10.2007.309
Mostrare e conservare un filmato pornografico vertente su atti sessuali con animali (pornografia dura)
24 giugno 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2007.309
Data decisione, Autorità:
24.06.2008, PRPEN
Titolo:
Mostrare e conservare un filmato pornografico vertente su atti sessuali con animali (pornografia dura)
PORNOGRAFIA
art. 197 cf. 3 CPS
art. 197 let. bis cf. 3 CPS
Incarto
n.
10.2007.309
DA
2357/2007
Bellinzona
24
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
detenuto dal 9 al 20
settembre 2006
prevenuto colpevole di pornografia,
per avere, a __________, presso
il __________, nel periodo gennaio/febbraio 2006 e fino al giugno 2006,
mostrato a 5/6 utenti __________ tra i quali CIVI 1, in un numero imprecisato,
ma in almeno 5, 6, 7 occasioni, solitamente al sabato durante la pausa pranzo,
diversi film pornografici tra i quali uno di pornografia cosiddetta dura,
vertente su atti sessuali con animali, filmato che si era, tra gli altri,
procurato da terzi facendoselo inviare sul proprio cellulare marca Samsung sul
quale lo conservava e con il quale mostrava i filmati ai ragazzi dell'__________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 197 cifra 3 e 197 cifra 3bis
CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 69 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 17 luglio
Fatti
2007 n. 2357/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
3’300.-- (tremilatrecento), corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr.
110.-- (art. 34 e seg. CPS), da dedursi il carcere preventivo sofferto di
giorni 12.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’000.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.
3.
CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.
5.
Ordina la confisca di un
disco rigido marca Seagate, modello Barracuda 7200.7, numero di serie
5JX5ZNC0PC (art. 69 cpv. 1 CPS).
6.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 19 luglio 2007 dalla parte civile,
rispettivamente in data 30 luglio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 giugno 2008,
al quale hanno partecipato il Sostituto Procuratore Pubblico AINQ 1,
l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il patrocinatore della parte
civile;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore
Pubblico, il quale, rilevando la gravità del caso, chiede la conferma integrale
del decreto d’accusa
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale, associandosi a quanto esposto dal magistrato inquirente,
postula la conferma del decreto d’accusa, per quanto concerne la colpevolezza.
Egli chiede inoltre che l’imputato venga condannato sia al pagamento di fr.
1’500.--/1’000.-- a titolo di risarcimento delle spese legali per la presente
procedura, lasciando al prudente giudizio del giudice, la determinazione
dell’ammontare esatta, sia al versamento di un’indennità simbolica di fr.
1'000.-- quale risarcimento per il torto morale. Per il resto chiede la
conferma del rinvio al foro civile;
sentito il difensore, il quale rileva
innanzitutto l’imprecisione e l’indeterminatezza del decreto d’accusa, in
quanto non menziona nel dettaglio i ragazzi che hanno visto i filmati. L’unica
accusa da discutere è pertanto il reato di pornografia commesso nei confronti
della parte civile. Egli non contesta che la pornografia con animali sia da
annoverare fra quella cosiddetta dura. Per contro, a suo avviso, per gli altri
filmati, peraltro nemmeno agli atti, non vi è alcuna prova che abbiano un
contenuto pornografico ai sensi dell’art. 197 CPS. Il decreto deve dunque
essere ridimensionato per quanto concerne alla materialità dei fatti. Egli
postula quindi una massiccia riduzione della pena pecuniaria proposta, anche
alla luce dell’attuale situazione finanziaria del suo assistito, come pure di
contenere al massimo, la multa, la tassa di giustizia e le spese giudiziarie.
Infine, si rimette al giudizio del giudice per quanto concerne le richieste di
parte civile, chiedendo comunque di ridurle il più possibile;
sentito in replica il Sostituto
Procuratore Pubblico, il quale ribadisce la propria posizione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di pornografia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in
data odierna?
5.
Deve essere ordinata la confisca
e la distruzione di un disco rigido marca Seagate, modello Barracuda 7200.7,
sequestratogli dalla Polizia?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 69, 197 cifre 3 e
3bis CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
pornografia, art. 197 cifre 3 e
3bis CPS,
per avere, a __________, presso
il __________, nel periodo gennaio/febbraio 2006 e fino al giugno 2006,
mostrato ad alcuni utenti __________, tra i quali CIVI 1, un sabato durante la
pausa pranzo, un film di pornografia cosiddetta dura, vertente su atti sessuali
con animali, filmato che si era procurato da terzi facendoselo inviare sul
proprio cellulare marca Samsung, sul quale lo conservava e con il quale lo
mostrava ai suddetti utenti,
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
1’200.-- (milleduecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni
12;
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 1’000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 770.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
ordina il dissequestro di un disco
rigido marca Seagate, modello Barracuda 7200.7, numero di serie 5JX5ZNC0PC34,
sequestratogli dalla Polizia;
riconosce alla parte civile CIVI 1, __________,
fr. 1’000.-- a titolo di risarcimento delle spese legali, rinviando la stessa
al competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di
corrispondente natura;
respinge la richiesta di risarcimento
del torto morale formulata dalla parte civile, in quanto non è di facile
determinazione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, c/o Comando
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio federale di polizia,
Berna,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 570.00 spese
giudiziarie
fr. 1770.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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