10.2007.317
Opposizione irricevibile
6 agosto 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.317
Data decisione, Autorità:
06.08.2007, PRPEN
Titolo:
Opposizione irricevibile
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
Incarto
n.
10.2007.317
DA
2130/2007
Bellinzona
6
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di circolazione senza assicurazione RC e senza licenza di
condurre o nonostante la revoca;
Fatti
avvenuti il __________ a __________;
reati
previsti dagli art. 95 cifra 1 e 96 cifra 1 LCStr;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 2130/2007 di data 25 giugno 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.00
(centocinquanta) cadauna, corrispondenti a fr. 13'500.00
(tredicimilacinquecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 5 (cinque) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(cinque).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
vista l'opposizione
interposta in data 25 luglio 2007 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo
domicilio il 25 giugno 2007 (cfr. act 3);
che
tale atto gli è stato regolarmente notificato il 6 luglio 2007 (cfr. verifica
postale);
che
di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 23 luglio 2007,
essendo i due giorni precedenti considerati festivi;
che
l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 22 luglio 2007, ma inoltrata per
posta A unicamente il 25 luglio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione
allegata ad act 4), risulta pertanto tardiva;
che
di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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