10.2007.319
Opposizione irricevibile
7 agosto 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.319
Data decisione, Autorità:
07.08.2007, PRPEN
Titolo:
Opposizione irricevibile
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
Incarto
n.
10.2007.319
DA
1948/2007
Bellinzona
7
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
DI 1
siccome
ritenuta
colpevole di esercizio illecito della prostituzione e di infrazione
contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
Fatti
avvenuti nel periodo __________ sino al __________ a __________;
reati
previsti dagli art. 199 CP e 23 cpv. 1 LDDS;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 1948/2007 di data 18 giugno 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta) corrispondente a
15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle
spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
vista l'opposizione
interposta in data 25 luglio 2007 dall'accusata;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta a __________
il __________;
che
tale atto le è stato regolarmente notificato, come risulta dalla firma apposta
dall’accusata sulla cartolina di avviso di ricevimento (cfr. act 3);
che
detto avviso di ricevimento è ritornato al Ministero pubblico di Lugano il 10
luglio 2007 (cfr. ibidem) e che di conseguenza è stato ricevuto dall’accusata
perlomento il giorno precedente;
di
conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva, nell’ipotesi più
favorevole alla prevenuta, il 24 luglio 2007;
che
l’opposizione interposta da ACCU 1 il 25 luglio 2007 risulta pertanto tardiva;
che
nulla muta al riguardo l’eccezione sollevata dal legale dell’accusata in quanto
a seguito di un accordo tra i due Paesi gli atti giudiziari elvetici possono
essere inviati in Italia direttamente alle persone coinvolte, senza dover
passare tramite il consolato svizzero o per via rogatoriale;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Crema, I
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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