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Decisione

10.2007.306

Palpeggiare un seno contro la volontà dell'interessata; offendere l'onore con l'espressione vaffanculo; fare cadere una persona a terra con una spinta violenta; colpire una persona con un pugno al vol

8 aprile 2008Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale

deve essere la pena?

2.1. Può

essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 75 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 3 novembre 2003 dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

premesso in ordine:

L’istruttoria dibattimentale è

stata caratterizzata da una serie di incidenti procedurali, di cui si dà

riscontro qui di seguito, motivando, nella misura del necessario, le decisioni

del giudice. Detti incidenti sono tutti menzionati nel verbale del

dibattimento, puntualmente ripreso nella presente sentenza (cfr. sopra) ed

al quale si rinvia.

a) La difesa ha in primo

luogo postulato l’estromissione dagli atti di tutte le risultanze dell’istruttoria

di polizia, segnatamente dei verbali di interrogatorio del teste __________ e

delle parti civili.

Le parti civili, a loro

volta, hanno chiesto la reiezione dell’eccezione.

Il giudice ha respinto

l’istanza della difesa.

Anzitutto va premesso che

costante giurisprudenza vuole che tutte le eccezioni, siano esse state fatte

valere o meno in sede pre-dibattimentale, possono essere riproposte o proposte

per la prima volta al tribunale di merito.

Occorre rilevare che, a

norma dell’art. 247 cpv. 1 CPP, le deposizioni fatte in istruttoria non possono

essere lette (utilizzate per la Pretura penale, per la quale non è prevista la

lettura, art. 274 cpv. 3 CPP) al pubblico dibattimento, ad eccezione dei casi

in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito da malattia mentale

o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o non sia stato

possibile citarlo a dibattimento nel termine di legge, riservati gli art. 288 e

299 CPP.

Ai sensi dell’art. 247

cpv. 2 CPP, all’accusato possono essere prospettate le dichiarazioni che ha

fatto nell’istruttoria al fine di dare chiarimenti. Ai testimoni possono pure

prospettarsi le dichiarazioni fatte nell’istruttoria, quando la loro

deposizione al pubblico dibattimento differisca da quelle su punti essenziali.

Nel caso di specie,

essendo il teste __________ deceduto nel corso dello scorso anno, come noto al

legale, sussistono le basi per l’utilizzo del suo verbale d’interrogatorio al

dibattimento. Il prevenuto verrà quindi confrontato anche con le dichiarazioni

di questo teste, che ha comunque dimostrato già in entrata di conoscere.

Per quanto concerne le rivelazioni

delle parti civili, esse verranno se del caso sottoposte loro per chiarimenti

in occasione dell’audizione testimoniale, durante la quale la difesa avrà

occasione di porre domande e contestare le loro affermazioni.

In considerazione di

questo, la richiesta di estromissione dagli atti dei verbali è respinta.

b) La difesa si è opposta

all’audizione in qualità di teste del signor CIVI 1, poiché divenuto nel

frattempo marito dell’altra parte civile CIVI 2 (ora, appunto,).

Le parti civili hanno

auspicato la reiezione dell’eccezione.

Il giudice ha respinto

l’opposizione, rilevando come, a differenza di quanto avviene nel diritto

civile, la procedura penale non vieta ai parenti delle parti di deporre. In

effetti l’art. 125 lett. a CPP precisa solo che il coniuge ed il convivente dell’accusato

non possono essere obbligati a deporre.

Subito dopo l’assunzione

di questa prova, il difensore ha contestato la liceità dell’audizione in

qualità di teste della signora CIVI 2, con le stesse argomentazioni avanzate

per il marito.

L’eccezione è stata

respinta con le medesime motivazioni.

A titolo abbondanziale va

rilevato come la vicinanza dei testi ad una delle parti nel processo penale non

è sicuramente un elemento trascurabile. Di essa deve essere tenuto conto al

momento della valutazione delle prove e dell’analisi dell’affidabilità delle

testimonianze. Escludere però a priori che due persone, solo perché marito e

moglie, possano dire la verità, è errato.

Si osserva infine che

opposizione all’uso in sede dibattimentale delle risultanze dell’istruzione

formale non significa, se accolta, la loro estromissione dagli atti.

c) Il giudice, preso atto che

dalle dichiarazioni sotto giuramento dei due testi sentiti in aula (parti

civili) e dai verbali di audizione di altri testimoni, apparendo chiaro che

l’imputato abbia guidato la sua automobile in stato di inattitudine (ebrietà)

ha, richiamato l’art. 250 cpv. 4 CPP, prospettato un’estensione dell’accusa

anche al corrispondente reato.

La difesa si è opposta con

veemenza a tale estensione, accusando il giudice di parzialità e prevenzione.

Il giudice, prendendo atto

del mancato accordo dell’imputato, ha deciso di procedere al dibattimento sulla

base dei reati indicati nel decreto d’accusa. Per quello di guida in stato di

inattitudine procederà eventualmente ad un rinvio al Ministero pubblico per

l’istruzione dello stesso e l’emanazione di un decreto aggiuntivo, qualora ne

sussistessero gli estremi.

d) La difesa ha poi chiesto a

tre riprese di interrompere il procedimento sino a quando la CRP non si sarà

espressa sulle eccezioni da essa sollevate e respinte da questa corte.

L’art. 284 cpv. 1 lett. c

CPP attribuisce alla CRP la competenza di decidere circa tutti i provvedimenti

e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico

dibattimento (ad eccezione di quelle prese con l’ordinanza sulle prove, non impugnabile,

art. 227 cpv. 6 CPP).

Adire la CRP per decisioni

prese durante il processo non è dunque possibile. Già per questo motivo

l’eccezione è stata rigettata.

