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Decisione

10.2007.315

Compiere atti esibizionistici dinanzi a terze persona

21 febbraio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.--

(quattrocento), con l'avertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

(cinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 18 luglio 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 21 febbraio 2008,

al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 10

gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito un teste;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

esibizionismo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 194

cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

esibizionismo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 2320/2007 del 16 luglio 2007.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 16

(sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.

1'760.- (millesettecentosessanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 400.-

(quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- (duecento).

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 600.-.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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