10.2007.316
Genitore in assistenza e in disoccupazione che non corrisponde i contributi di mantenimento per il figlio minorenne. Colpevolezza limitata al periodo in disoccupazione
28 gennaio 2008Italiano25 min
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Numero d'incarto:
10.2007.316
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, PRPEN
Titolo:
Genitore in assistenza e in disoccupazione che non corrisponde i contributi di mantenimento per il figlio minorenne. Colpevolezza limitata al periodo in disoccupazione
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.316
DA
2175/2007
Bellinzona
28
gennaio 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con il Segretario,
per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole 1. trascuranza degli obblighi di
mantenimento
per avere omesso, benché ne
abbia potuto avere la possibilità per farlo, di prestare al figlio minorenne __________
(19.08.1992) e per esso CIVI 1 che li ha anticipati alla beneficiaria, gli
alimenti fissati con decisione 05.08.2002 del Pretore del distretto di __________
in fr. 900.00 mensili, così da essere in arretrato di complessivi fr. 23'400.00
per il periodo 01.04.2004/31.05.2006;
fatti avvenuti a __________ nel
periodo indicato;
reato previsto dall'art. 217
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 26 giugno
2007 n. 2175/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Al
lavoro di pubblica utilità di ore 120 (centoventi), con l'avvertenza che se
lo stesso
non viene prestato nel termine stabilito dall'autorità d'esecuzione,
verrà
ordinata la commutazione in pena pecuniaria o in pena detentiva.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 23'400.--, a
titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie
di fr. 100.-- (cento).
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 55
(cinquantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Presidente
del circolo di __________ il 17.07.2002, ma ne prolunga di un anno
il periodo
di prova.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 12 luglio 2007;
indetto il dibattimento 28 gennaio 2008,
al quale ha preso parte la parte civile, CIVI 1, , nella persona del signor ACCU
1;
autorizzato l’imputato a non presenziare
al dibattimento;
data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli
atti del Ministero pubblico, gli accertamenti sulla situazione personale ed economica
eseguiti dalla Pretura penale, e lo scritto 17 agosto 2007 del Comune di __________,
nonché la lettera 5 giugno 2007 del Comune di __________, Sozialabteilung, all’CIVI
1;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, , autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per avere,
a __________,
omesso, benché ne abbia potuto
avere la possibilità per farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________)
e per esso all’CIVI 1 che li ha anticipati alla beneficiaria, gli alimenti
fissati con decisione 05.08.2002 del Pretore del distretto di __________ in fr.
900.00 mensili, così da essere in arretrato di complessivi fr. 23'400.00 per il
periodo 01.04.2004/31.05.2006?
2. In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per
quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 55
(cinquantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Presidente del circolo di __________ il 17.07.2002?
5. Deve essere condannato al
versamento alla parte civile __________ e dell'inserimento dell'importo di fr.
23'400.--, a titolo di risarcimento?
6. Il
giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che in data 4 febbraio 2008
l’accusato per il tramite della Dr.essa __________ ha postulato una proroga del
termine per formulare ricorso;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1 è nato il __________ a __________.
In Italia, ha svolto le scuole dell’obbligo sino alla terza media e ha
affrontato l’apprendistato di saldatore, senza però conseguirne il diploma.
Egli è giunto in Svizzera nel 1980 per lavorare, e nel 1992 si è sposato con __________.
Dalla loro unione è nato il __________ il figlio __________.
2. Con giudizio supercautelare 5
agosto 2002, il Pretore del Distretto di __________, dando seguito a un’istanza
della moglie, faceva obbligo al prevenuto di versare nella mani di
quest’ultima, in via anticipata il 5 di ogni mese, la prima volta a partire dal
1. agosto 2002 i seguenti contributi alimentari:
- fr. 900.- (oltre all’assegno
familiare di fr. 150.-) per il figlio __________
,
- fr. 600.- per la moglie.
Il 19 settembre successivo, i
coniugi raggiungevano un accordo parziale (il punto litigioso inevaso non è
rilevante per la presente procedura) che qui conviene riprodurre per esteso:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere
separati, la moglie con il figlio nell’appartamento di via __________ a Lugano.
