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Decisione

10.2007.317

Opposizione irricevibile

6 agosto 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il __________ a __________;

reati

previsti dagli art. 95 cifra 1 e 96 cifra 1 LCStr;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 2130/2007 di data 25 giugno 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.00

(centocinquanta) cadauna, corrispondenti a fr. 13'500.00

(tredicimilacinquecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 5 (cinque) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5

(cinque).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

vista l'opposizione

interposta in data 25 luglio 2007 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che

il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo

domicilio il 25 giugno 2007 (cfr. act 3);

che

tale atto gli è stato regolarmente notificato il 6 luglio 2007 (cfr. verifica

postale);

che

di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 23 luglio 2007,

essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

che

l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 22 luglio 2007, ma inoltrata per

posta A unicamente il 25 luglio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione

allegata ad act 4), risulta pertanto tardiva;

che

di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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