10.2007.323
Opposizione tardiva
27 dicembre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
10.2007.323
Data decisione, Autorità:
27.12.2007, PRPEN
Titolo:
Opposizione tardiva
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
Incarto
n.
10.2007.323
DA
2007/2007
Bellinzona
27
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con il segretario per
statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
siccome
ritenuto colpevole di delitto contro la LF concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS;
e meglio come al decreto d’accusa n. DA
2007/2007 di data 18 giugno 2007 del AINQ 1
per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.-- (milleduecento), corrispondente a
40 (quaranta) aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un per periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 2 (due)
giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--.
Vista l'opposizione
interposta in data 31 luglio 2007 dall'accusato;
considerato che, secondo gli art. 208 e 210
CPP, l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore
pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa
entro quindici giorni dall'intimazione;
preso atto che il decreto di accusa in esame
è stato intimato a mezzo raccomandata al prevenuto a Lugano, presso il recapito
postale della signora __________ (in via __________), il 18 giugno 2007 (cfr.
doc. B). Contro tale decisione l’imputato non ha interposto alcuna opposizione,
sicché in data 23 luglio 2007 il Ministero pubblico attestava la crescita in
giudicato del decreto di accusa n. DA __________ del 18 giugno 2007;
che, in effetti, il termine
di quindici giorni per fare opposizione cominciava a decorrere il giorno
seguente a quello della notifica, ossia il 20 giugno 2007 (o al più tardi l’ultimo
dei sette giorni del termine di giacenza, vale a dire il 26 giugno 2007), e
scadeva il 4 luglio 2007 (o al più tardi l’11 luglio 2007); di conseguenza,
l'opposizione interposta da ACCU 1, per il tramite del suo patrocinatore,
datata 31 luglio 2007, intimata lo stesso giorno e pervenuta alle autorità
inquirenti il 2 agosto susseguente, risultava d’acchito tardiva;
atteso che l’imputato afferma che la notifica
del decreto di accusa sarebbe avvenuta in modo irregolare; che la clausola di
elezione di domicilio presso la signora __________ non sarebbe valida, siccome
la sua formulazione sarebbe imprecisa (il prevenuto non avrebbe affermato di
eleggere domicilio legale “presso” l’amica), poiché non sarebbe possibile
eleggere domicilio legale presso una terza persona in presenza di un asserito
soggiorno illegale; e giacché la signora __________ non avrebbe ratificato
l’atto, non sarebbe un avvocato iscritto all’Albo degli avvocati e non potrebbe
rappresentare il prevenuto;
considerato che il Codice di procedura penale
ticinese (CPP), con riferimento all’istituto dell’elezione di domicilio legale
presso un terzo, stabilisce alcuni obblighi per il difensore e per la parte
civile (cfr. art. 49 cpv. 5 II. frase e 71 cpv. 2 II. frase CPP: “la Camera per
l’avvocatura e il notariato può ammettere all’ufficio di difensore altri
avvocati oppure professori di diritto delle università: il difensore senza
recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli
atti”; e art. 70 cpv. 3 CPP: “All’atto della costituzione la parte civile che
non ha domicilio in Svizzera è obbligata ad eleggervi un recapito per la valida
intimazione degli atti giudiziari”);
che, nel Cantone Ticino, all’accusato
non può essere imposta l’elezione di domicilio, salvo per condizionare la
concessione della libertà provvisoria (cfr. Rusca,
Salmina, Verda, Commento del codice
di procedura penale ticinese, Lugano 1997, ad art. 49 n. 24 con rinvio al
Messaggio aggiuntivo del 20.03.1991 del Consiglio di Stato, pag. 63);
che l’istituto processuale del
recapito delle parti è riconosciuto dalla dottrina ed è positivamente ancorato in
altri codici cantonali di procedura penale (cfr. ad es. art. 26 cpv. 1 CPP-GE
per la parte civile; art. 136 cpv. 1 CPP-GE; 48 CPP-VD; 59 cpv. 1 CPP-JU; 42 CPP-AR,
90 cpv. 1 CPP-BE per l’accusato), nella Legge federale sul tribunale federale
(cfr. art. 39 LTF) e pure nel Codice di diritto processuale penale svizzero di
