10.2007.306
Palpeggiare un seno contro la volontà dell'interessata; offendere l'onore con l'espressione vaffanculo; fare cadere una persona a terra con una spinta violenta; colpire una persona con un pugno al vol
8 aprile 2008Italiano46 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.306
Data decisione, Autorità:
08.04.2008, PRPEN
Ricorso:
CCRP, 17.2008.30, 03.06.2009
Titolo:
Palpeggiare un seno contro la volontà dell'interessata; offendere l'onore con l'espressione vaffanculo; fare cadere una persona a terra con una spinta violenta; colpire una persona con un pugno al volto
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
MOLESTIE SESSUALI
art. 123 cf. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 198 CPS
Incarto
n.
10.2007.306
DA
2319/2007
Bellinzona
8
aprile 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare,
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di 1. molestie sessuali,
per avere, senza preavviso
e contro la volontà dell’interessata, palpeggiato un seno a CIVI 2;
2. ingiuria,
per avere offeso l’onore
di CIVI 2, rivolgendole l’espressione “vaffanculo”;
3. lesioni semplici,
3.1. per avere causato
un danno al corpo di CIVI 2, e meglio per averla fatta cadere a terra con una
spinta violenta, causandole la contusione della colonna sacrale e della spalla
destra, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso dell’ORBV
agli atti;
3.2. per avere causato
un danno al corpo di CIVI 1, e meglio per averlo colpito in viso con un pugno,
causandogli la perdita di un incisivo e per averlo in seguito ancora percosso,
causandogli una frattura ad una falange del mignolo della mano destra, come
attestato dal certificato medico del Pronto soccorso dell’ORBV agli atti;
fatti avvenuti a __________,
presso il bar __________ __________, nella tarda serata del 17 maggio
2007;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1, 177 e 198 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 16 luglio
2007 n. 2319/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
3’600.-- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 120.--
(centoventi).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni - (art.
42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI
2 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Si rinvia la parte civile CIVI
1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
5. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
6. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni
di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 3
novembre 2003, ma prolunga il periodo di prova di 12 (dodici) mesi (art. 46 cpv.
2 CPS).
7. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 luglio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 8 aprile 2008, al
quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, e le parti
civili, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa;
respinta l’opposizione sollevata dalla
difesa in merito all’assunzione delle risultanze di polizia, segnatamente
all’utilizzo dei verbali d’interrogatorio del signor __________ e delle parti
civili, nonché la contestuale richiesta di sospensione del dibattimento in
attesa della decisione della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello
(CRP) sull’eccezione da essa sollevata;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
respinta l’opposizione sollevata dalla
difesa in merito all’audizione testimoniale della parte civile CIVI 1;
respinta la richiesta della difesa di
sospensione del dibattimento in attesa della decisione della CRP sulla
reiezione dell’eccezione;
proceduto all’audizione della parte civile CIVI
1, sentita quale teste;
respinta l’opposizione sollevata dalla
difesa in merito all’audizione testimoniale della parte civile CIVI 2;
respinta la richiesta della difesa di
sospensione del dibattimento in attesa della decisione della CRP sulla
reiezione dell’eccezione;
proceduto all’audizione della parte civile CIVI
2, sentita quale teste;
prospettata all’accusato, ai sensi dell’art. 250
CPP, l’estensione delle imputazioni anche al reato di guida in stato di
inattitudine;
proseguita l’istruttoria dibattimentale, senza
l’accusa di guida in stato di inattitudine, in virtù dell’opposizione
dell’accusato all’estensione dei capi di imputazione a questo reato, e, di
riflesso, respinta la contestuale richiesta di sospensione del dibattimento
avanzata dalla difesa e di audizione testimoniale dei signori __________ e __________;
sentita la parte civile CIVI 2, la quale ha
chiesto la conferma del decreto d’accusa;
sentita la parte civile CIVI 1, il quale ha
postulato la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
il proscioglimento del suo assistito, rilevando come le parti civili non siano
per nulla credibili. In primo luogo esse hanno affermato di non aver bevuto
nulla, ma dal rapporto d’uscita dell’ospedale risulta che la signora CIVI 1
presentava un fetore etilico. Ella era quindi ubriaca come una spugna. Oltre a
ciò il teste __________ ha asserito che la donna avrebbe tirato dei calci
all’imputato, ma ella lo ha negato. A simili persone non è possibile, a suo
modo di vedere, dare credibilità. Strano è pure che due persone si seggano
accanto ad una brilla, come da loro sostenuto. Per quanto concerne il reato di
ingiuria, non ne sussistono i presupposti oggettivi. In effetti il termine
“vaffanculo”, oltre a non essere stato sentito da nessuno dei testi, non
rappresenta un’ingiuria. Si tratta di un termine esecrabile, ma non atto a
ledere l’onore di una persona. Con questa colorita espressione il prevenuto ha
solo voluto dire alla donna, in modo maleducato, di lasciarlo stare. L’accusa
di molestie sessuali risulta infondata: l’unico elemento a favore è la
deposizione della parte civile CIVI 2. L’altra parte civile non ha visto nulla.
Non ha visto perché l’imputato non ha fatto nulla. In merito alle lesioni semplici
relative al dente rotto l’avvocato ha rilevato anzitutto come il nesso di
causalità non sia dimostrato. Il signor CIVI 1 potrebbe anche essersi rotto il
dente da solo. Oppure il suo assistito potrebbe averlo colpito cercando di
difendersi. La causa della rottura della falange del mignolo è ancora più
incerta. A suo modo di vedere CIVI 1 se la sarebbe fracassata tirando un pugno
a ACCU 1. Il teste __________ è stato contraddittorio e di riflesso non risulta
attendibile: prima ha parlato di fatti avvenuti sulla pubblica via e poi del
pugno. Ha invertito gli eventi. Mancando le prove, il suo patrocinato deve
essere prosciolto anche da questa accusa. In via sussidiaria ha chiesto che fossero
riconosciuti gli estremi degli art. 15 e 16 CPS. Vista l’estensione prospettata
al reato di guida in stato di inattitudine, ha reclamato nuovamente che il
dibattimento venisse sospeso;
sentite in replica le parti civili, le
quali hanno precisato di essersi sedute accanto al prevenuto in quanto
inizialmente non aveva palesato comportamenti molesti. Esse hanno poi
riconfermato integralmente le loro versioni e si sono dichiarate sconcertate
dalle accuse formulate dal legale della difesa nei loro confronti. Il signor CIVI
1 ha ammesso che la rottura del mignolo possa essere anche riconducibile ad una
botta subita nella caduta, quindi non ad un colpo;
sentito in duplica il difensore, il quale
ha sostenuto che la signora CIVI 2, proprio perché ubriaca, si è immaginata che
il signor ACCU 1 le avesse toccato il seno. A suo modo di vedere i coniugi,
allora fidanzati, erano in giro a cercar rogne;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Molestie sessuali,
1.2. Ingiuria,
1.3. Lesioni
semplici,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale
deve essere la pena?