2. Il figlio __________ è affidato alla
madre. Al padre è garantito il più ampio diritto di visita da esercitare
secondo accordi diretti tra le parti. In caso di disaccordo egli potrà avere il
figlio con sé un fine settimana ogni due dal venerdì alle ore 17.00 alla
domenica alle ore 18.00, oltre a Natale e Pasqua alternativamente e due
settimane durante le vacanze estive.
3. A titolo di contributo alimentare
per il figlio il padre verserà mensilmente entro il 5 di ogni mese l’importo di
fr. 900.- oltre all’assegno di base.
4. È pronunciata la separazione dei beni tra i coniugi.
3. Mediante atto di cessione 1.
giugno 2004, la moglie rilasciava procura al Dipartimento delle opere sociali e
per esso all’CIVI 1, affinché esso avesse a rappresentarla nell’incasso delle
prestazioni alimentari indicate nel suddetto decreto supercautelare, consensualmente
confermato dai coniugi in punto agli alimenti per il figlio. Con l’atto in
parola, la moglie cedeva al Dipartimento della sanità e della socialità (all’epoca
ancora “Dipartimento delle opere sociali”) l’importo stabilito quale assetto
alimentare dal giudice civile nella sentenza del 5 agosto 2002 per il figlio __________,
in fr. 900.- senza indicizzazione.
Mediante decisioni 7 luglio
2004, 28 febbraio 2005 e 21 febbraio 2006, l’CIVI 1 accoglieva le domande di
anticipo alimentare presentate dalla moglie dell’accusato in nome e per conto
del figlio __________, e si impegnava a versarle la somma di fr. 700.- mensili
per i periodi 1. aprile 2004 – 31 marzo 2005, 1. aprile 2005 – 31 marzo 2006 e
1. aprile 2006 – 31 marzo 2007. Eventuali eccedenze incassate da tale servizio,
sarebbero state riversate alla moglie.
4. In data 6 giugno 2006, l’__________,
per il tramite del servizio ricuperi alimenti e contabilità, sporgeva querela
penale nei confronti dell’accusato per titolo di trascuranza degli obblighi di
mantenimento durante il periodo 1. aprile 2004 - 31 maggio 2006, per un importo
globale di fr. 23400.- (fr. 900.-/mese x 26 mesi). Parimenti, l’ufficio
querelante si costituiva parte civile.
Il 7 giugno 2006, il
Procuratore pubblico invitava l’imputato a corrispondere la cifra in narrativa,
assegnandogli un termine fino al 15 luglio 2006.
Con decreto di accusa del 26
giugno 2007, il Ministero pubblico metteva l’indiziato in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale per non aver corrisposto l’importo complessivo di
fr. 23400.- relativo ai contributi di mantenimento durante il periodo
01.04.2004/31 maggio 2006, e proponeva una pena sotto forma di lavori di
pubblica utilità di 120 ore da prestare e pedissequa condanna al pagamento di
fr. 23400.- alla parte civile CIVI 1 a titolo di risarcimento.
Con scritto di data 12 luglio
2007 (precisato con lettera 27 luglio 2007), l’imputato interponeva opposizione
al citato decreto d’accusa.
Il dibattimento ha avuto luogo
il 28 gennaio 2008 e allo stesso ha partecipato, almeno inizialmente, un
collaboratore della CIVI; il prevenuto, ricoverato in un istituto di cure
psichiatriche di __________ e incapace di presenziare al dibattimento (cfr.
certificato medico 25/28 gennaio 2008 rilasciato dal Dr., è stato autorizzato a
non comparire in virtù dell’art. 229 CPP.
5. Con scritto 4 febbraio
2008, sottoscritto dalla Dr.essa __________, l’imputato chiedeva una proroga
per la presentazione della dichiarazione di ricorso contro la sentenza
pronunciata il 28 gennaio u.s.; nella medesima si alludeva allo stato precario
di salute del prevenuto, sempre ricoverato presso il Sanatorium di __________.
Indi il prevenuto personalmente trasmetteva una missiva datata 5 febbraio 2008 a questa Pretura (pervenuta l’8 successivo), mediante la quale presentava dichiarazione di
ricorso e chiedeva la motivazione della decisione.