Inoltre, l’art. 238 CPP

conferisce al giudice la facoltà di accordare delle brevi interruzioni del

dibattimento, non superiori ai tre giorni, per esigenze processuali

particolari. Si tratta dunque di una facoltà, non di un obbligo, prevista solo

per necessità specifiche allo svolgimento del processo, non per attendere

decisioni come quelle auspicate dal legale del prevenuto.

considerato in fatto ed in diritto:

1. ACCU 1, nato a __________ l’11

giugno 1969, è coniugato ed ha un figlio nato il 29 luglio 2003. Attualmente

svolge la professione di selvicoltore ed ha un salario che corrisponde ancora a

quello accertato con la dichiarazione fiscale 2006, ove era stato riconosciuto

un reddito imponibile suo per fr. 49'382.--, uno per la moglie di fr. 26’131.--

ed un reddito raggruppato di fr. 17'792.--.

Egli ha attestati carenza beni

per complessivi fr. 5'980.45.

Dall’estratto del casellario

giudiziale risulta una condanna a 75 giorni di detenzione, sospesi per un

periodo di prova di 4 anni, e ad una multa di fr. 1'200.-- per il reato di

guida in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 vLCStr) commesso in data 21 agosto

2003, decretata dal Ministero pubblico in data 3 novembre 2003.

A proposito di questi fatti il

prevenuto ha dichiarato che stava festeggiando la nascita del figlio (avvenuta

tuttavia, come sopra indicato, quasi un mese prima).

Considerandi

2.

Il 17 maggio 2007 verso le ore

23:00, il signor ACCU 1 si è recato al bar __________ di __________ a bordo

della sua Daihatsu Rocky immatricolata __________ con l’intento di acquistare

un pacchetto di sigarette. Giunto all’esercizio pubblico ne ha approfittato per

comandare una birra da 2 dl che ha iniziato a bere sedendosi al grande tavolo

di sasso all’esterno.

Dopo qualche minuto sono arrivati

i coniugi CIVI 1 e CIVI 2 al momento dei fatti, poiché a quel tempo essi erano

solo fidanzati - i quali, provenienti da Ponte Tresa, ove avevano cenato,

avevano deciso di fermarsi al bar per prendere una bibita prima di rientrare al

loro domicilio. Accomodatisi anch’essi al tavolone esterno, uno in faccia

all’altra, hanno comandato una birra con acqua minerale per lui ed un bicchiere

di vino rosso per la donna.

La signora si è venuta a

trovare sul lato dove già era seduto l’imputato, alla sua sinistra, ad una

distanza tra i cm 50 e gli cm 80.

Da questo momento in poi le

versioni fornite dalle parti divergono diametralmente.

3.

I signori hanno affermato,

anche in aula e sotto giuramento, che il prevenuto era sin dall’inizio visibilmente

ubriaco (“ubriaco fradicio” secondo il signor CIVI 1, “molto ubriaco”

secondo la signora CIVI 2). Sulle prime egli si sarebbe limitato a cantare ad

alta voce, senza essere particolarmente molesto nei loro confronti. Qualche

minuto dopo, però, egli si sarebbe avvicinato alla signora CIVI 2 e l’avrebbe

abbracciata mettendole braccio sinistro sulla spalla destra, passando attorno

al collo da dietro. La donna, sorpresa ed infastidita da quel gesto del tutto

inaspettato, avrebbe reagito alzando la spalla con l’intendo di fargli ritirare

il braccio. Il prevenuto avrebbe a quel punto fatto scivolare la propria mano

sotto l’ascella della parte civile e le avrebbe afferrato con un certo vigore

il seno sinistro, causandole dolore, costringendola a lanciare un urlo ed a

fare un brusco movimento di stizza per liberarsi dalla presa. Nel contempo ella

gli avrebbe chiesto cosa stesse facendo, mentre il signor CIVI 1 - che a suo

dire non aveva visto esattamente dove era andata a finire la mano (lo avrebbe

saputo solo una volta calmate le acque) - avrebbe esclamato “atenzion a

indove to met i man!”. A questo punto il signor ACCU 1 avrebbe ritirato il

braccio dicendole “a foo ol cazzo che vöri mi, più nesun def dim cosa devi

faa, vaffanculo!”.

A simili parole la signora CIVI

2.

avrebbe reagito gettando in faccia all’accusato il vino contenuto nel

bicchiere dal quale stava bevendo. Questo gesto sarebbe stato quasi

immediatamente seguito da quello analogo del marito che, assistendo alla scena,

pur non avendone compreso appieno gli estremi, per, a suo dire, difendere la

moglie, avrebbe riversato sul signor ACCU 1 la birra che teneva in mano

dicendogli “ringrazia ol ciel che te see ciocc e che a go mia veia da tacaa

lit”.

Mentre l’imputato sarebbe

rimasto seduto al tavolo senza nemmeno controbattere, le due parti civili si sarebbero

alzate per spostarsi al bancone del bar posizionato ad un paio di metri dal

tavolo ove si trovava il loro amico __________ e, ritenendo chiusa la

questione, avrebbero nuovamente comandato da bere.

Trascorso qualche minuto, il

signor ACCU 1 si sarebbe alzato dal suo posto e, transitando da parte alla

signora CIVI 2, senza proferire parola, le avrebbe improvvisamente ed

inaspettatamente dato un violento spintone, facendole perdere l’equilibrio.

Nella caduta, prima di toccare il suolo, ella avrebbe urtato con la scapola

destra un palo in ferro. Una volta al suolo, avrebbe subito accusato forti

dolori alla colonna sacrale ed alle gambe.

Quasi contemporaneamente alla

spinta, una frazione di secondo dopo, il prevenuto avrebbe colpito con un forte

pugno al volto, sulla zona tra il setto nasale e parte della bocca, il signor CIVI

1, senza lasciargli neppure il tempo di capire cosa stesse succedendo,

rompendogli un dente e facendolo sanguinare.