2.1. Può
essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 75 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 3 novembre 2003 dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
premesso in ordine:
L’istruttoria dibattimentale è
stata caratterizzata da una serie di incidenti procedurali, di cui si dà
riscontro qui di seguito, motivando, nella misura del necessario, le decisioni
del giudice. Detti incidenti sono tutti menzionati nel verbale del
dibattimento, puntualmente ripreso nella presente sentenza (cfr. sopra) ed
al quale si rinvia.
a) La difesa ha in primo
luogo postulato l’estromissione dagli atti di tutte le risultanze dell’istruttoria
di polizia, segnatamente dei verbali di interrogatorio del teste __________ e
delle parti civili.
Le parti civili, a loro
volta, hanno chiesto la reiezione dell’eccezione.
Il giudice ha respinto
l’istanza della difesa.
Anzitutto va premesso che
costante giurisprudenza vuole che tutte le eccezioni, siano esse state fatte
valere o meno in sede pre-dibattimentale, possono essere riproposte o proposte
per la prima volta al tribunale di merito.
Occorre rilevare che, a
norma dell’art. 247 cpv. 1 CPP, le deposizioni fatte in istruttoria non possono
essere lette (utilizzate per la Pretura penale, per la quale non è prevista la
lettura, art. 274 cpv. 3 CPP) al pubblico dibattimento, ad eccezione dei casi
in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito da malattia mentale
o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o non sia stato
possibile citarlo a dibattimento nel termine di legge, riservati gli art. 288 e
299 CPP.
Ai sensi dell’art. 247
cpv. 2 CPP, all’accusato possono essere prospettate le dichiarazioni che ha
fatto nell’istruttoria al fine di dare chiarimenti. Ai testimoni possono pure
prospettarsi le dichiarazioni fatte nell’istruttoria, quando la loro
deposizione al pubblico dibattimento differisca da quelle su punti essenziali.
Nel caso di specie,
essendo il teste __________ deceduto nel corso dello scorso anno, come noto al
legale, sussistono le basi per l’utilizzo del suo verbale d’interrogatorio al
dibattimento. Il prevenuto verrà quindi confrontato anche con le dichiarazioni
di questo teste, che ha comunque dimostrato già in entrata di conoscere.
Per quanto concerne le rivelazioni
delle parti civili, esse verranno se del caso sottoposte loro per chiarimenti
in occasione dell’audizione testimoniale, durante la quale la difesa avrà
occasione di porre domande e contestare le loro affermazioni.
In considerazione di
questo, la richiesta di estromissione dagli atti dei verbali è respinta.
b) La difesa si è opposta
all’audizione in qualità di teste del signor CIVI 1, poiché divenuto nel
frattempo marito dell’altra parte civile CIVI 2 (ora, appunto,).
Le parti civili hanno
auspicato la reiezione dell’eccezione.
Il giudice ha respinto
l’opposizione, rilevando come, a differenza di quanto avviene nel diritto
civile, la procedura penale non vieta ai parenti delle parti di deporre. In
effetti l’art. 125 lett. a CPP precisa solo che il coniuge ed il convivente dell’accusato
non possono essere obbligati a deporre.
Subito dopo l’assunzione
di questa prova, il difensore ha contestato la liceità dell’audizione in
qualità di teste della signora CIVI 2, con le stesse argomentazioni avanzate
per il marito.
L’eccezione è stata
respinta con le medesime motivazioni.
A titolo abbondanziale va
rilevato come la vicinanza dei testi ad una delle parti nel processo penale non
è sicuramente un elemento trascurabile. Di essa deve essere tenuto conto al
momento della valutazione delle prove e dell’analisi dell’affidabilità delle
testimonianze. Escludere però a priori che due persone, solo perché marito e
moglie, possano dire la verità, è errato.
Si osserva infine che
opposizione all’uso in sede dibattimentale delle risultanze dell’istruzione
formale non significa, se accolta, la loro estromissione dagli atti.
c) Il giudice, preso atto che
dalle dichiarazioni sotto giuramento dei due testi sentiti in aula (parti
civili) e dai verbali di audizione di altri testimoni, apparendo chiaro che
l’imputato abbia guidato la sua automobile in stato di inattitudine (ebrietà)
ha, richiamato l’art. 250 cpv. 4 CPP, prospettato un’estensione dell’accusa
anche al corrispondente reato.
La difesa si è opposta con
veemenza a tale estensione, accusando il giudice di parzialità e prevenzione.
Il giudice, prendendo atto
del mancato accordo dell’imputato, ha deciso di procedere al dibattimento sulla
base dei reati indicati nel decreto d’accusa. Per quello di guida in stato di
inattitudine procederà eventualmente ad un rinvio al Ministero pubblico per
l’istruzione dello stesso e l’emanazione di un decreto aggiuntivo, qualora ne
sussistessero gli estremi.
d) La difesa ha poi chiesto a
tre riprese di interrompere il procedimento sino a quando la CRP non si sarà
espressa sulle eccezioni da essa sollevate e respinte da questa corte.
L’art. 284 cpv. 1 lett. c
CPP attribuisce alla CRP la competenza di decidere circa tutti i provvedimenti
e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico
dibattimento (ad eccezione di quelle prese con l’ordinanza sulle prove, non impugnabile,
art. 227 cpv. 6 CPP).
Adire la CRP per decisioni
prese durante il processo non è dunque possibile. Già per questo motivo
l’eccezione è stata rigettata.
Inoltre, l’art. 238 CPP
conferisce al giudice la facoltà di accordare delle brevi interruzioni del
dibattimento, non superiori ai tre giorni, per esigenze processuali
particolari. Si tratta dunque di una facoltà, non di un obbligo, prevista solo
per necessità specifiche allo svolgimento del processo, non per attendere
decisioni come quelle auspicate dal legale del prevenuto.
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, nato a __________ l’11
giugno 1969, è coniugato ed ha un figlio nato il 29 luglio 2003. Attualmente
svolge la professione di selvicoltore ed ha un salario che corrisponde ancora a
quello accertato con la dichiarazione fiscale 2006, ove era stato riconosciuto
un reddito imponibile suo per fr. 49'382.--, uno per la moglie di fr. 26’131.--
ed un reddito raggruppato di fr. 17'792.--.
Egli ha attestati carenza beni
per complessivi fr. 5'980.45.