In queste circostanze, in
particolare di fronte allo stato di salute delicato in cui versa il signor ACCU
1 (confermato peraltro telefonicamente dai medici curanti, i quali hanno chiamato
più volte questo giudice e il suo segretario), pare lecito, in via del tutto
eccezionale, interpretare lo scritto del 4 febbraio 2008 come valida
dichiarazione di ricorso e procedere dunque alla motivazione scritta della
decisione (cfr. anche art. 21 CPP per analogia).
6. Per l’art. 217 cpv. 1 CPS, in
vigore al momento dei fatti, chiunque non presta gli alimenti che gli sono
imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo,
è punito, a querela di parte, con la detenzione.
Nella versione attuale, in
vigore dall’1. gennaio 2007, il reato è punibile con una pena detentiva fino a
tre anni o con una pena pecuniaria.
La fattispecie
rappresenta un delitto di omissione in senso stretto (“echtes
Unterlassungsdelikt”), i cui elementi oggettivi costitutivi sono l’esistenza di
un obbligo di mantenimento, la violazione dello stesso e la possibilità per la
persona tenuta al versamento, di farvi fronte economicamente (cfr. cfr. BSK
StGB II-Bosshard, ad art. 217 N 3).
6.1. L’obbligo di fornire un
contributo alimentare deve scaturire dal diritto di famiglia, in modo
particolare dal rapporto di filiazione o dal matrimonio (cfr. DTF 122 IV 207,
209 consid. 3d).
Nel caso che ci occupa, alla
base del credito a favore della parte civile, surrogata nei diritti della madre
quale rappresentante legale del minorenne, vi è il dovere di sostegno dei figli,
sancito dagli art. 176 cpv. 3 e 276 CCS, in virtù del quale il giudice civile,
in caso di sospensione della vita comune, è tenuto a fissare, tra le altre
cose, i contributi pecuniari a favore dei figli minorenni.
6.2. Una volta accertato l’obbligo di
mantenimento, bisogna stabilire la sua portata. Se essa è già stata fissata da
una convenzione validamente conclusa secondo le regole civili e/o da decisione
civile valida ed esecutiva (cfr. DTF 106 IV 36, 37 consid. 1a, caso di
provvedimenti cautelari in procedura di divorzio), il giudice penale si rifà,
in principio, a tale importo in virtù del metodo indiretto (cfr. Corboz, Les infractions en droit
suisse, Vol. I, Berna 2002, Art. 217 N 12; Rehberg,
Strafrecht IV, II. ed., Zurigo 1996, pag. 6). Sono rilevanti non solo le
decisioni finali, di merito, ma pure quelle emanate nell’ambito dell’adozione
di misure provvisionali, ma esecutive (cfr. DTF 106 IV 36, 37 consid. 1a:
provvedimenti cautelari in procedura di divorzio). Parte della dottrina,
comunque autorevole, reputa inopportuno ammettere un vincolo assoluto del
giudice penale alla pronuncia civile se essa, per rapporto all’ordinamento del
diritto di famiglia, appare manifestamente inappropriata; inoltre, il giudice
penale deve considerare motivi di riduzione del contributo, anche se il
debitore non ha introdotto una causa civile tendente alla modifica del
contributo a lui imposto (cfr. P. Albrecht,
Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, IV. Vol., Berna 1997, ad art. 217 N 45-46).
In definitiva, non è punibile chi non è in grado di adempiere i suoi obblighi
di mantenimento imposti da un giudice (cfr. Albrecht,
op. cit., ad art. 217 N 51). Un debitore va considerato in grado di prestare i
suoi contributi se dispone almeno in parte dei mezzi necessari per
l’adempimento del suo dovere o per poterli conseguire; nella determinazione dei
mezzi disponibili del contribuente, ci si ispira al metodo di calcolo valido
nella procedura esecutiva (art. 93 LEF); oltre a ciò, se il creditore è l’ente
pubblico, non è lecito infrangere la soglia del minimo vitale, la quale è garantita
al debitore (cfr. DTF 121 IV 272, 277-278 consid. 3c e 3d). Ove risulti che il
debitore e accusato non disponeva di mezzi necessari per dare seguito
all’obbligo contributivo, occorre ancora verificare se egli avesse la
possibilità di conseguirli. È infatti compito del debitore, intraprendere tutto
quanto gli è possibile per onorare il debito nei confronti dei familiari (cfr.
