti colpevole di 1. ACCU 1
1. ripetuta ingiuria,
per avere, in due
occasione, a __________ e a __________, nel corso del mese di marzo 2007 leso
l’onore di CIVI 1:
- inviandogli,
presso il suo domicilio, a __________, nel corso del mese di marzo 2007, uno
scritto che recitava testualmente: “Der Liebe Gott soll Sie verfluchten und
verbannen!”,
- applicando,
a __________, in data 13 marzo 2007, sulla porta d’ingresso del di lui
appartamento, presso l’Hotel __________, un foglio recante la scritta “Krepieren”;
reato previsto dall’art.
177 cpv. 1 CPS;
fatti avvenuti a __________
e a __________, nel corso del mese di marzo 2007;
Fatti
2. ripetuta diffamazione,
per avere, a __________,
in data 13 e 14 marzo 2007, leso l’onore di CIVI 1, accusandolo, in presenza di
terzi, di essere un “truffatore”, di averle “rubato i clienti” e
di “averla molestata sessualmente”;
reato previsto dall’art.
173 cpv. 1 CPS;
fatti avvenuti a __________,
in data 13 e 14 marzo 2007;
perseguita con decreto d’accusa
del 5 luglio 2007 n. 2257/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) cadauna (art. 34 e segg.
CPS), corrispondenti a complessivi fr. 700.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
Rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro civile per la liquidazione delle pretese di risarcimento
(art. 267 CPP).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
2.
ACCU 2
diffamazione,
per avere, a __________, in
data 13 marzo 2007, leso l’onore di CIVI 1 e di __________, accusandoli, in
presenza di terzi, di “rubare i clienti” alla signora ACCU 1;
reato previsto dall’art. 173
cpv. 1 CPS;
fatti avvenuti a __________, in
data 13 marzo 2007;
perseguito con decreto d’accusa
del 5 luglio 2007 n. 2259/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna (art. 34 e segg.
CPS), corrispondenti a complessivi fr. 150.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
segg. CPS).
2.
Alla multa di fr. 100.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 16 luglio 2007, rispettivamente 19
luglio 2007;
indetto il dibattimento 20 maggio 2008,
al quale hanno partecipato gli imputati e la patrocinatrice della parte civile,
mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la
conferma dei decreti d’accusa;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentita la patrocinatrice della parte
civile, la quale chiede la conferma integrale di entrambi i decreti d’accusa;
sentita l’accusata ACCU 1, la quale
dichiara di aver solamente detto la verità e di avere agito per rabbia; chiede
quindi di essere prosciolta da entrambi i capi di imputazione;
sentito da ultimo l'accusato ACCU 2, il
quale contesta l’accusa. Egli non ha mai pronunciato la frase addebitatagli;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1
E’ la
signora ACCU 1 autrice colpevole di:
1.1.1
Ripetuta ingiuria,
1.1.2
Ripetuta diffamazione,
per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007
1.2
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
1.3
L'imputata
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
1.4
A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
2.1
E’ il
signor ACCU 2 autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto
d'accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007
2.2
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.3
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
2.4
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173, 177 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autrice colpevole di:
1.
ripetuta ingiuria, art. 177
CPS,
2.
ripetuta diffamazione, art.
173.
CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2257/2007 del 5 luglio
2007;
condanna 1. ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--
(trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata
interposta opposizione;
proscioglie 2. ACCU 2
dall’accusa di diffamazione,
art. 173 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007, in applicazione del principio
in dubio pro reo;
carica allo Stato le tasse e le
spese per il procedimento nei confronti del signor ACCU 2;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato, per il
procedimento nei confronti di ACCU 2,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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