Ne sarebbe poi nata una

colluttazione tra i due, durante la quale la parte civile in questione si è

pure rotta un dito. Al termine della zuffa quest’ultima si sarebbe recata

presso quella che allora era la sua convivente per verificarne lo stato, mentre

il prevenuto si sarebbe rimesso al suo posto. Solo a questo punto il signor CIVI

1.

si sarebbe accorto di avere rotto il dente e si sarebbe recato dal signor ACCU

1.

con il pezzetto rimastogli in mano, dicendogli “varda che bel lavor te

facc” e dandogli uno spintone, senza comunque causargli alcun danno.

Poi ognuno sarebbe andato per

la sua strada. Il signor CIVI 1 si sarebbe recato in bagno a lavarsi, avrebbe

chiamato la figlia della compagna chiedendole di accompagnarli all’ospedale, avrebbe

avvertito la polizia e, nel frattempo, nuovamente ordinato da bere. ACCU 1 si sarebbe

contro allontanato e qualche tempo dopo sarebbe transitato davanti al bar al

volante della sua automobile, diretto verso Pollegio.

Prima che la signora CIVI 2 si

recasse al pronto soccorso, alcuni dei presenti le avrebbero dato da bere un

grappino con l’intento di destarla dallo shock subito a seguito

dell’aggressione.

4.

Secondo la versione fornita dal

signor ACCU 1, per contro, i fatti si sono svolti altrimenti.

In primo luogo egli ha negato

con veemenza di essere stato ubriaco. Egli ha raccontato di essere giunto al

bar __________ per, come visto, comperare delle sigarette e, dato che c’era, ha

ordinato una birra da 2 dl che ha iniziato a sorseggiare seduto al tavolo

esterno dell’esercizio pubblico. Qualche minuto più tardi sono giunte le parti

civili che si sono accomodate allo stesso tavolo, una in faccia all’altra, la

donna dalla sua parte. A lui avevano dato l’impressione di essere allegrotte.

Ad un certo punto un signore,

barcollante, avrebbe chiesto alla signora CIVI 2 una pastiglia per il mal di

testa che questa gli avrebbe prontamente dato, passando con il braccio proprio

davanti al naso dell’imputato, che sarebbe stato costretto ad indietreggiare

con il busto. In questi frangenti non sarebbe però successo nulla di

particolare.

Qualche minuto più tardi però,

senza apparenti motivi, il signor CIVI 1 avrebbe iniziato a provocarlo e ad

insultarlo: “Non so per quale motivo, comunque l’uomo (querelante), senza

che io facessi nulla e senza che aprissi bocca, iniziò a fissarmi in malo modo,

esclamando testuale frase: “teron da merda, to set un porco, to ghet tocaa i

tett a la me dona” (…). Da parte mia sono rimasto di stucco, limitandomi a

dirgli due volte che stava scherzando e che la donna poteva essere mia madre.”

(cfr. verbale di audizione 16 giugno 2007 dell’imputato, pag. 2).

Dopodiché l’uomo si sarebbe

alzato e gli avrebbe versato addosso la birra che aveva davanti a sé, imitato

in un secondo tempo dalla compagna con il bicchiere di vino. Quest’ultima

avrebbe poi completato l’opera afferrando il bicchiere del signor ACCU 1 e

spaccandoglielo in testa, accompagnando il gesto con l’esclamazione “sei un

porco!”. In questo modo egli sarebbe stato ferito alla testa ed avrebbe

iniziato a sanguinare.

Pure il proseguimento del

diverbio si sarebbe svolto secondo il signor ACCU 1 in maniera diversa da quella descritta dalle controparti: a suo dire egli non ha aggredito né la

signora CIVI 2, spingendola a terra, né il marito, assestandogli un pugno in faccia:

“In seguito non rammento cosa sia successo esattamente. So che mi sono

trovato sulla pubblica via ad alcuni metri dal tavolo e che sono stato

aggredito con pugni e pedate su tutto il corpo.

D2: chi era o chi erano gli

aggressori? R2: Non sono in grado di affermarlo. Di sicuro uno era il mio

querelante. D3: Nel caso specifico cosa le ha fatto? R3: Ne è nata una

colluttazione. Mi sono preso un pugno in faccia. Rovinato a terra, sono stato

ulteriormente percosso con pugni e pedate. Non so esattamente da chi poiché mi

ero rannicchiato, proteggendomi con le braccia la testa.” (cfr. verbale di

audizione 16 giugno 2007 dell’imputato, pag. 2).

A seguito del pestaggio

il prevenuto avrebbe riportato un taglio al labbro superiore, parte destra, la

rottura parziale di un molare destro diversi taglietti alle braccia dovuti ai

cocci di vetro, un piccolo taglio all’orecchio destro e contusioni all’occhio

sinistro.

Riuscito a rialzarsi, egli

sarebbe poi scappato e si sarebbe rifugiato in una viuzza ove avrebbe scorto la

luce accesa dell’appartamento di un suo conoscente, __________, al quale ha

chiesto di poter usufruire del bagno per lavarsi. Su esplicita offerta

dell’amico, l’imputato avrebbe rifiutato di farsi condurre al pronto soccorso,

chiedendo solo di essere accompagnato al suo veicolo poiché temeva ulteriori

aggressioni.

Quale giustificazione per la

sua rinuncia a recarsi da un medico per far attestare le lesioni subite, il

signor ACCU 1 ha dichiarato di aver dato la priorità agli esami che avrebbe dovuto

affrontare di lì a poco.

5.

Ben ponderate le prove e le

dichiarazioni agli atti, nonché quelle rese al dibattimento, la versione delle

parti civili appare essere quella che rispecchia la realtà dei fatti, mentre

quella del prevenuto non è credibile.

Le dichiarazioni delle due

parti civili, confermate sotto giuramento di fronte allo scrivente giudice,

sono attendibili poiché univoche, costanti, non contraddittorie, lineari e

prive di ricostruzioni illogiche. Esse sono pure confortate dai riscontri nelle

testimonianze delle persone sentite dalla polizia durante l’istruzione formale.

