10.2007.321
Soggiornare illegalmente in Svizzera e prostituirsi senza notificarsi alla competente autorità
17 marzo 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.321
Data decisione, Autorità:
17.03.2008, PRPEN
Titolo:
Soggiornare illegalmente in Svizzera e prostituirsi senza notificarsi alla competente autorità
ENTRATA ILLEGALE
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2007.321
DA
2387/2007
Bellinzona
17
marzo 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di
1. infrazione e contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per essere entrata illegalmente
in Svizzera a varie riprese fra ottobre __________ e l’inizio di luglio __________,
ed aver soggiornato illegalmente sino al 4 luglio __________ a __________, __________,
__________ e __________, senza essere in possesso del relativo permesso,
svolgendo parimenti attività lucrativa abusiva quale prostituta;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23
cpv.1 e 6 LDDS;
Fatti
2. esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al punto 1, infranto le prescrizioni cantonali sulle
modalità d'esercizio della prostituzione, omettendo in particolare di
notificarsi alla Polizia cantonale così come previsto dalla vigente normativa
cantonale;
fatti avvenuti nelle già
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 199
CP, in rel. con l’art. 8 LesProst;
perseguita con decreto d’accusa del 23 luglio
2007 n. 2387/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 50.00 (cinquanta) cadauna (art. 34 e seg.
CPS), corrispondenti a fr. 4'500.00 (quattromilacinquecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.00
(cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00
(cento).
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta in data 31 luglio 2007;
indetto il
dibattimento 17 marzo 2008, al quale l’accusata non si è presentata senza
giustificare la sua assenza; il Procuratore pubblico con lettera 17 gennaio
2008.
ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali giusta
l’art. 277 CPP;
data
lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti
formanti l'incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla
situazione personale;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1,
, autrice colpevole di:
1.1
infrazione
e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per essere entrata
illegalmente in Svizzera a varie riprese fra ottobre __________ e l’inizio di
luglio __________, ed aver soggiornato illegalmente sino al 4 luglio __________
a __________, __________, __________ e __________, senza essere in possesso del
relativo permesso, svolgendo parimenti attività lucrativa abusiva quale
prostituta?
1.1.1
Trattasi in concreto di un caso
di infrazione alla LF sugli stranieri ai sensi dell’art. 115 LStr (lex
mitior)?
1.2
Esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al punto 1.1, infranto le prescrizioni cantonali sulle
modalità d'esercizio della prostituzione, omettendo in particolare di notificarsi
alla Polizia cantonale così come previsto dalla vigente normativa cantonale?
2.
In caso di
risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena le deve
essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere
ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per
quale periodo di prova?
4.
Il
giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42
segg., 106 e 199 CP; 8 LesProst; 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di:
1.
infrazione e contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 e
6.
LDDS,
per essere entrata illegalmente
in Svizzera a varie riprese fra ottobre __________ e l’inizio di luglio __________,
ed aver soggiornato illegalmente sino al 4 luglio __________ a __________, __________,
__________ e __________, senza essere in possesso del relativo permesso, svolgendo
parimenti attività lucrativa abusiva quale prostituta;
2.
esercizio illecito della
prostituzione, art. 199 CP in rel. con l’art. 8 LesProst,
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al dispositivo no. 1, infranto le prescrizioni
cantonali sulle modalità d'esercizio della prostituzione, omettendo in
particolare di notificarsi alla Polizia cantonale così come previsto dalla
vigente normativa cantonale;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr.
4500.00
(quattromilacinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 500.00
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (fr. 800.00 in caso di richiesta di
motivazione scritta).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Avverte le
parti del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo
ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Avverte la condannata in contumacia della
sua facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla
data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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