Dall’estratto del casellario
giudiziale risulta una condanna a 75 giorni di detenzione, sospesi per un
periodo di prova di 4 anni, e ad una multa di fr. 1'200.-- per il reato di
guida in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 vLCStr) commesso in data 21 agosto
2003, decretata dal Ministero pubblico in data 3 novembre 2003.
A proposito di questi fatti il
prevenuto ha dichiarato che stava festeggiando la nascita del figlio (avvenuta
tuttavia, come sopra indicato, quasi un mese prima).
Considerandi
2.
Il 17 maggio 2007 verso le ore
23:00, il signor ACCU 1 si è recato al bar __________ di __________ a bordo
della sua Daihatsu Rocky immatricolata __________ con l’intento di acquistare
un pacchetto di sigarette. Giunto all’esercizio pubblico ne ha approfittato per
comandare una birra da 2 dl che ha iniziato a bere sedendosi al grande tavolo
di sasso all’esterno.
Dopo qualche minuto sono arrivati
i coniugi CIVI 1 e CIVI 2 al momento dei fatti, poiché a quel tempo essi erano
solo fidanzati - i quali, provenienti da Ponte Tresa, ove avevano cenato,
avevano deciso di fermarsi al bar per prendere una bibita prima di rientrare al
loro domicilio. Accomodatisi anch’essi al tavolone esterno, uno in faccia
all’altra, hanno comandato una birra con acqua minerale per lui ed un bicchiere
di vino rosso per la donna.
La signora si è venuta a
trovare sul lato dove già era seduto l’imputato, alla sua sinistra, ad una
distanza tra i cm 50 e gli cm 80.
Da questo momento in poi le
versioni fornite dalle parti divergono diametralmente.
3.
I signori hanno affermato,
anche in aula e sotto giuramento, che il prevenuto era sin dall’inizio visibilmente
ubriaco (“ubriaco fradicio” secondo il signor CIVI 1, “molto ubriaco”
secondo la signora CIVI 2). Sulle prime egli si sarebbe limitato a cantare ad
alta voce, senza essere particolarmente molesto nei loro confronti. Qualche
minuto dopo, però, egli si sarebbe avvicinato alla signora CIVI 2 e l’avrebbe
abbracciata mettendole braccio sinistro sulla spalla destra, passando attorno
al collo da dietro. La donna, sorpresa ed infastidita da quel gesto del tutto
inaspettato, avrebbe reagito alzando la spalla con l’intendo di fargli ritirare
il braccio. Il prevenuto avrebbe a quel punto fatto scivolare la propria mano
sotto l’ascella della parte civile e le avrebbe afferrato con un certo vigore
il seno sinistro, causandole dolore, costringendola a lanciare un urlo ed a
fare un brusco movimento di stizza per liberarsi dalla presa. Nel contempo ella
gli avrebbe chiesto cosa stesse facendo, mentre il signor CIVI 1 - che a suo
dire non aveva visto esattamente dove era andata a finire la mano (lo avrebbe
saputo solo una volta calmate le acque) - avrebbe esclamato “atenzion a
indove to met i man!”. A questo punto il signor ACCU 1 avrebbe ritirato il
braccio dicendole “a foo ol cazzo che vöri mi, più nesun def dim cosa devi
faa, vaffanculo!”.
A simili parole la signora CIVI
2.
avrebbe reagito gettando in faccia all’accusato il vino contenuto nel
bicchiere dal quale stava bevendo. Questo gesto sarebbe stato quasi
immediatamente seguito da quello analogo del marito che, assistendo alla scena,
pur non avendone compreso appieno gli estremi, per, a suo dire, difendere la
moglie, avrebbe riversato sul signor ACCU 1 la birra che teneva in mano
dicendogli “ringrazia ol ciel che te see ciocc e che a go mia veia da tacaa
lit”.
Mentre l’imputato sarebbe
rimasto seduto al tavolo senza nemmeno controbattere, le due parti civili si sarebbero
alzate per spostarsi al bancone del bar posizionato ad un paio di metri dal
tavolo ove si trovava il loro amico __________ e, ritenendo chiusa la
questione, avrebbero nuovamente comandato da bere.
Trascorso qualche minuto, il
signor ACCU 1 si sarebbe alzato dal suo posto e, transitando da parte alla
signora CIVI 2, senza proferire parola, le avrebbe improvvisamente ed
inaspettatamente dato un violento spintone, facendole perdere l’equilibrio.
Nella caduta, prima di toccare il suolo, ella avrebbe urtato con la scapola
destra un palo in ferro. Una volta al suolo, avrebbe subito accusato forti
dolori alla colonna sacrale ed alle gambe.
Quasi contemporaneamente alla
spinta, una frazione di secondo dopo, il prevenuto avrebbe colpito con un forte
pugno al volto, sulla zona tra il setto nasale e parte della bocca, il signor CIVI
1, senza lasciargli neppure il tempo di capire cosa stesse succedendo,
rompendogli un dente e facendolo sanguinare.
Ne sarebbe poi nata una
colluttazione tra i due, durante la quale la parte civile in questione si è
pure rotta un dito. Al termine della zuffa quest’ultima si sarebbe recata
presso quella che allora era la sua convivente per verificarne lo stato, mentre
il prevenuto si sarebbe rimesso al suo posto. Solo a questo punto il signor CIVI
1.
si sarebbe accorto di avere rotto il dente e si sarebbe recato dal signor ACCU
1.
con il pezzetto rimastogli in mano, dicendogli “varda che bel lavor te
facc” e dandogli uno spintone, senza comunque causargli alcun danno.
Poi ognuno sarebbe andato per
la sua strada. Il signor CIVI 1 si sarebbe recato in bagno a lavarsi, avrebbe
chiamato la figlia della compagna chiedendole di accompagnarli all’ospedale, avrebbe
avvertito la polizia e, nel frattempo, nuovamente ordinato da bere. ACCU 1 si sarebbe
contro allontanato e qualche tempo dopo sarebbe transitato davanti al bar al
volante della sua automobile, diretto verso Pollegio.
Prima che la signora CIVI 2 si
recasse al pronto soccorso, alcuni dei presenti le avrebbero dato da bere un
grappino con l’intento di destarla dallo shock subito a seguito
dell’aggressione.
4.
Secondo la versione fornita dal
signor ACCU 1, per contro, i fatti si sono svolti altrimenti.
In primo luogo egli ha negato
con veemenza di essere stato ubriaco. Egli ha raccontato di essere giunto al
bar __________ per, come visto, comperare delle sigarette e, dato che c’era, ha
ordinato una birra da 2 dl che ha iniziato a sorseggiare seduto al tavolo
esterno dell’esercizio pubblico. Qualche minuto più tardi sono giunte le parti
civili che si sono accomodate allo stesso tavolo, una in faccia all’altra, la
donna dalla sua parte. A lui avevano dato l’impressione di essere allegrotte.
