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Decisione

10.2007.319

Opposizione irricevibile

7 agosto 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nel periodo __________ sino al __________ a __________;

reati

previsti dagli art. 199 CP e 23 cpv. 1 LDDS;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 1948/2007 di data 18 giugno 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta) corrispondente a

15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle

spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

vista l'opposizione

interposta in data 25 luglio 2007 dall'accusata;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che

il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta a __________

il __________;

che

tale atto le è stato regolarmente notificato, come risulta dalla firma apposta

dall’accusata sulla cartolina di avviso di ricevimento (cfr. act 3);

che

detto avviso di ricevimento è ritornato al Ministero pubblico di Lugano il 10

luglio 2007 (cfr. ibidem) e che di conseguenza è stato ricevuto dall’accusata

perlomento il giorno precedente;

di

conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva, nell’ipotesi più

favorevole alla prevenuta, il 24 luglio 2007;

che

l’opposizione interposta da ACCU 1 il 25 luglio 2007 risulta pertanto tardiva;

che

nulla muta al riguardo l’eccezione sollevata dal legale dell’accusata in quanto

a seguito di un accordo tra i due Paesi gli atti giudiziari elvetici possono

essere inviati in Italia direttamente alle persone coinvolte, senza dover

passare tramite il consolato svizzero o per via rogatoriale;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Crema, I

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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