In effetti le esposizioni dei

signori coincidono esattamente nella descrizione dei fatti salienti e

forniscono una spiegazione logica e verosimile di quanto successo quella sera

al bar __________. Partendo dal presupposto che il signor ACCU 1 fosse stato

ubriaco, il susseguirsi degli eventi è stato illustrato in maniera coerente e

logica.

Questo discorso vale anche per

quanto concerne il palpeggiamento del seno, che non è stato visto da nessuno se

non dalla vittima stessa. In effetti solo un gesto del genere da parte

dell’imputato avrebbe potuto dare origine ad una reazione della donna tanto

brusca e spingerla a dargli del “porco” ed a gettargli il vino in faccia.

Se i coniugi avessero preparato

a tavolino la loro versione, come sostenuto, tra le varie eccezioni sollevate,

dal legale del prevenuto nella sua arringa e durante tutto il dibattimento -

assumendo più volte, incomprensibilmente ed in maniera inconciliabile con la

deontologia professionale e con la buona educazione, un atteggiamento

inutilmente villano ed arrogante sia nei confronti delle parti civili che in

quelli del giudice - non si vede per quale motivo il signor CIVI 1, invece di

riconoscere di non aver visto nulla e di esserne stato informato solo in un

secondo tempo, non avrebbe dovuto sostenere di aver assistito anche a questa

mossa. Analogamente, la moglie avrebbe senza difficoltà avuto l’occasione di

sostenere il marito asserendo di aver potuto distintamente scorgere l’accusato

tirargli un pugno in faccia, invece di affermare di non essere in grado di dire

cosa sia accaduto nei frangenti che hanno fatto seguito alla sua caduta al

suolo.

Altrettanto credibile è che sia

stato proprio il prevenuto ad aggredire fisicamente, per primo e senza

preavviso, la signora CIVI 2 e, immediatamente dopo, il di lei marito,

rompendogli un dente.

Ad aggiungere forza alla posizione

delle parti civili contribuisce il fatto che il signor CIVI 1 ha ribadito al dibattimento di non sapere in che modo si sia rotto il dito, riconoscendo che

potrebbe anche esserselo lesionato da solo, picchiando da qualche parte durante

l’ultima fase della lotta con il signor ACCU 1. In questo modo egli ha dimostrato di non volerlo fare apparire come la causa di tutti i suoi

danni.

Conferme di questa esposizione

dei fatti si trovano nelle dichiarazioni dei testi sentiti dalla polizia. Per

prima cosa il signor __________ ha attestato che l’imputato era ubriaco: “Posso

unicamente affermare che prima che giungessero CIVI 1 e CIVI 2, ACCU 1 mi ha dato l’impressione che fosse come si suol dire “allegrotto” (ingestione di bevande

alcooliche).” (cfr. suo verbale di interrogatorio 16 giugno 2007, pag. 1).

Ad onor del vero egli ha pure sostenuto che quando ACCU 1 e il signor CIVI 1

stavano litigando, la moglie di quest’ultimo sarebbe intervenuta sferrando alla

controparte un paio calci nel posteriore. Questa imprecisione, che non trova

altri riscontri negli atti ed è stata negata dalle parti civili, non è comunque

sufficiente a screditare la constatazione che il signor ACCU 1 fosse ubriaco.

Il signor __________, sentito

il 17 giugno 2007, ha potuto attestare che il signor CIVI 1 perdeva sangue dal

naso ed aveva subito la rottura del dente.

Il signor __________,

interrogato il 26 giugno 2007 e morto qualche mese dopo, ha dichiarato: “Al

mio arrivo ACCU 1 si trovava già seduto ad un tavolo, all’esterno del ritrovo.

Mi rammento che ebbe modo di invitarmi al tavolo, cosa che declinai. Da come si

presentava mi ha dato l’impressione che si trovasse sotto l’influsso di bevande

alcooliche. Di fatto sono entrato nel ristorante. Dopo circa una mezz’oretta ho

avuto modo di udire che all’esterno persone erano passate a vie di fatto.

Sortito ho notato che sulla pubblica via CIVI 1 e ACCU 1 stavano discutendo

animatamente. In quel frangente non si sono messi le mani addosso. La diatriba

pareva fosse terminata. Invece, dopo circa cinque minuti, quando CIVI 1, CIVI 2

ed il sottoscritto stavamo tranquillamente discutendo, in piedi,

improvvisamente ACCU 1 che era poco distante seduto, con scatto repentino si è

alzato, spintonando la CIVI 2. La stessa, a seguito di questo spintone, perdeva

l’equilibrio, rovinando per terra sulla schiena, dopo aver urtato con la stessa

un palo di ferro. Pressoché in contemporanea ACCU 1 sferrò un pugno (mi

permetto di dire a tradimento) all’indirizzo del CIVI 1, colpendolo

violentemente al volto. I due contendenti (CIVI 1 e ACCU 1) hanno continuato

sulla pubblica via le loro divergenze d’opinioni, suonandosele di santa

ragione. Terminato il tutto ACCU 1 si è allontanato in direzione a me

sconosciuta. Non ho notato in lui evidenti segni della bagarre di cui era stato

protagonista. Per contro CIVI 1 perdeva del sangue poiché gli si era rotto

parzialmente un dente e lamentava dolori ad un dito mignolo. Non ho presenziato

all’inizio della discussione, motivo per cui non so per quale motivo siano

entrati in conflitto. Unicamente in un prosieguo di tempo sono venuto a

conoscenza che tutto sarebbe scaturito dal fatto che ACCU 1 si era permesso di

toccare un seno della CIVI 2” (cfr. suo verbale di audizione 26 giugno 2007).