DTF 126 IV 131, 134 consid. 3a/cc; CCRP 07.05.2007, inc. 17.2007.14, consid. 1).
a) Nella fattispecie, le
rivendicazioni della CIVI si fondano sul decreto supercautelare del 5 agosto
2002, dispositivo n. 1 (confermato in data 19 settembre 2002 davanti al Pretore
dalle parti). Nel maggio del 2006, a detta dell’accusato, sarebbe stata emanata
la sentenza di divorzio, la quale stabiliva contributi a favore del figlio e a
carico dell’accusato in misura di fr. 1000.- mensili. Tale pronuncia non è però
rilevante per l’imputazione da vagliare in questo procedimento, siccome esplica
effetti per un periodo successivo.
In concreto, è pacifico e
ammesso che il prevenuto non ha versato nulla durante il periodo 01.04.2004/31.05.2006,
contravvenendo così ai suoi obblighi familiari sanciti da una decisione
giudiziaria esecutiva (cfr. verbale d’interrogatorio 19 febbraio 2007,
pag. 2). Resta pertanto da interrogarsi se l’imputato possa essere giudicato
penalmente responsabile, perché egli disponeva dei mezzi necessari per
conseguire dei redditi atti a soddisfare almeno in parte gli obblighi di
mantenimento nei riguardi del figlio. Per rispondere a tale quesito, bisogna
tener presente che l’accusato si trovava in disoccupazione e che egli, dal 2004,
era al beneficio dell’assistenza sociale (cfr. verbale 19 febbraio 2007 ore
10.10, pag. 1: : «[…] beneficio dell’aiuto dell’assistenza sociale, prima
presso il comune di __________ e poi di __________ […]. In sostanza dal 2004
l’assistenza sociale mi paga l’appartamento, la cassa malati e un importo di
circa CHF 600.- per il sostentamento.»; verbale 19 febbraio 2007 ore 11.00,
pag. 1-2: «ho già spiegato che attualmente ho esaurito il diritto a percepire
l’indennità di disoccupazione e quindi mi trovo a carico dell’assistenza
sociale del comune di __________. Non ho attività accessorie. Tutto quello che
ricevo dall’assistenza è il pagamento dell’appartamento in cui abito, del premio
della Cassa Malati. Per il cibo lo stesso viene cucinato assieme in questo
immobile dove risiedo e che è occupato anche da altre persone che sono a carico
dell’assistenza sociale, oltre a questo ricevo CHF 10.- al giorno come “argent
de poche”.»).
b) L’istruttoria predibattimentale
non ha fornito prove certe dei redditi e dei fabbisogni dell’accusato e di suo
figlio durante il periodo in esame. L’assenza del prevenuto al dibattimento,
peraltro giustificata, non ha permesso di fare ulteriore chiarezza sulle sue
condizioni patrimoniali. Una constatazione è però legittima: se è vero che per il
figlio __________, ancora in età scolastica all’epoca in cui il padre non aveva
pagato un franco a suo favore, non sono ipotizzabili redditi e il suo
fabbisogno veniva stabilito in fr. 900.-, è altresì manifesto che non vi sono
dati inequivocabili circa la situazione economica del padre. In effetti, di ACCU
1 si apprende che:
- prima del mese di settembre
2002, egli aveva un reddito di fr. 4885.90 lordi mensili (cfr. verbale di
udienza 19.09.2002, inc. DI.__________, pag. 2);
- nel
2002/2003, l’accusato era in disoccupazione, e in seguito, non avendo più
trovato lavoro, è stato ammesso al beneficio dell’assistenza sociale, prima
presso il Comune di __________ e poi presso quello di __________ (cfr. verbale
19.02.2007, ore 10.10, pag. 1);
- nel 2004,
l’assistenza sociale pagava al prevenuto la pigione per l’appartamento, la
cassa malati e un importo di circa fr. 600.- per il suo sostentamento (cfr.
verbale 19.02.2007, ore 10.10, pag. 1)
- dal 1. maggio 2005, egli vive
a __________ e, tra il mese di giugno 2005 e il mese di agosto 2005, come pure
nel mese di dicembre 2005, percepiva contributi assistenziali;
- nel periodo agosto – ottobre
2005, egli ha lavorato presso la ditta __________, mentre nel maggio 2006 ha provato a dar vita ad un’attività indipendente che tuttavia non ha preso piede a causa della sua
malattia e di difficoltà finanziarie (cfr. lettera 17/20 agosto 2007 Comune di __________
/ Pretura penale); e
- nei periodi gennaio–giugno
2006 e agosto–dicembre 2006 , l’imputato percepiva contributi assistenziali
(cfr. lettera 17/20 agosto 2007 Comune di __________ / Pretura penale).