Ad un certo punto un signore,
barcollante, avrebbe chiesto alla signora CIVI 2 una pastiglia per il mal di
testa che questa gli avrebbe prontamente dato, passando con il braccio proprio
davanti al naso dell’imputato, che sarebbe stato costretto ad indietreggiare
con il busto. In questi frangenti non sarebbe però successo nulla di
particolare.
Qualche minuto più tardi però,
senza apparenti motivi, il signor CIVI 1 avrebbe iniziato a provocarlo e ad
insultarlo: “Non so per quale motivo, comunque l’uomo (querelante), senza
che io facessi nulla e senza che aprissi bocca, iniziò a fissarmi in malo modo,
esclamando testuale frase: “teron da merda, to set un porco, to ghet tocaa i
tett a la me dona” (…). Da parte mia sono rimasto di stucco, limitandomi a
dirgli due volte che stava scherzando e che la donna poteva essere mia madre.”
(cfr. verbale di audizione 16 giugno 2007 dell’imputato, pag. 2).
Dopodiché l’uomo si sarebbe
alzato e gli avrebbe versato addosso la birra che aveva davanti a sé, imitato
in un secondo tempo dalla compagna con il bicchiere di vino. Quest’ultima
avrebbe poi completato l’opera afferrando il bicchiere del signor ACCU 1 e
spaccandoglielo in testa, accompagnando il gesto con l’esclamazione “sei un
porco!”. In questo modo egli sarebbe stato ferito alla testa ed avrebbe
iniziato a sanguinare.
Pure il proseguimento del
diverbio si sarebbe svolto secondo il signor ACCU 1 in maniera diversa da quella descritta dalle controparti: a suo dire egli non ha aggredito né la
signora CIVI 2, spingendola a terra, né il marito, assestandogli un pugno in faccia:
“In seguito non rammento cosa sia successo esattamente. So che mi sono
trovato sulla pubblica via ad alcuni metri dal tavolo e che sono stato
aggredito con pugni e pedate su tutto il corpo.
D2: chi era o chi erano gli
aggressori? R2: Non sono in grado di affermarlo. Di sicuro uno era il mio
querelante. D3: Nel caso specifico cosa le ha fatto? R3: Ne è nata una
colluttazione. Mi sono preso un pugno in faccia. Rovinato a terra, sono stato
ulteriormente percosso con pugni e pedate. Non so esattamente da chi poiché mi
ero rannicchiato, proteggendomi con le braccia la testa.” (cfr. verbale di
audizione 16 giugno 2007 dell’imputato, pag. 2).
A seguito del pestaggio
il prevenuto avrebbe riportato un taglio al labbro superiore, parte destra, la
rottura parziale di un molare destro diversi taglietti alle braccia dovuti ai
cocci di vetro, un piccolo taglio all’orecchio destro e contusioni all’occhio
sinistro.
Riuscito a rialzarsi, egli
sarebbe poi scappato e si sarebbe rifugiato in una viuzza ove avrebbe scorto la
luce accesa dell’appartamento di un suo conoscente, __________, al quale ha
chiesto di poter usufruire del bagno per lavarsi. Su esplicita offerta
dell’amico, l’imputato avrebbe rifiutato di farsi condurre al pronto soccorso,
chiedendo solo di essere accompagnato al suo veicolo poiché temeva ulteriori
aggressioni.
Quale giustificazione per la
sua rinuncia a recarsi da un medico per far attestare le lesioni subite, il
signor ACCU 1 ha dichiarato di aver dato la priorità agli esami che avrebbe dovuto
affrontare di lì a poco.
5.
Ben ponderate le prove e le
dichiarazioni agli atti, nonché quelle rese al dibattimento, la versione delle
parti civili appare essere quella che rispecchia la realtà dei fatti, mentre
quella del prevenuto non è credibile.
Le dichiarazioni delle due
parti civili, confermate sotto giuramento di fronte allo scrivente giudice,
sono attendibili poiché univoche, costanti, non contraddittorie, lineari e
prive di ricostruzioni illogiche. Esse sono pure confortate dai riscontri nelle
testimonianze delle persone sentite dalla polizia durante l’istruzione formale.
In effetti le esposizioni dei
signori coincidono esattamente nella descrizione dei fatti salienti e
forniscono una spiegazione logica e verosimile di quanto successo quella sera
al bar __________. Partendo dal presupposto che il signor ACCU 1 fosse stato
ubriaco, il susseguirsi degli eventi è stato illustrato in maniera coerente e
logica.
Questo discorso vale anche per
quanto concerne il palpeggiamento del seno, che non è stato visto da nessuno se
non dalla vittima stessa. In effetti solo un gesto del genere da parte
dell’imputato avrebbe potuto dare origine ad una reazione della donna tanto
brusca e spingerla a dargli del “porco” ed a gettargli il vino in faccia.
Se i coniugi avessero preparato
a tavolino la loro versione, come sostenuto, tra le varie eccezioni sollevate,
dal legale del prevenuto nella sua arringa e durante tutto il dibattimento -
assumendo più volte, incomprensibilmente ed in maniera inconciliabile con la
deontologia professionale e con la buona educazione, un atteggiamento
inutilmente villano ed arrogante sia nei confronti delle parti civili che in
quelli del giudice - non si vede per quale motivo il signor CIVI 1, invece di
riconoscere di non aver visto nulla e di esserne stato informato solo in un
secondo tempo, non avrebbe dovuto sostenere di aver assistito anche a questa
mossa. Analogamente, la moglie avrebbe senza difficoltà avuto l’occasione di
sostenere il marito asserendo di aver potuto distintamente scorgere l’accusato
tirargli un pugno in faccia, invece di affermare di non essere in grado di dire
cosa sia accaduto nei frangenti che hanno fatto seguito alla sua caduta al
suolo.
Altrettanto credibile è che sia
stato proprio il prevenuto ad aggredire fisicamente, per primo e senza
preavviso, la signora CIVI 2 e, immediatamente dopo, il di lei marito,
rompendogli un dente.
Ad aggiungere forza alla posizione
delle parti civili contribuisce il fatto che il signor CIVI 1 ha ribadito al dibattimento di non sapere in che modo si sia rotto il dito, riconoscendo che
potrebbe anche esserselo lesionato da solo, picchiando da qualche parte durante
l’ultima fase della lotta con il signor ACCU 1. In questo modo egli ha dimostrato di non volerlo fare apparire come la causa di tutti i suoi
danni.