Anche la testimonianza del signor __________ contiene una piccola imprecisione,

laddove indica nella pubblica via il luogo dove sarebbe avvenuta la prima

discussione tra le parti. Non si tratta comunque di una lacuna grave al punto

da rendere poco credibile tutto il resto che, come si può chiaramente notare,

coincide con le dichiarazioni delle parti civili.

Poiché il testimone in

questione è morto, l’imputato è stato regolarmente confrontato al dibattimento

con le sue dichiarazioni, art. 247 cpv. 1 CPP, anche se le stesse, dando per

scontato che gli fossero note nel dettaglio, non gli sono state lette. D’altro

canto nemmeno il suo legale ne ha fatto richiesta, ma si è limitato a ribadire

la sua pretesa di estromissione del relativo verbale d’interrogatorio.

6.

La descrizione dei fatti

effettuata dal signor ACCU 1 non è invece in alcun modo credibile: è poco

lineare, contiene importanti lacune ed è priva di logica.

A suo modo di vedere egli

sarebbe stato aggredito dapprima verbalmente e poi fisicamente dalle parti

civili senza motivazioni apparenti. Il signor CIVI 1, che, come attestato da

tutte le parti presenti al dibattimento, non lo conosceva e non lo aveva mai

visto, gli avrebbe dato del “teron da merda”. Quindi senza neppure sapere

se fosse italiano o svizzero. In seguito l’uomo, gli avrebbe gettato la birra

in faccia e la sua compagna gli avrebbe rotto un bicchiere in testa dicendogli

“sei un porco”, pure senza alcuna giustificazione e senza che lui avesse

reagito o provocato in qualche modo.

Quanto avvenuto dopo non è

stato in grado di ricostruirlo, riuscendo solo a ricordare di essersi è venuto

a trovare sulla pubblica via, ad alcuni metri dal tavolo, e di essere stato

preso a pugni e pedate su tutto il corpo. Un vuoto di memoria estremamente

sintomatico.

Il signor ACCU 1 poi sostenuto,

anche al dibattimento, che con la rottura del bicchiere in testa avrebbe

cominciato a sanguinare copiosamente da un orecchio. Ma nessuno dei presenti ha

visto del sangue sul suo volto (né in altre parti del suo corpo).

Egli avrebbe subito lesioni di

una certa gravità, ma avrebbe rinunciato a recarsi dal medico ed a denunciare

gli autori perché troppo concentrato sugli esami per l’ottenimento del diploma

da selvicoltore che avrebbe avuto nei giorni seguenti. Si tratta di motivazioni

prive di consistenza, poco plausibili. Per di più l’imputato nemmeno si è

adoperato per produrre una prova documentale, facilmente ottenibile, per

attestare la data degli esami (l’audizione del signor __________ era stata

chiesta solo per attestare che il prevenuto si era esercitato con lui sino a

tarda ora e che quando si era recato al bar __________ non era brillo. __________

però non ha assistito ai fatti e non era presente sul luogo, quindi non avrebbe

potuto fornire elementi utili al giudizio).

Il prevenuto ha sempre negato

con veemenza di essere stato ubriaco. Le dichiarazioni dei testi e delle parti

civili sentite sotto giuramento smentiscono tuttavia questa sua posizione. Così

come lo fanno l’analisi del concatenamento dei fatti, rispettivamente la

descrizione imprecisa ed incongruente degli stessi da lui fornita, che ben si

concilia con quella che avrebbe potuto effettuare una persona che presenta

vuoti di memoria causati dall’alcool. Altrettanto dicasi per il rapido e

sospetto allontanamento dal luogo dei fatti senza annuncio alla polizia,

nonostante asseverate lesioni subite dolosamente.

ACCU 1 ha per contro a più

riprese insistito sul fatto che ad essere palesemente alticci sarebbero stati i

signori. A sostegno di questa teoria il suo legale ha rinviato al certificato

medico (“Breve rapporto d’uscita”) rilasciato dal Pronto Soccorso

dell’Ospedale di Bellinzona alla signora al termine della visita da lei

effettuata il 18 maggio 2007, nel quale è stato indicato: “Paziente lucida,

con fetore etilico (…)”. Con queste parole, a suo modo di vedere, il

dottore ha voluto attestare che la signora era completamente sbronza, perché

solo chi ha bevuto “come una spugna” può presentare un fetore etilico.

Forse preso dall’enfasi della sua arringa, egli ha dimenticato che la donna ha

ammesso di aver bevuto, moderatamente, del vino mangiando, di aver sorseggiato

un po’ di vino al bar __________ e di aver ricevuto un grappino dopo essere

stata scaraventata al suolo. Ha pure dimenticato che la frase in questione

inizia con “paziente lucida”, constatazione che mal si concilia con una

persona “ubriaca fradicia”. Il fatto non può essere dunque considerato provato,

ma neppure reputato verosimile ed appare una giustificazione di comodo.

Il patrocinatore ha sostenuto infine

che le due parti civili non sarebbero credibili poiché sposate tra loro e che

si sarebbero inventate tutto per farla pagare al signor ACCU 1. Il solo

elemento del matrimonio non è sufficiente a screditare delle testimonianze e

per sostenere validamente una volontà di ritorsione nei confronti del prevenuto

occorre anche dimostrarne le ragioni. Non è sufficiente limitarsi a formulare

con superficialità delle accuse generiche.

Dispositivo

Per questi motivi lo scrivente

giudice è giunto al pieno convincimento che i fatti si siano svolti così come

descritto dai signori e come ripreso nel decreto d’accusa. Partendo da questo

presupposto è pertanto possibile esaminare i singoli capi d’imputazione dal

punto di vista del diritto.

7. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS,

chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di

fatto l’onore di una persona, è punito a querela di parte, con una pena

pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Se l’ingiuria è stata provocata

direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può

mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è

immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar

esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).