In
considerazione di tali tavole processuali, si deve concludere che il signor ACCU
1 non aveva a disposizione averi sufficienti per onorare il suo debito nei
confronti del figlio (che egli avrebbe dovuto versare direttamente allo Stato).
La somma di fr. 10.- al giorno (ca. 300.- al mese) è ampiamente inferiore
all’importo base del minimo vitale di fr. 1100.- riconosciuto in ambito LEF.
Inoltre, nelle circostanze testé descritte, non sembra neppure sostenibile
pretendere qualcosa in più dall’indiziato, il quale si trovava e si trova
attualmente in uno stato di salute precario (problemi di alcool e di nervi,
cfr. verbale 19.02.2007 ore 10.10, pag. 2). Lui stesso ha soggiunto, davanti al
Magistrato inquirente, di non aver più trovato lavoro e di aver presentato una
domanda per percepire una rendita di invalidità innanzi all’autorità del
Cantone Zurigo. La ragione: “loro dicono che non sono più in grado di lavorare,
a fronte di problemi di alcool e psicologici” (cfr. verbale 19.02.2007 ore
10.10, pag. 2). In ultima analisi, un tentativo di avviare un’attività
indipendente è fallito per motivi personali (malattia) e carenza di beni
finanziari (cfr. scritto 17/20 agosto 2007 Comune di __________ / Pretura
penale). In simili evenienze, non vi è spazio per esigere dal signor ACCU 1
maggior intraprendenza.
Tuttavia, va
riservata un’eccezione per il periodo in cui ACCU 1 ha lavorato presso la società __________, __________. Senza necessariamente dipartirsi da un
salario di fr. 3400.- (ca. 70% del salario lordo di fr. 4885.-, equivalente a
un’indennità di disoccupazione), questo giudice reputa riunite le premesse per pretendere
dall’imputato almeno un pagamento parziale dei contributi alimentari a favore
di __________ tra agosto e ottobre 2005; un periodo, questo, durante il
quale egli ha lavorato presso la ditta con sede in riva al lago
di Zurigo. Forte di un’esperienza ventennale quale saldatore e
idraulico, il prevenuto aveva verosimilmente la possibilità di guadagnare
almeno fr. 3000.- lordi mensili (netti ca. fr. 2700.-). Tale stima appare sostenibile,
a fronte di un paragone con i salari minimi obbligatori riconosciuti in ambiti
professionali del settore secondario. A titolo di paragone, si nota che il
salario minimo mensile lordo di un pittore non qualificato è di fr. 3798.- ca.
(cfr. Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al
contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura del 27 agosto 2007),
quello di un posatore di ponteggi senza qualifiche di fr. 3450.- (cfr. Contratto
collettivo di lavoro per la posa di ponteggi dell’8 giugno 1998, annesso al Decreto
del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto
collettivo di lavoro per la posa di ponteggi del 9 dicembre 1999), quello di un
lavoratore semiqualificato nel settore dell’artigianato del metallo di fr. 3150.-
(cfr. Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al
contratto collettivo nazionale di lavoro per l’artigianato del metallo del 24 maggio
2007), quello di un manovale nel medesimo settore di fr. 3050.- (cfr. Appendice
10 del Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al
contratto collettivo nazionale di lavoro per l’artigianato del metallo del 18
agosto 2006 relativa ai salari minimi previsti dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro per l’artigianato del metallo, Allegato 10), e quello di un
lavoratore ausiliario nel settore della falegnameria di fr. 3579.- (cfr.