Conferme di questa esposizione
dei fatti si trovano nelle dichiarazioni dei testi sentiti dalla polizia. Per
prima cosa il signor __________ ha attestato che l’imputato era ubriaco: “Posso
unicamente affermare che prima che giungessero CIVI 1 e CIVI 2, ACCU 1 mi ha dato l’impressione che fosse come si suol dire “allegrotto” (ingestione di bevande
alcooliche).” (cfr. suo verbale di interrogatorio 16 giugno 2007, pag. 1).
Ad onor del vero egli ha pure sostenuto che quando ACCU 1 e il signor CIVI 1
stavano litigando, la moglie di quest’ultimo sarebbe intervenuta sferrando alla
controparte un paio calci nel posteriore. Questa imprecisione, che non trova
altri riscontri negli atti ed è stata negata dalle parti civili, non è comunque
sufficiente a screditare la constatazione che il signor ACCU 1 fosse ubriaco.
Il signor __________, sentito
il 17 giugno 2007, ha potuto attestare che il signor CIVI 1 perdeva sangue dal
naso ed aveva subito la rottura del dente.
Il signor __________,
interrogato il 26 giugno 2007 e morto qualche mese dopo, ha dichiarato: “Al
mio arrivo ACCU 1 si trovava già seduto ad un tavolo, all’esterno del ritrovo.
Mi rammento che ebbe modo di invitarmi al tavolo, cosa che declinai. Da come si
presentava mi ha dato l’impressione che si trovasse sotto l’influsso di bevande
alcooliche. Di fatto sono entrato nel ristorante. Dopo circa una mezz’oretta ho
avuto modo di udire che all’esterno persone erano passate a vie di fatto.
Sortito ho notato che sulla pubblica via CIVI 1 e ACCU 1 stavano discutendo
animatamente. In quel frangente non si sono messi le mani addosso. La diatriba
pareva fosse terminata. Invece, dopo circa cinque minuti, quando CIVI 1, CIVI 2
ed il sottoscritto stavamo tranquillamente discutendo, in piedi,
improvvisamente ACCU 1 che era poco distante seduto, con scatto repentino si è
alzato, spintonando la CIVI 2. La stessa, a seguito di questo spintone, perdeva
l’equilibrio, rovinando per terra sulla schiena, dopo aver urtato con la stessa
un palo di ferro. Pressoché in contemporanea ACCU 1 sferrò un pugno (mi
permetto di dire a tradimento) all’indirizzo del CIVI 1, colpendolo
violentemente al volto. I due contendenti (CIVI 1 e ACCU 1) hanno continuato
sulla pubblica via le loro divergenze d’opinioni, suonandosele di santa
ragione. Terminato il tutto ACCU 1 si è allontanato in direzione a me
sconosciuta. Non ho notato in lui evidenti segni della bagarre di cui era stato
protagonista. Per contro CIVI 1 perdeva del sangue poiché gli si era rotto
parzialmente un dente e lamentava dolori ad un dito mignolo. Non ho presenziato
all’inizio della discussione, motivo per cui non so per quale motivo siano
entrati in conflitto. Unicamente in un prosieguo di tempo sono venuto a
conoscenza che tutto sarebbe scaturito dal fatto che ACCU 1 si era permesso di
toccare un seno della CIVI 2” (cfr. suo verbale di audizione 26 giugno 2007).
Anche la testimonianza del signor __________ contiene una piccola imprecisione,
laddove indica nella pubblica via il luogo dove sarebbe avvenuta la prima
discussione tra le parti. Non si tratta comunque di una lacuna grave al punto
da rendere poco credibile tutto il resto che, come si può chiaramente notare,
coincide con le dichiarazioni delle parti civili.
Poiché il testimone in
questione è morto, l’imputato è stato regolarmente confrontato al dibattimento
con le sue dichiarazioni, art. 247 cpv. 1 CPP, anche se le stesse, dando per
scontato che gli fossero note nel dettaglio, non gli sono state lette. D’altro
canto nemmeno il suo legale ne ha fatto richiesta, ma si è limitato a ribadire
la sua pretesa di estromissione del relativo verbale d’interrogatorio.
6.
La descrizione dei fatti
effettuata dal signor ACCU 1 non è invece in alcun modo credibile: è poco
lineare, contiene importanti lacune ed è priva di logica.
A suo modo di vedere egli
sarebbe stato aggredito dapprima verbalmente e poi fisicamente dalle parti
civili senza motivazioni apparenti. Il signor CIVI 1, che, come attestato da
tutte le parti presenti al dibattimento, non lo conosceva e non lo aveva mai
visto, gli avrebbe dato del “teron da merda”. Quindi senza neppure sapere
se fosse italiano o svizzero. In seguito l’uomo, gli avrebbe gettato la birra
in faccia e la sua compagna gli avrebbe rotto un bicchiere in testa dicendogli
“sei un porco”, pure senza alcuna giustificazione e senza che lui avesse
reagito o provocato in qualche modo.
Quanto avvenuto dopo non è
stato in grado di ricostruirlo, riuscendo solo a ricordare di essersi è venuto
a trovare sulla pubblica via, ad alcuni metri dal tavolo, e di essere stato
preso a pugni e pedate su tutto il corpo. Un vuoto di memoria estremamente
sintomatico.
Il signor ACCU 1 poi sostenuto,
anche al dibattimento, che con la rottura del bicchiere in testa avrebbe
cominciato a sanguinare copiosamente da un orecchio. Ma nessuno dei presenti ha
visto del sangue sul suo volto (né in altre parti del suo corpo).
Egli avrebbe subito lesioni di
una certa gravità, ma avrebbe rinunciato a recarsi dal medico ed a denunciare
gli autori perché troppo concentrato sugli esami per l’ottenimento del diploma
da selvicoltore che avrebbe avuto nei giorni seguenti. Si tratta di motivazioni
prive di consistenza, poco plausibili. Per di più l’imputato nemmeno si è
adoperato per produrre una prova documentale, facilmente ottenibile, per
attestare la data degli esami (l’audizione del signor __________ era stata
chiesta solo per attestare che il prevenuto si era esercitato con lui sino a
tarda ora e che quando si era recato al bar __________ non era brillo. __________
però non ha assistito ai fatti e non era presente sul luogo, quindi non avrebbe
potuto fornire elementi utili al giudizio).
Il prevenuto ha sempre negato
con veemenza di essere stato ubriaco. Le dichiarazioni dei testi e delle parti
civili sentite sotto giuramento smentiscono tuttavia questa sua posizione. Così
come lo fanno l’analisi del concatenamento dei fatti, rispettivamente la
descrizione imprecisa ed incongruente degli stessi da lui fornita, che ben si
concilia con quella che avrebbe potuto effettuare una persona che presenta
vuoti di memoria causati dall’alcool. Altrettanto dicasi per il rapido e
sospetto allontanamento dal luogo dei fatti senza annuncio alla polizia,
nonostante asseverate lesioni subite dolosamente.
