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Decisione

10.2007.309

Mostrare e conservare un filmato pornografico vertente su atti sessuali con animali (pornografia dura)

24 giugno 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 2357/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

3’300.-- (tremilatrecento), corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr.

110.-- (art. 34 e seg. CPS), da dedursi il carcere preventivo sofferto di

giorni 12.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’000.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.

3.

CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.

5.

Ordina la confisca di un

disco rigido marca Seagate, modello Barracuda 7200.7, numero di serie

5JX5ZNC0PC (art. 69 cpv. 1 CPS).

6.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 19 luglio 2007 dalla parte civile,

rispettivamente in data 30 luglio 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 24 giugno 2008,

al quale hanno partecipato il Sostituto Procuratore Pubblico AINQ 1,

l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il patrocinatore della parte

civile;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Sostituto Procuratore

Pubblico, il quale, rilevando la gravità del caso, chiede la conferma integrale

del decreto d’accusa

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale, associandosi a quanto esposto dal magistrato inquirente,

postula la conferma del decreto d’accusa, per quanto concerne la colpevolezza.

Egli chiede inoltre che l’imputato venga condannato sia al pagamento di fr.

1’500.--/1’000.-- a titolo di risarcimento delle spese legali per la presente

procedura, lasciando al prudente giudizio del giudice, la determinazione

dell’ammontare esatta, sia al versamento di un’indennità simbolica di fr.

1'000.-- quale risarcimento per il torto morale. Per il resto chiede la

conferma del rinvio al foro civile;

sentito il difensore, il quale rileva

innanzitutto l’imprecisione e l’indeterminatezza del decreto d’accusa, in

quanto non menziona nel dettaglio i ragazzi che hanno visto i filmati. L’unica

accusa da discutere è pertanto il reato di pornografia commesso nei confronti

della parte civile. Egli non contesta che la pornografia con animali sia da

annoverare fra quella cosiddetta dura. Per contro, a suo avviso, per gli altri

filmati, peraltro nemmeno agli atti, non vi è alcuna prova che abbiano un

contenuto pornografico ai sensi dell’art. 197 CPS. Il decreto deve dunque

essere ridimensionato per quanto concerne alla materialità dei fatti. Egli

postula quindi una massiccia riduzione della pena pecuniaria proposta, anche

alla luce dell’attuale situazione finanziaria del suo assistito, come pure di

contenere al massimo, la multa, la tassa di giustizia e le spese giudiziarie.

Infine, si rimette al giudizio del giudice per quanto concerne le richieste di

parte civile, chiedendo comunque di ridurle il più possibile;

sentito in replica il Sostituto

Procuratore Pubblico, il quale ribadisce la propria posizione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore colpevole

di pornografia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in

data odierna?

5.

Deve essere ordinata la confisca

e la distruzione di un disco rigido marca Seagate, modello Barracuda 7200.7,

sequestratogli dalla Polizia?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42, 69, 197 cifre 3 e

3bis CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

pornografia, art. 197 cifre 3 e

3bis CPS,

per avere, a __________, presso

il __________, nel periodo gennaio/febbraio 2006 e fino al giugno 2006,

mostrato ad alcuni utenti __________, tra i quali CIVI 1, un sabato durante la

pausa pranzo, un film di pornografia cosiddetta dura, vertente su atti sessuali

con animali, filmato che si era procurato da terzi facendoselo inviare sul

proprio cellulare marca Samsung, sul quale lo conservava e con il quale lo

mostrava ai suddetti utenti,

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.

1’200.-- (milleduecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni

12;

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 1’000.--

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 770.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

ordina il dissequestro di un disco

rigido marca Seagate, modello Barracuda 7200.7, numero di serie 5JX5ZNC0PC34,

sequestratogli dalla Polizia;

riconosce alla parte civile CIVI 1, __________,

fr. 1’000.-- a titolo di risarcimento delle spese legali, rinviando la stessa

al competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di

corrispondente natura;

respinge la richiesta di risarcimento

del torto morale formulata dalla parte civile, in quanto non è di facile

determinazione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, c/o Comando

Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio federale di polizia,

Berna,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 570.00 spese

giudiziarie

fr. 1770.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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