Appendice 1 del Contratto collettivo di lavoro per il mestieri del falegname del
17/18/22 giugno 2005, a sua volta allegato al Decreto del Consiglio federale
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il
mestieri del falegname del 13 marzo 2006; cfr. in generale il sito web del
SECO, che illustra tutti i CCL in vigore). Nel fabbisogno del prevenuto, si
annoveravano gli importi di fr. 1100.- per il minimo vitale, di fr. 800.- per
l’appartamento (cfr. verbale 19 settembre 2002, pag. 2: in verità, il dato si
riferisce a quello di ____________________ ma può essere rapportato anche
all’appartamento di __________ in base al principio secondo il quale il
debitore deve ridurre al minimo le spese, cfr. DTF 129 III 526, 527 consid. 2; 104
III 38, 41 consid. 2), di fr. 300.- per la cassa malati (stima prudente, considerato
altresì che, nel Cantone Zurigo, è possibile chiedere sussidi, cfr. § 8 dell’ Einführungsgesetz
zum Krankenversicherungsgesetz del 13 giugno 1999), e di fr. 130.- per le
spese di trasporto (l’abbonamento ferroviario mensile __________ – Kilchberg
ammonta a fr. 121.-, cfr. www.sbb.ch). In sintesi, trascurando le
imposte, altri creditori non privilegiati fra cui pure il Comune di __________
(che lo assisteva), pare lecito ammettere che il prevenuto aveva un’eccedenza
di ca. fr. 250.-, con cui poteva coprire almeno un montante mensile di fr.
200.- a parziale copertura degli alimenti per il figlio.
c) Dal profilo
oggettivo, si può pertanto concludere che ACCU 1 è da reputare colpevole per
trascuranza dei doveri di mantenimento per aver omesso, a Bellinzona,
benché ne avesse potuto avere, almeno parzialmente, la possibilità per farlo,
di prestare al figlio minorenne __________ (__________) e per esso CIVI 1 che
li ha anticipati alla beneficiaria, gli alimenti o parte di essi fissati con
decisione 05.08.2002 del Pretore del distretto di Lugano in fr. 900.00 mensili,
e meglio perlomeno per il periodo da agosto a ottobre 2005, durante i quali
egli risulta avere lavorato presso la ditta __________, __________.
6.2. Dal profilo soggettivo, il
prevenuto era perfettamente a conoscenza, come da lui confessato, del suo
dovere di contribuire al sostentamento del figlio nel rispetto della decisione
pretorile; inoltre, egli conosceva o doveva conoscere altresì la
sua situazione finanziaria.
6.3. Pertanto, l’imputazione qui
vagliata, limitatamente al periodo indicato, deve essere confermata.
7. Il 1. gennaio 2007 è
entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la
revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle
sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso
prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il
diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art.
2 cpv. 2 CPS).
Le pene detentive inferiori a
sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote
giornaliere (un massimo di fr. 3'000.-- per aliquota) fissate dal giudice in
considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento
della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Con il consenso
dell’autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a
sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un
lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo. Il lavoro di pubblica utilità
deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse
pubblico o persone bisognose. E’ prestato gratuitamente (art. 37 CPS).
Il numero di ore di
lavoro di pubblica utilità, fino ad un massimo 720 ore, deve essere stabilito
commisurandolo alla colpevolezza dell’autore, tenendo conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 37 cpv. 1 e 47 CPS).
7.1. Nel caso di specie, a mente di
questo giudice, la nuova normativa, che prevede la possibilità di infliggere
anche soltanto una pena pecuniaria, deve essere considerata quale lex mitior
rispetto al diritto previgente, che prescriveva unicamente la pena detentiva
(cfr. Cimichella, Die Geldstrafe
im schweizerischen Strafrecht, tesi, Berna, 2006, pag. 59).
Riguardo al tema della
commisurazione della pena, si constata che, da una parte, incide sfavorevolmente
la gravità delle conseguenze dell’infrazione e delle inadempienze
addebitategli. In effetti, la mancata corresponsione di contributi alimentari durante
tre mesi può avere comportato per l’avente diritto delle difficoltà nel
reperire mezzi a sufficienza per il suo sostentamento, ritenuto che gli anticipi
elargiti dallo Stato non coprivano il suo intero fabbisogno alimentare.