ACCU 1 ha per contro a più
riprese insistito sul fatto che ad essere palesemente alticci sarebbero stati i
signori. A sostegno di questa teoria il suo legale ha rinviato al certificato
medico (“Breve rapporto d’uscita”) rilasciato dal Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Bellinzona alla signora al termine della visita da lei
effettuata il 18 maggio 2007, nel quale è stato indicato: “Paziente lucida,
con fetore etilico (…)”. Con queste parole, a suo modo di vedere, il
dottore ha voluto attestare che la signora era completamente sbronza, perché
solo chi ha bevuto “come una spugna” può presentare un fetore etilico.
Forse preso dall’enfasi della sua arringa, egli ha dimenticato che la donna ha
ammesso di aver bevuto, moderatamente, del vino mangiando, di aver sorseggiato
un po’ di vino al bar __________ e di aver ricevuto un grappino dopo essere
stata scaraventata al suolo. Ha pure dimenticato che la frase in questione
inizia con “paziente lucida”, constatazione che mal si concilia con una
persona “ubriaca fradicia”. Il fatto non può essere dunque considerato provato,
ma neppure reputato verosimile ed appare una giustificazione di comodo.
Il patrocinatore ha sostenuto infine
che le due parti civili non sarebbero credibili poiché sposate tra loro e che
si sarebbero inventate tutto per farla pagare al signor ACCU 1. Il solo
elemento del matrimonio non è sufficiente a screditare delle testimonianze e
per sostenere validamente una volontà di ritorsione nei confronti del prevenuto
occorre anche dimostrarne le ragioni. Non è sufficiente limitarsi a formulare
con superficialità delle accuse generiche.
Dispositivo
Per questi motivi lo scrivente
giudice è giunto al pieno convincimento che i fatti si siano svolti così come
descritto dai signori e come ripreso nel decreto d’accusa. Partendo da questo
presupposto è pertanto possibile esaminare i singoli capi d’imputazione dal
punto di vista del diritto.
7. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS,
chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di
fatto l’onore di una persona, è punito a querela di parte, con una pena
pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Se l’ingiuria è stata provocata
direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può
mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è
immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar
esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).
Oggetto della protezione di cui
alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173
CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS) è l’onore di una persona. Il bene protetto
è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e
dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi
come lo impone la convenienza (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).
La lesione dell’onore non deve
venire analizzata in modo astratto, asettico, ma il termine utilizzato e la sua
potenzialità denigratoria devono essere contestualizzati, cioè valutati secondo
l’interpretazione data dal cittadino medio al vocabolo (o alla frase),
rispettivamente secondo le circostanze nelle quali è stato proferito. In
effetti con l’evolvere dei tempi e con il loro uso frequente, quasi
inflazionato, taluni vocaboli una volta impronunciabili si sono addirittura
trasformati in un intercalare. Alcune parole o locuzioni, pur possedendo una
connotazione oscena o sessuale, sono diventate di uso comune ed hanno perso la
loro forza infamante, prendendo talvolta il posto nel linguaggio corrente di
alte terminologie aventi significato diverso ma ormai divenute desuete (ad
esempio “me ne fotto”, per affermare che non mi interessa, o “è un
gran casino”, per sostenere che è un pasticcio). Questo vale, come
attestato dalla Quinta Corte di Cassazione italiana nella sua decisione,
condivisibile, del 13 luglio 2007 (n. 27966/2007), anche per l’espressione “vaffanculo”:
nell’accezione comune essa assume il significato di “lasciami stare”, “non
infastidirmi”, “stà zitto”, “ma basta!”. L’esclusione del
carattere lesivo dell’onore può essere però ipotizzabile solo qualora l’autore
abbia pronunciato il termine con tale intento: è la regola quando egli sia allo
stesso livello interlocutorio della persona cui è indirizzato, mentre deve di norma
essere escluso (per cui rappresenta ingiuria) quando la vittima è ad esempio un
insegnante che fa un’osservazione all’allievo o un vigile che dà una multa,
poiché in tal caso esso assume una connotazione spregiativa nei confronti della
figura istituzionale che essi rappresentano e, di riflesso, lesiva del loro
onore personale.
Nella fattispecie il prevenuto,
dicendo “vaffanculo” alla signora CIVI 2, pur palesando scarsa
educazione, non ha leso l’onore della donna: il suo intento era chiaramente quello
di ingiungerle di lasciarlo in pace.
Il reato di ingiuria non è
dunque stato oggettivamente consumato ed il signor ACCU 1 deve esserne
prosciolto.
8. L'art. 198 cpv. 2 CPS reprime
con la multa, a querela di parte, chiunque mediante vie di fatto o,
impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona.
Tale norma rientra nel novero
delle disposizioni volte a proteggere l'integrità sessuale e la libera
determinazione in questo ambito.
Il secondo capoverso - in
particolare - tutela il pudore personale (DTF inedita 6P.123/2003 del 21
novembre 2003, consid. 6.1). Quest'ultima nozione deve essere intesa con
riferimento al senso morale del cittadino medio (DTF 128 IV 262 consid. 2.1).
L'autore deve avere agito intenzionalmente - bastando il dolo eventuale (Stefan
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., n. 8 ad art.
198 CPS) - e senza il consenso della vittima (Bernard Corboz, op. cit., pag. 828, n. 11 con richiamo). Come
confermato dalla fattispecie in esame, le difficoltà probatorie generalmente
riscontrabili nell'ambito di reati contro l'integrità sessuale possono sovente
rendere decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte.
Trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra, la
credibilità dell'autore e della vittima assurge a punto centrale della
valutazione delle prove (DTF inedita 1P.19/2002 del 30 luglio 2002, consid. 3.3
in fondo con richiamo di dottrina).
Il Sostituto Procuratore Pubblico
ha ritenuto colpevole di molestie sessuali il qui accusato per avere, senza
preavviso e contro la volontà dell’interessata, palpeggiato il seno alla
signora CIVI 2.
Richiamando la versione
riferita dalla parte civile CIVI 2, considerata da questo giudice senza dubbio
alcuno veritiera, l’aver afferrato il suo seno spostando la mano da sopra la
sua spalla destra allo stesso, passandola da dietro sotto l’ascella, raffigura
innegabilmente una via di fatto con prerogativa oggettivamente sessuale.
