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Decisione

10.2007.304

Offendere l'onore di terze persone con scritti e parole

20 maggio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. ripetuta diffamazione,

per avere, a __________,

in data 13 e 14 marzo 2007, leso l’onore di CIVI 1, accusandolo, in presenza di

terzi, di essere un “truffatore”, di averle “rubato i clienti” e

di “averla molestata sessualmente”;

reato previsto dall’art.

173 cpv. 1 CPS;

fatti avvenuti a __________,

in data 13 e 14 marzo 2007;

perseguita con decreto d’accusa

del 5 luglio 2007 n. 2257/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) cadauna (art. 34 e segg.

CPS), corrispondenti a complessivi fr. 700.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

Rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro civile per la liquidazione delle pretese di risarcimento

(art. 267 CPP).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

2.

ACCU 2

diffamazione,

per avere, a __________, in

data 13 marzo 2007, leso l’onore di CIVI 1 e di __________, accusandoli, in

presenza di terzi, di “rubare i clienti” alla signora ACCU 1;

reato previsto dall’art. 173

cpv. 1 CPS;

fatti avvenuti a __________, in

data 13 marzo 2007;

perseguito con decreto d’accusa

del 5 luglio 2007 n. 2259/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna (art. 34 e segg.

CPS), corrispondenti a complessivi fr. 150.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

segg. CPS).

2.

Alla multa di fr. 100.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 16 luglio 2007, rispettivamente 19

luglio 2007;

indetto il dibattimento 20 maggio 2008,

al quale hanno partecipato gli imputati e la patrocinatrice della parte civile,

mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la

conferma dei decreti d’accusa;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentita la patrocinatrice della parte

civile, la quale chiede la conferma integrale di entrambi i decreti d’accusa;

sentita l’accusata ACCU 1, la quale

dichiara di aver solamente detto la verità e di avere agito per rabbia; chiede

quindi di essere prosciolta da entrambi i capi di imputazione;

sentito da ultimo l'accusato ACCU 2, il

quale contesta l’accusa. Egli non ha mai pronunciato la frase addebitatagli;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1

E’ la

signora ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1.1

Ripetuta ingiuria,

1.1.2

Ripetuta diffamazione,

per i fatti

descritti nel decreto d'accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007

1.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3

L'imputata

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

1.4

A chi vanno

caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

2.1

E’ il

signor ACCU 2 autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto

d'accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007

2.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.3

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

2.4

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173, 177 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 1

autrice colpevole di:

1.

ripetuta ingiuria, art. 177

CPS,

2.

ripetuta diffamazione, art.

173.

CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2257/2007 del 5 luglio

2007;

condanna 1. ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--

(trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata

interposta opposizione;

proscioglie 2. ACCU 2

dall’accusa di diffamazione,

art. 173 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007, in applicazione del principio

in dubio pro reo;

carica allo Stato le tasse e le

spese per il procedimento nei confronti del signor ACCU 2;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato, per il

procedimento nei confronti di ACCU 2,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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