Negativa è pure l’assenza di un versamento da parte del prevenuto di un benché
simbolico contributo a favore del figlio. I due precedenti penali, dei quali
uno è pure oggetto di trattazione (eventuale revoca), possono essere di aiuto
nel comprendere le tangibili difficoltà, che l’accusato incontrava e incontra tuttora
nel gestire il problema del consumo di bevande alcoliche e, di riflesso,
nell’amministrare le proprie risorse personali (in particolare la propria
capacità lavorativa) a profitto del suo primogenito. Tuttavia, le due condanne
figuranti a casellario giudiziale non configurano dei precedenti specifici.
Dall’altra parte, emerge una
situazione personale fragile: l’imputato soffre di problemi di alcool e di
debolezze psichiche che hanno richiesto più di un ricovero in un istituto di cura
negli ultimi tre anni. Ciò potrebbe aver ostacolato, malgrado l’ancor giovane
età, un suo agevole rientro nel mondo del lavoro sia come indipendente (fallito
per mancanze di substrato finanziario, ma anche per difficoltà di salute), sia
come dipendente (per la __________ ha lavorato solo durante tre mesi). In
ultima analisi, egli si è visto obbligato a rivolgersi alla pubblica
assistenza.
Per quel che è della sua
condotta processuale, ACCU 1 ha collaborato con le autorità inquirenti,
narrando senza reticenze le sue vicissitudini. Infine, la sua domanda di
assentarsi al dibattimento è stata evasa favorevolmente da questo giudice.
7.2. Sulla scorta di questi
accertamenti, del fatto che l’imputazione è stata confermata solo per un
periodo di tempo corrispondente a ca. un settimo di quanto prospettato dal
Magistrato inquirente e ritenuto che l’accusato ha dato il proprio assenso,
appare equo ridurre la sanzione di 120 ore proposta dal Procuratore pubblico a 32
ore di lavoro di pubblica utilità da prestare.
L’espiazione della pena assume
significato per la decisione di non revocare la pena inflitta all’indiziato con
decisione 17 luglio 2002 del Presidente del circolo di __________: questo
giudice auspica difatti che il lavoro di pubblica utilità, che il prevenuto
sarà tenuto a prestare, agirà in maniera preventiva sul signor ACCU 1, cosicché
egli non commetterà più altre trasgressioni dei suoi obblighi famigliari, e non
cadrà nuovamente in condotte pericolose per gli utenti della circolazione
stradale.
Per questi motivi, può essere
sottoscritta la proposta del Procuratore pubblico di non revocare il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla precedente pena di detenzione di
55 giorni decretata nei suoi confronti dal Presidente del circolo di __________
il 17.07.2002, prorogandone però il periodo di prova di un anno (cfr. art. 46
cpv. 2 CPS).
8. Con il decreto d’accusa in
oggetto, il Procuratore pubblico ha previsto la condanna dell’imputato ad un
risarcimento alla parte civile di un danno quantificato in fr. 23400.-,
corrispondente agli arretrati alimentari maturati nel periodo 01.04.2004 – 31.05.2006.
Tale importo è dovuto dall’imputato
all’ente pubblico, sicché la proposta di condanna a tale pagamento deve essere
confermata.
9. La tassa e le spese di
giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Fatti
P. Q. M.
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42
segg., 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP,
per avere,
a __________
omesso, benché ne abbia potuto
avere, almeno parzialmente, la possibilità per farlo, di prestare al figlio
minorenne __________ (__________) e per esso alla CIVI che li ha anticipati
alla beneficiaria, gli alimenti o parte di essi fissati con decisione
05.08.2002 del Pretore del distretto di Lugano in fr. 900.00 mensili, e meglio
perlomeno per il periodo da agosto a ottobre 2005 durante i quali risulta avere
lavorato presso la ditta __________, __________, così da essere in definitiva
complessivamente in arretrato dell’importo globale di fr. 23’400.- per il
periodo 01.04.2004/31.05.2006;
condanna ACCU 1
1. a un lavoro di pubblica
utilità di 32 (trentadue) ore da prestare;
1.1. l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00 (trecentocinquanta).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 55 (cinquantacinque) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Presidente del circolo di __________ il
17.07
, ma ne prolunga di un anno il periodo di prova.
Condanna il
prevenuto al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr.
23'400.--, a titolo di risarcimento.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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