Oggetto della protezione di cui

alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173

CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS) è l’onore di una persona. Il bene protetto

è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e

dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi

come lo impone la convenienza (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. I, Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).

La lesione dell’onore non deve

venire analizzata in modo astratto, asettico, ma il termine utilizzato e la sua

potenzialità denigratoria devono essere contestualizzati, cioè valutati secondo

l’interpretazione data dal cittadino medio al vocabolo (o alla frase),

rispettivamente secondo le circostanze nelle quali è stato proferito. In

effetti con l’evolvere dei tempi e con il loro uso frequente, quasi

inflazionato, taluni vocaboli una volta impronunciabili si sono addirittura

trasformati in un intercalare. Alcune parole o locuzioni, pur possedendo una

connotazione oscena o sessuale, sono diventate di uso comune ed hanno perso la

loro forza infamante, prendendo talvolta il posto nel linguaggio corrente di

alte terminologie aventi significato diverso ma ormai divenute desuete (ad

esempio “me ne fotto”, per affermare che non mi interessa, o “è un

gran casino”, per sostenere che è un pasticcio). Questo vale, come

attestato dalla Quinta Corte di Cassazione italiana nella sua decisione,

condivisibile, del 13 luglio 2007 (n. 27966/2007), anche per l’espressione “vaffanculo”:

nell’accezione comune essa assume il significato di “lasciami stare”, “non

infastidirmi”, “stà zitto”, “ma basta!”. L’esclusione del

carattere lesivo dell’onore può essere però ipotizzabile solo qualora l’autore

abbia pronunciato il termine con tale intento: è la regola quando egli sia allo

stesso livello interlocutorio della persona cui è indirizzato, mentre deve di norma

essere escluso (per cui rappresenta ingiuria) quando la vittima è ad esempio un

insegnante che fa un’osservazione all’allievo o un vigile che dà una multa,

poiché in tal caso esso assume una connotazione spregiativa nei confronti della

figura istituzionale che essi rappresentano e, di riflesso, lesiva del loro

onore personale.

Nella fattispecie il prevenuto,

dicendo “vaffanculo” alla signora CIVI 2, pur palesando scarsa

educazione, non ha leso l’onore della donna: il suo intento era chiaramente quello

di ingiungerle di lasciarlo in pace.

Il reato di ingiuria non è

dunque stato oggettivamente consumato ed il signor ACCU 1 deve esserne

prosciolto.

8. L'art. 198 cpv. 2 CPS reprime

con la multa, a querela di parte, chiunque mediante vie di fatto o,

impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona.

Tale norma rientra nel novero

delle disposizioni volte a proteggere l'integrità sessuale e la libera

determinazione in questo ambito.

Il secondo capoverso - in

particolare - tutela il pudore personale (DTF inedita 6P.123/2003 del 21

novembre 2003, consid. 6.1). Quest'ultima nozione deve essere intesa con

riferimento al senso morale del cittadino medio (DTF 128 IV 262 consid. 2.1).

L'autore deve avere agito intenzionalmente - bastando il dolo eventuale (Stefan

Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., n. 8 ad art.

198 CPS) - e senza il consenso della vittima (Bernard Corboz, op. cit., pag. 828, n. 11 con richiamo). Come

confermato dalla fattispecie in esame, le difficoltà probatorie generalmente

riscontrabili nell'ambito di reati contro l'integrità sessuale possono sovente

rendere decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte.

Trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra, la

credibilità dell'autore e della vittima assurge a punto centrale della

valutazione delle prove (DTF inedita 1P.19/2002 del 30 luglio 2002, consid. 3.3

in fondo con richiamo di dottrina).

Il Sostituto Procuratore Pubblico

ha ritenuto colpevole di molestie sessuali il qui accusato per avere, senza

preavviso e contro la volontà dell’interessata, palpeggiato il seno alla

signora CIVI 2.

Richiamando la versione

riferita dalla parte civile CIVI 2, considerata da questo giudice senza dubbio

alcuno veritiera, l’aver afferrato il suo seno spostando la mano da sopra la

sua spalla destra allo stesso, passandola da dietro sotto l’ascella, raffigura

innegabilmente una via di fatto con prerogativa oggettivamente sessuale.

Essendosi trattato di una “presa

ferma” l’atto non può che essere stato perpetrato intenzionalmente.

I requisiti ai quali l’art. 198

CPS subordina la condanna penale per molestie sessuali sono pertanto adempiti

sia dal lato oggettivo che da quello soggettivo.

9. Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS,

chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute

di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi, il giudice può attenuare

la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 48a CPS).

Le lesioni semplici

intenzionali sono un reato di risultato. E’ necessaria una lesione

all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, che non giunga però

sino al punto di porre la vittima pericolo di morte o da cagionarle

un’infermità permanente, estremi che comporterebbero il riconoscimento di

lesioni gravi, art. 122 CPS. In generale si riconoscono come lesioni semplici i

casi che normalmente necessitano di cure mediche (Günter Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 1995, § 3, n. 6 segg.). Si parla di

lesioni semplici quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterni che

interni, quali ad esempio fratture senza complicazioni che guariscono

completamente, commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni provocati da

colpi, urti o altre cause analoghe, a meno che queste lesioni abbiano come

conseguenza soltanto un disturbo passeggero e senza importanza del sentimento

di benessere (DTF 119 IV 25 consid. 2).

Per l’art. 126 cpv. 1 CPS,

chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al

corpo o alla salute, è punito a querela di parte, con l’arresto o la multa.

Secondo la giurisprudenza, deve

ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione dell’integrità fisica che

ecceda quanto si presume tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini

sociali e che non comporti un danno corporale né pregiudizio della salute. Essa

può sussistere anche quando non abbia causato alcun dolore fisico (DTF 117 IV

14 consid 2).

In presenza di contusioni,

lividi o escoriazioni provocati da colpi o da altre cause analoghe, la

distinzione tra le vie di fatto e le lesioni semplici è delicata.