Essendosi trattato di una “presa
ferma” l’atto non può che essere stato perpetrato intenzionalmente.
I requisiti ai quali l’art. 198
CPS subordina la condanna penale per molestie sessuali sono pertanto adempiti
sia dal lato oggettivo che da quello soggettivo.
9. Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS,
chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute
di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi, il giudice può attenuare
la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 48a CPS).
Le lesioni semplici
intenzionali sono un reato di risultato. E’ necessaria una lesione
all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, che non giunga però
sino al punto di porre la vittima pericolo di morte o da cagionarle
un’infermità permanente, estremi che comporterebbero il riconoscimento di
lesioni gravi, art. 122 CPS. In generale si riconoscono come lesioni semplici i
casi che normalmente necessitano di cure mediche (Günter Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 1995, § 3, n. 6 segg.). Si parla di
lesioni semplici quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterni che
interni, quali ad esempio fratture senza complicazioni che guariscono
completamente, commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni provocati da
colpi, urti o altre cause analoghe, a meno che queste lesioni abbiano come
conseguenza soltanto un disturbo passeggero e senza importanza del sentimento
di benessere (DTF 119 IV 25 consid. 2).
Per l’art. 126 cpv. 1 CPS,
chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al
corpo o alla salute, è punito a querela di parte, con l’arresto o la multa.
Secondo la giurisprudenza, deve
ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione dell’integrità fisica che
ecceda quanto si presume tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini
sociali e che non comporti un danno corporale né pregiudizio della salute. Essa
può sussistere anche quando non abbia causato alcun dolore fisico (DTF 117 IV
14 consid 2).
In presenza di contusioni,
lividi o escoriazioni provocati da colpi o da altre cause analoghe, la
distinzione tra le vie di fatto e le lesioni semplici è delicata.
La giurisprudenza ha
considerato un colpo al viso, che ha provocato un graffio al naso ed una
contusione, come vie di fatto, così come lo è stato un livido al braccio e un
dolore alla mascella senza contusione. Al contrario, un pugno in faccia
sferrato con brutale violenza tale da provocare importanti lividi, una frattura
della mascella, dei denti o del setto nasale, è stata qualificata come lesione
semplice. Analogamente numerosi pugni e pedate che hanno provocato, in una
delle vittime, dei segni all’altezza dell’occhio e un livido al labbro
inferiore, e, nell’altra vittima, un livido alla mascella inferiore, una
contusione alle costole e delle escoriazioni all’avambraccio e alla mano, sono
state considerate lesioni semplici.
Laddove il danno all’integrità
fisica si manifesti soltanto con contusioni, lividi o escoriazioni, si deve
tener conto dell’intensità del dolore provocato per determinare se si tratta di
lesioni semplici o vie di fatto. Al riguardo, trattandosi di nozioni giuridiche
indeterminate, la giurisprudenza riconosce, nei casi limite, un certo margine
di apprezzamento al giudice (DTF 119 IV 25 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Dal profilo soggettivo entrambi
i reati devono essere commessi intenzionalmente; l’intenzione deve concernere
tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Il dolo eventuale è sufficiente (Bernard
Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 123, pag. 138). Vi
è dolo eventuale quando l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si
produca e, ciò nondimeno, agisce: in tale circostanza, egli prende in
considerazione la realizzazione dell’evento e, pur non auspicandola, l’accetta.
Non è, infatti, necessario che la volontà dell’autore sia indirizzata alla
concretizzazione degli estremi che portano all’adempimento oggettivo della
fattispecie penale, né che egli ne sia soddisfatto (DTF 125 IV 251; 123 IV 156;
121 IV 253; 119 IV 3; 103 IV 67).
10. Nel caso in oggetto, il
Sostituto Procuratore Pubblico ha ritenuto colpevole il prevenuto per aver
innanzitutto cagionato un danno al corpo della signora CIVI 2 consistente nella
contusione della colonna sacrale e delle spalla destra, facendola cadere a
terra con una spinta violenta.
Dal certificato medico
dell’Ospedale Regionale di Bellinzona, redatto dal dottor __________, si desume
che la signora ha in effetti riportato le lesioni indicate nel decreto. Esse
sono sicuramente compatibili con la caduta contro il paletto di ferro e, successivamente,
a terra provocata dalla spinta da parte dell’imputato.
Essendo notoriamente le
contusioni della colonna sacrale e della spalla alquanto dolorose, non possono
essere considerate semplici vie di fatto, ma ricadono già sotto le lesioni
semplici.
Dal punto di vista oggettivo il
reato è quindi realizzato. La valutazione dell’aspetto soggettivo non crea
problemi particolari, preso atto che la spinta è stata inferta volontariamente
e che, vista la forza della stessa, l’accusato non poteva non aver previsto che
la signora cadesse a terra e si facesse male. Egli ha per lo meno agito con
dolo eventuale, anche se è convincimento di questo giudice che si sia mosso per
fare del male.
11. Sacchi è inoltre stato ritenuto
dall’accusa colpevole di lesioni semplici nei confronti di CIVI 1, per averlo
colpito al viso con un pugno, provocandogli la rottura di un dente e per averlo
percosso in seguito, causandogli la frattura di una falange del dito mignolo
della mano destra.
Il certificato medico
rilasciato dall’Ospedale Regionale di Bellinzona il 16 maggio 2007,
conferma un “trauma contusivo diretto sull’emiviso destro con frattura del
dente para incisivo destro” e la frattura della falange ditale del mignolo
della mano destra.
Si tratta senza ombra di dubbio
di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CPS.
Mentre la causa della rottura
del dente è indiscutibilmente il pugno inferto dall’imputato alla parte civile,
quella della rottura del mignolo non è chiara. Lo stesso signor CIVI 1 ha
riconosciuto in aula di non essere in grado di dire se il dito sia stato rotto
dall’imputato o picchiando da qualche parte nella lotta, durante la seconda
parte della quale anche egli, come visto, ha avuto un ruolo attivo. A verbale
dell’11 giugno 2006 la parte civile in questione aveva già fornito indicazioni
in tal senso, asserendo: “Tra me e ACCU 1 ne è nata una colluttazione.
Oltretutto mi sono rotto il dito mignolo della mano destra. Esattamente non so
in che circostanze.”. Non essendo provato il nesso di causalità tra questa
seconda lesione e le percosse inferte dal signor ACCU 1 questi deve essere
prosciolto dalla relativa accusa.
Dal punto di vista soggettivo,
è innegabile che il pugno sia stato assestato volontariamente e con
l’intenzione di fare del male.
12. L’accusato ha chiesto, in via
subordinata, che qualora egli fosse stato ritenuto colpevole di lesioni
semplici, gli fosse riconosciuta la legittima difesa esimente, art. 15 CPS,
rispettivamente quella discolpante, art. 16 CPS.
