10.2007.315
Compiere atti esibizionistici dinanzi a terze persona
21 febbraio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.315
Data decisione, Autorità:
21.02.2008, PRPEN
Titolo:
Compiere atti esibizionistici dinanzi a terze persona
ESIBIZIONISMO
art. 194 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.315
DA
2320/2007
Bellinzona
21
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di esibizionismo,
per avere, a __________, in
data 23 giugno 2007, compiuto un atto esibizionistico e in specie masturbandosi
dinnanzi a LESA 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 194
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2320/2007 di
data 16 luglio 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l'avertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 18 luglio 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 febbraio 2008,
al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 10
gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito un teste;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
esibizionismo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 194
cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
esibizionismo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 2320/2007 del 16 luglio 2007.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 16
(sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.
1'760.- (millesettecentosessanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 400.-
(quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- (duecento).
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 600.-.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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