futura adozione (cfr. art. 87 cpv. 2 nCPPF in: FF 2007, pag. 6351-6352: “le
parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono
designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali
secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente”). In base
a tale istituto, le parti, dunque anche l’accusato o l’imputato, hanno il
diritto di notificare un loro recapito presso un terzo, il quale non deve
necessariamente essere un avvocato (cfr. Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1524-1525; Seiler, von Werdt,
Güngerich, Bundesgerichtsgesetz,
Berna 2007, ad art. 39 n. 3; Rey,
Procédure pénale genevoise, Losanna 2005, ad art. 136 n. 1.2). L’elezione di
domicilio, che deve essere chiara e univoca, obbliga il tribunale e le altre
parti della procedura a conformarsi a questa manifestazione di volontà, dal
momento in cui essa è loro notificata; chi ha eletto domicilio presso un terzo
sopporta il rischio che l’atto notificatogli al domicilio eletto non gli venga
effettivamente notificato (cfr. Bertossa,
Gaillard, Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise du
Fatti
10 avril 1987, ad art. 75 n. 1 e 5). Il domicilio eletto è valido fino a quando
l’elezione non viene revocata (cfr. Rey,
op. cit., ad art. 26 n. 1.3);
ritenuto che, alla luce dei precedenti
considerandi, l’elezione di domicilio di ACCU 1 presso la signora __________, __________,
Lugano, appare regolare, nulla impedendo ad un imputato residente a __________
(località macedone) di indicare quale recapito quello di un’amica residente in
Ticino. Inoltre, il tenore della dichiarazione, rilasciata in presenza di un
interprete: “eleggo domicilio legale quello della mia amica __________, 6900
Lugano in __________”, appare chiaro e non si presta ad ambiguità: in effetti,
esso indica con precisione un recapito effettivamente esistente (esatto
indirizzo al quale la corrispondenza può essere trasmessa, comprensivo di persona
titolare del recapito, via, numero civico e luogo di domicilio) e non formula
alcuna riserva in punto alla sua validità (ad es. durata limitata, recapito sussidiario
rispetto al suo in __________, necessità di un’espressa approvazione della
clausola da parte della signora __________ ecc.). In ultima analisi, l’accusato
medesimo ha ammesso a verbale di aver sempre dimorato in Ticino presso la
signora __________, dalla quale avrebbe pure avuto un figlio (evento, questo,
che, benché apparentemente smentito dalla signora __________, configurava
valido motivo per accogliere delle domande di sospensione di un divieto di
entrata presentate dall’accusato all’UFM; cfr. decisioni 24.08.2007 e
21.09.2007 dell’UFM, scritto di data 11.09.2007 dell’UFM agli atti). E la
signora __________, residente in __________ a Lugano (cfr. doc. 3 e verbale di
interrogatorio 31.05.2007), ha confessato parzialmente la presenza del
prevenuto presso di lei: al riguardo, essa ha affermato che il prevenuto era
giunto in Ticino l’8 maggio 2006 [recte: 2007], che lei aveva notificato
la presenza di lui e che ugualmente si era comportata in altre occasioni, in
particolare nei mesi di maggio e ottobre 2006 (cfr. verbale __________
31.05.2007, pag. 1-2). Infine, si osserva che in seguito, il 27 luglio 2007, la
signora __________ intercedeva proprio presso il Ministero pubblico in nome e
per conto dell’accusato in vista di un ricorso contro la decisione di divieto
di entrata del 3 luglio 2007 dell’UFM (cfr. doc. 3 e 5). Di fronte a tali
circostanze, lo stretto legame tra i due porta a escludere un’erronea
comprensione da parte del prevenuto della dichiarazione da lui rilasciata di
fronte agli organi inquirenti;
che la tesi, secondo la
quale non sarebbe possibile eleggere domicilio legale presso una terza persona
in presenza di un asserito soggiorno illegale, non appare convincente, non solo
perché fino ad un giudizio di colpevolezza la persona sospettata è da reputarsi
innocente (e dunque in concreto il prevenuto non può essere considerato, almeno
al momento dell’elezione di domicilio e sino allo spirare del termine per
inoltrare opposizione, autore colpevole di soggiorno illegale), ma anche poiché
tale restrizione del diritto di eleggere domicilio legale in Svizzera presso un
terzo non trova riscontro nel CPP, né nelle disposizioni della LDDS, e neppure