La giurisprudenza ha

considerato un colpo al viso, che ha provocato un graffio al naso ed una

contusione, come vie di fatto, così come lo è stato un livido al braccio e un

dolore alla mascella senza contusione. Al contrario, un pugno in faccia

sferrato con brutale violenza tale da provocare importanti lividi, una frattura

della mascella, dei denti o del setto nasale, è stata qualificata come lesione

semplice. Analogamente numerosi pugni e pedate che hanno provocato, in una

delle vittime, dei segni all’altezza dell’occhio e un livido al labbro

inferiore, e, nell’altra vittima, un livido alla mascella inferiore, una

contusione alle costole e delle escoriazioni all’avambraccio e alla mano, sono

state considerate lesioni semplici.

Laddove il danno all’integrità

fisica si manifesti soltanto con contusioni, lividi o escoriazioni, si deve

tener conto dell’intensità del dolore provocato per determinare se si tratta di

lesioni semplici o vie di fatto. Al riguardo, trattandosi di nozioni giuridiche

indeterminate, la giurisprudenza riconosce, nei casi limite, un certo margine

di apprezzamento al giudice (DTF 119 IV 25 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Dal profilo soggettivo entrambi

i reati devono essere commessi intenzionalmente; l’intenzione deve concernere

tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Il dolo eventuale è sufficiente (Bernard

Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 123, pag. 138). Vi

è dolo eventuale quando l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si

produca e, ciò nondimeno, agisce: in tale circostanza, egli prende in

considerazione la realizzazione dell’evento e, pur non auspicandola, l’accetta.

Non è, infatti, necessario che la volontà dell’autore sia indirizzata alla

concretizzazione degli estremi che portano all’adempimento oggettivo della

fattispecie penale, né che egli ne sia soddisfatto (DTF 125 IV 251; 123 IV 156;

121 IV 253; 119 IV 3; 103 IV 67).

10. Nel caso in oggetto, il

Sostituto Procuratore Pubblico ha ritenuto colpevole il prevenuto per aver

innanzitutto cagionato un danno al corpo della signora CIVI 2 consistente nella

contusione della colonna sacrale e delle spalla destra, facendola cadere a

terra con una spinta violenta.

Dal certificato medico

dell’Ospedale Regionale di Bellinzona, redatto dal dottor __________, si desume

che la signora ha in effetti riportato le lesioni indicate nel decreto. Esse

sono sicuramente compatibili con la caduta contro il paletto di ferro e, successivamente,

a terra provocata dalla spinta da parte dell’imputato.

Essendo notoriamente le

contusioni della colonna sacrale e della spalla alquanto dolorose, non possono

essere considerate semplici vie di fatto, ma ricadono già sotto le lesioni

semplici.

Dal punto di vista oggettivo il

reato è quindi realizzato. La valutazione dell’aspetto soggettivo non crea

problemi particolari, preso atto che la spinta è stata inferta volontariamente

e che, vista la forza della stessa, l’accusato non poteva non aver previsto che

la signora cadesse a terra e si facesse male. Egli ha per lo meno agito con

dolo eventuale, anche se è convincimento di questo giudice che si sia mosso per

fare del male.

11. Sacchi è inoltre stato ritenuto

dall’accusa colpevole di lesioni semplici nei confronti di CIVI 1, per averlo

colpito al viso con un pugno, provocandogli la rottura di un dente e per averlo

percosso in seguito, causandogli la frattura di una falange del dito mignolo

della mano destra.

Il certificato medico

rilasciato dall’Ospedale Regionale di Bellinzona il 16 maggio 2007,

conferma un “trauma contusivo diretto sull’emiviso destro con frattura del

dente para incisivo destro” e la frattura della falange ditale del mignolo

della mano destra.

Si tratta senza ombra di dubbio

di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CPS.

Mentre la causa della rottura

del dente è indiscutibilmente il pugno inferto dall’imputato alla parte civile,

quella della rottura del mignolo non è chiara. Lo stesso signor CIVI 1 ha

riconosciuto in aula di non essere in grado di dire se il dito sia stato rotto

dall’imputato o picchiando da qualche parte nella lotta, durante la seconda

parte della quale anche egli, come visto, ha avuto un ruolo attivo. A verbale

dell’11 giugno 2006 la parte civile in questione aveva già fornito indicazioni

in tal senso, asserendo: “Tra me e ACCU 1 ne è nata una colluttazione.

Oltretutto mi sono rotto il dito mignolo della mano destra. Esattamente non so

in che circostanze.”. Non essendo provato il nesso di causalità tra questa

seconda lesione e le percosse inferte dal signor ACCU 1 questi deve essere

prosciolto dalla relativa accusa.

Dal punto di vista soggettivo,

è innegabile che il pugno sia stato assestato volontariamente e con

l’intenzione di fare del male.

12. L’accusato ha chiesto, in via

subordinata, che qualora egli fosse stato ritenuto colpevole di lesioni

semplici, gli fosse riconosciuta la legittima difesa esimente, art. 15 CPS,

rispettivamente quella discolpante, art. 16 CPS.

A fronte di una simile presa di

posizione, non ci si può esimere dall’osservare come essa strida palesemente

con quelle da lui effettuate circa lo svolgimento dei fatti: risulta difficile

comprendere come da un lato egli possa sostenere di non avere spinto la signora

CIVI 2, né di aver tirato un pugno in volto all’altra parte civile, e

dall’altro chiedere che proprio per la commissione di questi gesti gli venga

riconosciuto di avere agito per legittima difesa.

L’art. 15 CPS (legittima difesa

esimente) precisa che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle

circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione

imminente fatta a sé o ad altri. Per l’art. 16 cpv. 1 CPS (legittima difesa

discolpante), invece, se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della

legittima difesa, il giudice attenua la pena. Chi lo fa per scusabile

eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole, art. 16 cpv. 2 CPS.

