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Decisione

10.2007.310

Colpire una persona con un pugno e tacciarla di "troia"

20 febbraio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 123 cifra 1, 177 CP;

perseguito con

decreto d’accusa n. 2255/2007 di data 9 luglio 2007 del che propone la condanna

dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 600.00 (seicento), corrispondente a 20 aliquote

da

fr. 30.00 (trenta).

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato

pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)

giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle

spese

giudiziarie

di fr. 50.00 (cinquanta).

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 14 luglio 2007 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 20 febbraio 2008, al quale sono comparsi l’accusato

personalemente, assistito dal suo difensore DI 1 , mentre il Procuratore

pubblico con lettera 10 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentita una

teste;

sentito il

difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione del suo assistito e

in via subordinata il proscioglimento dall’imputazione di ingiuria e

l’applicazione per il reato di lesioni semplici dell’attenuante specifica di

cui all’art. 48 lett. c CP;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1

lesioni

semplici

1.2

ingiuria

per

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Può

egli beneficiare dell’attenuate specifica dell’art. 48 lett. c CP?

3.

Sulla

pena e sulle spese.

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 34, 42, 47, 48 lett. c, 49, 123 cifra 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di lesioni semplici e di ingiuria per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2255/2007 del 9 luglio 2007.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta),

per un totale di fr. 1’350.- (seicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla

multa di fr. 300.- (trecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 240.-.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 540.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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