risulta disciplinata quale sanzione amministrativa o misura penale da
infliggere già nella fase delle indagini preliminari o nella fase dell’istruttoria
predibattimentale;
che, piuttosto, l’istituto
dell’elezione di domicilio permette all’imputato residente all’estero (che non
è patrocinato da un avvocato) di essere validamente informato circa il
prosieguo di un procedimento penale aperto nei suoi riguardi, di cui egli è già
a conoscenza, e consente altresì di evitare l’intimazione di un atto
giudiziario nelle forme della pubblicazione per via edittale – che è di
principio più sfavorevole, visto che non offre la certezza che il prevenuto
Considerandi
sfogli il Foglio ufficiale o ev. i quotidiani attraverso i quali l’atto in
esame verrebbe intimato dall’autorità;
che, ancora, una ratifica
della manifestazione di volontà di eleggere domicilio presso la signora __________
non è requisito di validità, né l’imputato, davanti all’agente
di polizia verbalizzante, ha voluto far dipendere l’efficacia della sua elezione
di domicilio da un consenso esplicito della signora __________ – un consenso,
questo, che, essendo __________ l’unica persona che l’ha sempre ospitato in
Ticino, può essere ammesso per atti concludenti. Per tacere del fatto che il
prevenuto ha indicato nella dichiarazione “stato civile e patrimoniale” annessa
al suo verbale di interrogatorio dell’8 maggio 2007 di convivere con la signora
__________, di avere un figlio di nome __________ nato il 2 maggio 2007, e di
essere domiciliato a Lugano in __________ (l’indirizzo della signora __________);
che, come visto, la terza
persona presso la quale si elegge domicilio, non deve necessariamente essere
avvocato iscritto all’Albo: decisiva è piuttosto la validità e l’esistenza del
recapito indicato (cfr. Bertossa,
Gaillard, Guyet, op. cit., ad art. 75 n. 5); ciò che, nel caso in eame,
non è in discussione (cfr. verbali di interrogatori ACCU 1 e __________; doc.
3). Inoltre, una simile limitazione (recapito solo presso un avvocato)
costringerebbe ogni persona indagata, in libertà e residente all’estero a
incaricare un avvocato (iscritto all’Albo) per tutelare i suoi interessi ed
essere prontamente informata dei provvedimenti presi nei suoi confronti dalle autorità
penali. Ma ciò non è voluto dal legislatore e urterebbe con il principio che l’imputato
può difendersi da solo, garantito da trattati internazionali e dal nostro
codice di rito (cfr. art. 14 cifra 3 lett. d del Patto internazionale del 16
dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, 6 cifra 3 lett. c CEDU;
art. 49 cpv. 1 CPP, che istituisce la facoltà, non l’obbligo, di avvalersi del
patrocinio di un avvocato, e art. 58 CPP, che disciplina le facoltà di
autodifesa dell’accusato) – riservati i casi di difesa necessaria, le cui
premesse in concreto non sono raccolte (cfr. art. 49 cpv. 2 e 63 cpv. 2 CPP,
cfr. Rusca, Salmina, Verda, op. cit., ad art. 49 n.
6, 13 e 14, dove gli autori spiegano che “l’accusato ha il diritto di
rinunciare al difensore quando ha ritrovato la libertà e fino all’emanazione
dell’atto di accusa” e che “l’accusato contro il quale è stato emesso un
decreto di accusa può perciò difendersi da solo” – a ben vedere tale compendio
riguardava il diritto previgente; ora un accusato può comparire di fronte al
giudice della pretura penale senza difensore);
che, in conclusione, non
essendo allegato (né dimostrato – nell’incarto del Ministero pubblico non vi
sono atti concludenti) che l’elezione di domicilio in questione sia stata validamente
revocata dal prevenuto, l’opposizione da lui formulata, tramite il suo
difensore, in data 31 luglio 2007 si avvera tardiva e pertanto è inammissibile;
in applicazione degli art. 208 segg. CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione
interposta al decreto di accusa no.3007/2007 in data 31 luglio 2007 dal
difensore dell’accusato è irricevibile.
1.1
Alla crescita in
giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore
pubblico per quanto di sua competenza.
2.
La tassa di giustizia
di fr. 50.00 e le spese di fr. 50.00 sono a carico dell'opponente.
3.
Intimazione
a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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