A fronte di una simile presa di
posizione, non ci si può esimere dall’osservare come essa strida palesemente
con quelle da lui effettuate circa lo svolgimento dei fatti: risulta difficile
comprendere come da un lato egli possa sostenere di non avere spinto la signora
CIVI 2, né di aver tirato un pugno in volto all’altra parte civile, e
dall’altro chiedere che proprio per la commissione di questi gesti gli venga
riconosciuto di avere agito per legittima difesa.
L’art. 15 CPS (legittima difesa
esimente) precisa che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle
circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione
imminente fatta a sé o ad altri. Per l’art. 16 cpv. 1 CPS (legittima difesa
discolpante), invece, se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della
legittima difesa, il giudice attenua la pena. Chi lo fa per scusabile
eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole, art. 16 cpv. 2 CPS.
L’esercizio della legittima
difesa permette di proteggere da un’aggressione tutti i diritti personali,
quali ad esempio l’integrità fisica e la vita. Affinché
possa essere riconosciuta la legittima difesa occorre che l’autore dell’atto
che ha condotto ad un risultato illecito l’abbia commesso con coscienza e
volontà allo scopo di difendersi da un attacco imminente o in corso. Gli art.
15 e 16 CPS non presuppongono però che colui che si difende abbia avuto
l’intenzione di pervenire con il suo atto al risultato che si è prodotto. La
legittima difesa implica necessariamente l’esistenza di un precedente attacco,
al quale si è supposti rispondere. L’aggressione o la minaccia deve essere
illecita (Christian Favre, Marc Pellet, Patrick Stoudmann, Code pénal annoté,
2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 CPS, pag. 101 segg.).
La vittima ha il diritto di
difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega sono proporzionati
alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere
di apprezzamento nel valutare la proporzionalità della difesa. A tale fine
entra in linea di conto la gravità dell’aggressione o della minaccia, come pure
la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con
la reazione difensiva. La proporzionalità della difesa deve essere valutata in
base alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente
attaccato nel momento della sua azione. Il giudice, chiamato ad apprezzare la
situazione a posteriori, non deve mostrarsi troppo esigente in merito
all’adeguatezza dei mezzi utilizzati e non deve ricercarne altri con sottili
ragionamenti (DTF 107 IV 12 consid. 3; Stefan Trechsel, op. cit., n. 10 ad art.
33 CPS, pag. 140 seg.).
Nella fattispecie è stato
assodato che la spinta ed il pugno sono stati inferti dal signor ACCU 1 alle
due parti civili senza preavviso alcuno e senza che queste lo stessero in quel
momento aggredendo o dessero in lui l’impressione di volerlo fare. Il diverbio
avvenuto in precedenza si era già concluso da circa cinque minuti. Al momento
in cui sono stati malmenati, i signori si trovavano in piedi ad un altro
tavolino-bancone e stavano ordinando delle bibite; essi non stavano neppure
prestando attenzione all’imputato che ha avuto così la possibilità di assalirli
senza che questi avessero nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo.
Una qualsiasi forma di
legittima difesa è dunque da escludere.
13. Per questi motivi il prevenuto
deve essere condannato per i reati di molestie sessuali e di lesioni semplici
relativamente alle contusioni riportate dalla signora CIVI 2 ed al dente rotto
al di lei marito.
Come accennato, l’art. 123 cpv.
1 CPS prevede che il reato venga sanzionato con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria. Le molestie sessuali sono invece punite con una
multa.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del
prevenuto pesa qui avantutto la brutalità con cui le lesioni sono state
perpetrate, la mancanza di una qualsiasi giustificazione per il proprio agire,
la gratuità delle provocazioni da lui avviate e che hanno condotto alla zuffa
con le parti civili. Pure di rilievo è il fatto che egli non ha mai accennato a
delle scuse ma anzi, affidandosi al suo legale - del quale, con il suo
silenzio, ha sottoscritto ogni parola - ha in aula aggredito in maniera
inqualificabile, oltre che inutile, le vittime.
Non va neppure
dimenticato che il signor ACCU 1 è già stato condannato nel 2003 ad una pena di
75 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 4 anni, quindi non
ancora scaduto al momento dei fatti qui in esame.
A suo favore
gioca la buona situazione famigliare e professionale.
Ben ponderato
tutto quanto precede, appare equo confermare la proposta di condanna a 30
aliquote giornaliere, fissate in fr. 100.-- ciascuna in base alla sua attuale
situazione economica. In effetti, nonostante sia caduta l’accusa di ingiuria e
quella di lesioni semplici per la rottura del dito mignolo, la gravità degli
altri reati giustifica, già da sola, una simile pena.
Nulla si
oppone a che l’espiazione venga sospesa condizionalmente, per un periodo di
prova che comunque appare opportuno fissare in 4 anni.
A questa
sanzione va inoltre aggiunta una multa di fr. 500.--.
14. Il
rinvio delle parti civili al competente foro civile per le pretese di
corrispondente natura è cresciuto in giudicato, non avendo le stesse impugnato
il decreto d’accusa.
15. La tassa
e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
visti gli art. 15, 16, 42 segg., 123
cifra 1, 177, 198 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. molestie sessuali, art. 198
CPS,
per avere, a __________
presso il bar __________ nella tarda serata del 17 maggio 2007, senza preavviso
e contro la volontà dell’interessata, palpeggiato un seno a CIVI 2 (nata __________);
2. lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
2.1. per avere, a __________
presso il bar __________ nella tarda serata del 17 maggio 2007, causato un
danno al corpo di CIVI 2 (nata __________), e meglio per averla fatta cadere a
terra con una spinta violenta, causandole la contusione della colonna sacrale e
della spalla destra, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso
dell’ORBV agli atti;
2.2. per avere, nelle
medesime circostanze di tempo e di luogo, causato un danno al corpo di CIVI 1,
e meglio per averlo colpito in viso con un pugno, causandogli la perdita di un
incisivo, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso dell’ORBV
agli atti;
e lo proscioglie dall’accusa di:
1. ingiuria, art. 177 CPS,
per avere offeso l’onore
di CIVI 2 (nata __________), rivolgendole l’espressione “vaffanculo”, come
descritto al punto n. 2 del decreto d’accusa n. 2319/2007 del 16 luglio
2007;
2. lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per aver percosso CIVI 1,
causandogli una frattura ad una falange del mignolo della mano destra, come
descritto al punto n. 3.2. seconda parte del summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 3’000.--
(tremila);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 3
novembre 2003, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv.
2 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa le
parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio
sulle loro eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo
non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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