L’esercizio della legittima

difesa permette di proteggere da un’aggressione tutti i diritti personali,

quali ad esempio l’integrità fisica e la vita. Affinché

possa essere riconosciuta la legittima difesa occorre che l’autore dell’atto

che ha condotto ad un risultato illecito l’abbia commesso con coscienza e

volontà allo scopo di difendersi da un attacco imminente o in corso. Gli art.

15 e 16 CPS non presuppongono però che colui che si difende abbia avuto

l’intenzione di pervenire con il suo atto al risultato che si è prodotto. La

legittima difesa implica necessariamente l’esistenza di un precedente attacco,

al quale si è supposti rispondere. L’aggressione o la minaccia deve essere

illecita (Christian Favre, Marc Pellet, Patrick Stoudmann, Code pénal annoté,

2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 CPS, pag. 101 segg.).

La vittima ha il diritto di

difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega sono proporzionati

alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere

di apprezzamento nel valutare la proporzionalità della difesa. A tale fine

entra in linea di conto la gravità dell’aggressione o della minaccia, come pure

la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con

la reazione difensiva. La proporzionalità della difesa deve essere valutata in

base alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente

attaccato nel momento della sua azione. Il giudice, chiamato ad apprezzare la

situazione a posteriori, non deve mostrarsi troppo esigente in merito

all’adeguatezza dei mezzi utilizzati e non deve ricercarne altri con sottili

ragionamenti (DTF 107 IV 12 consid. 3; Stefan Trechsel, op. cit., n. 10 ad art.

33 CPS, pag. 140 seg.).

Nella fattispecie è stato

assodato che la spinta ed il pugno sono stati inferti dal signor ACCU 1 alle

due parti civili senza preavviso alcuno e senza che queste lo stessero in quel

momento aggredendo o dessero in lui l’impressione di volerlo fare. Il diverbio

avvenuto in precedenza si era già concluso da circa cinque minuti. Al momento

in cui sono stati malmenati, i signori si trovavano in piedi ad un altro

tavolino-bancone e stavano ordinando delle bibite; essi non stavano neppure

prestando attenzione all’imputato che ha avuto così la possibilità di assalirli

senza che questi avessero nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo.

Una qualsiasi forma di

legittima difesa è dunque da escludere.

13. Per questi motivi il prevenuto

deve essere condannato per i reati di molestie sessuali e di lesioni semplici

relativamente alle contusioni riportate dalla signora CIVI 2 ed al dente rotto

al di lei marito.

Come accennato, l’art. 123 cpv.

1 CPS prevede che il reato venga sanzionato con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria. Le molestie sessuali sono invece punite con una

multa.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico del

prevenuto pesa qui avantutto la brutalità con cui le lesioni sono state

perpetrate, la mancanza di una qualsiasi giustificazione per il proprio agire,

la gratuità delle provocazioni da lui avviate e che hanno condotto alla zuffa

con le parti civili. Pure di rilievo è il fatto che egli non ha mai accennato a

delle scuse ma anzi, affidandosi al suo legale - del quale, con il suo

silenzio, ha sottoscritto ogni parola - ha in aula aggredito in maniera

inqualificabile, oltre che inutile, le vittime.

Non va neppure

dimenticato che il signor ACCU 1 è già stato condannato nel 2003 ad una pena di

75 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 4 anni, quindi non

ancora scaduto al momento dei fatti qui in esame.

A suo favore

gioca la buona situazione famigliare e professionale.

Ben ponderato

tutto quanto precede, appare equo confermare la proposta di condanna a 30

aliquote giornaliere, fissate in fr. 100.-- ciascuna in base alla sua attuale

situazione economica. In effetti, nonostante sia caduta l’accusa di ingiuria e

quella di lesioni semplici per la rottura del dito mignolo, la gravità degli

altri reati giustifica, già da sola, una simile pena.

Nulla si

oppone a che l’espiazione venga sospesa condizionalmente, per un periodo di

prova che comunque appare opportuno fissare in 4 anni.

A questa

sanzione va inoltre aggiunta una multa di fr. 500.--.

14. Il

rinvio delle parti civili al competente foro civile per le pretese di

corrispondente natura è cresciuto in giudicato, non avendo le stesse impugnato

il decreto d’accusa.

15. La tassa

e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

visti gli art. 15, 16, 42 segg., 123

cifra 1, 177, 198 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. molestie sessuali, art. 198

CPS,

per avere, a __________

presso il bar __________ nella tarda serata del 17 maggio 2007, senza preavviso

e contro la volontà dell’interessata, palpeggiato un seno a CIVI 2 (nata __________);

2. lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

2.1. per avere, a __________

presso il bar __________ nella tarda serata del 17 maggio 2007, causato un

danno al corpo di CIVI 2 (nata __________), e meglio per averla fatta cadere a

terra con una spinta violenta, causandole la contusione della colonna sacrale e

della spalla destra, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso

dell’ORBV agli atti;

2.2. per avere, nelle

medesime circostanze di tempo e di luogo, causato un danno al corpo di CIVI 1,

e meglio per averlo colpito in viso con un pugno, causandogli la perdita di un

incisivo, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso dell’ORBV

agli atti;

e lo proscioglie dall’accusa di:

1. ingiuria, art. 177 CPS,

per avere offeso l’onore

di CIVI 2 (nata __________), rivolgendole l’espressione “vaffanculo”, come

descritto al punto n. 2 del decreto d’accusa n. 2319/2007 del 16 luglio

2007;

2. lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per aver percosso CIVI 1,

causandogli una frattura ad una falange del mignolo della mano destra, come

descritto al punto n. 3.2. seconda parte del summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 3’000.--

(tremila);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 3

novembre 2003, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv.

2 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa le

parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio

sulle loro eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo

non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 1450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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