Lexipedia

Decisione

10.2007.323

Opposizione tardiva

27 dicembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

10 avril 1987, ad art. 75 n. 1 e 5). Il domicilio eletto è valido fino a quando

l’elezione non viene revocata (cfr. Rey,

op. cit., ad art. 26 n. 1.3);

ritenuto che, alla luce dei precedenti

considerandi, l’elezione di domicilio di ACCU 1 presso la signora __________, __________,

Lugano, appare regolare, nulla impedendo ad un imputato residente a __________

(località macedone) di indicare quale recapito quello di un’amica residente in

Ticino. Inoltre, il tenore della dichiarazione, rilasciata in presenza di un

interprete: “eleggo domicilio legale quello della mia amica __________, 6900

Lugano in __________”, appare chiaro e non si presta ad ambiguità: in effetti,

esso indica con precisione un recapito effettivamente esistente (esatto

indirizzo al quale la corrispondenza può essere trasmessa, comprensivo di persona

titolare del recapito, via, numero civico e luogo di domicilio) e non formula

alcuna riserva in punto alla sua validità (ad es. durata limitata, recapito sussidiario

rispetto al suo in __________, necessità di un’espressa approvazione della

clausola da parte della signora __________ ecc.). In ultima analisi, l’accusato

medesimo ha ammesso a verbale di aver sempre dimorato in Ticino presso la

signora __________, dalla quale avrebbe pure avuto un figlio (evento, questo,

che, benché apparentemente smentito dalla signora __________, configurava

valido motivo per accogliere delle domande di sospensione di un divieto di

entrata presentate dall’accusato all’UFM; cfr. decisioni 24.08.2007 e

21.09.2007 dell’UFM, scritto di data 11.09.2007 dell’UFM agli atti). E la

signora __________, residente in __________ a Lugano (cfr. doc. 3 e verbale di

interrogatorio 31.05.2007), ha confessato parzialmente la presenza del

prevenuto presso di lei: al riguardo, essa ha affermato che il prevenuto era

giunto in Ticino l’8 maggio 2006 [recte: 2007], che lei aveva notificato

la presenza di lui e che ugualmente si era comportata in altre occasioni, in

particolare nei mesi di maggio e ottobre 2006 (cfr. verbale __________

31.05.2007, pag. 1-2). Infine, si osserva che in seguito, il 27 luglio 2007, la

signora __________ intercedeva proprio presso il Ministero pubblico in nome e

per conto dell’accusato in vista di un ricorso contro la decisione di divieto

di entrata del 3 luglio 2007 dell’UFM (cfr. doc. 3 e 5). Di fronte a tali

circostanze, lo stretto legame tra i due porta a escludere un’erronea

comprensione da parte del prevenuto della dichiarazione da lui rilasciata di

fronte agli organi inquirenti;

che la tesi, secondo la

quale non sarebbe possibile eleggere domicilio legale presso una terza persona

in presenza di un asserito soggiorno illegale, non appare convincente, non solo

perché fino ad un giudizio di colpevolezza la persona sospettata è da reputarsi

innocente (e dunque in concreto il prevenuto non può essere considerato, almeno

al momento dell’elezione di domicilio e sino allo spirare del termine per

inoltrare opposizione, autore colpevole di soggiorno illegale), ma anche poiché

tale restrizione del diritto di eleggere domicilio legale in Svizzera presso un

terzo non trova riscontro nel CPP, né nelle disposizioni della LDDS, e neppure

risulta disciplinata quale sanzione amministrativa o misura penale da

infliggere già nella fase delle indagini preliminari o nella fase dell’istruttoria

predibattimentale;

che, piuttosto, l’istituto

dell’elezione di domicilio permette all’imputato residente all’estero (che non

è patrocinato da un avvocato) di essere validamente informato circa il

prosieguo di un procedimento penale aperto nei suoi riguardi, di cui egli è già

a conoscenza, e consente altresì di evitare l’intimazione di un atto

giudiziario nelle forme della pubblicazione per via edittale – che è di

principio più sfavorevole, visto che non offre la certezza che il prevenuto

Considerandi

sfogli il Foglio ufficiale o ev. i quotidiani attraverso i quali l’atto in

esame verrebbe intimato dall’autorità;

che, ancora, una ratifica

della manifestazione di volontà di eleggere domicilio presso la signora __________

non è requisito di validità, né l’imputato, davanti all’agente

di polizia verbalizzante, ha voluto far dipendere l’efficacia della sua elezione

di domicilio da un consenso esplicito della signora __________ – un consenso,

questo, che, essendo __________ l’unica persona che l’ha sempre ospitato in

Ticino, può essere ammesso per atti concludenti. Per tacere del fatto che il

prevenuto ha indicato nella dichiarazione “stato civile e patrimoniale” annessa

al suo verbale di interrogatorio dell’8 maggio 2007 di convivere con la signora

__________, di avere un figlio di nome __________ nato il 2 maggio 2007, e di

essere domiciliato a Lugano in __________ (l’indirizzo della signora __________);

che, come visto, la terza

persona presso la quale si elegge domicilio, non deve necessariamente essere

avvocato iscritto all’Albo: decisiva è piuttosto la validità e l’esistenza del

recapito indicato (cfr. Bertossa,

Gaillard, Guyet, op. cit., ad art. 75 n. 5); ciò che, nel caso in eame,

non è in discussione (cfr. verbali di interrogatori ACCU 1 e __________; doc.

3). Inoltre, una simile limitazione (recapito solo presso un avvocato)

costringerebbe ogni persona indagata, in libertà e residente all’estero a

incaricare un avvocato (iscritto all’Albo) per tutelare i suoi interessi ed

essere prontamente informata dei provvedimenti presi nei suoi confronti dalle autorità

penali. Ma ciò non è voluto dal legislatore e urterebbe con il principio che l’imputato

può difendersi da solo, garantito da trattati internazionali e dal nostro

codice di rito (cfr. art. 14 cifra 3 lett. d del Patto internazionale del 16

dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, 6 cifra 3 lett. c CEDU;

art. 49 cpv. 1 CPP, che istituisce la facoltà, non l’obbligo, di avvalersi del

patrocinio di un avvocato, e art. 58 CPP, che disciplina le facoltà di

autodifesa dell’accusato) – riservati i casi di difesa necessaria, le cui

premesse in concreto non sono raccolte (cfr. art. 49 cpv. 2 e 63 cpv. 2 CPP,

cfr. Rusca, Salmina, Verda, op. cit., ad art. 49 n.

6, 13 e 14, dove gli autori spiegano che “l’accusato ha il diritto di

rinunciare al difensore quando ha ritrovato la libertà e fino all’emanazione

dell’atto di accusa” e che “l’accusato contro il quale è stato emesso un

decreto di accusa può perciò difendersi da solo” – a ben vedere tale compendio

riguardava il diritto previgente; ora un accusato può comparire di fronte al

giudice della pretura penale senza difensore);

che, in conclusione, non

essendo allegato (né dimostrato – nell’incarto del Ministero pubblico non vi

sono atti concludenti) che l’elezione di domicilio in questione sia stata validamente

revocata dal prevenuto, l’opposizione da lui formulata, tramite il suo

difensore, in data 31 luglio 2007 si avvera tardiva e pertanto è inammissibile;

in applicazione degli art. 208 segg. CPP,

pronuncia: 1. L'opposizione

interposta al decreto di accusa no.3007/2007 in data 31 luglio 2007 dal

difensore dell’accusato è irricevibile.

1.1

Alla crescita in

giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore

pubblico per quanto di sua competenza.

2.

La tassa di giustizia

di fr. 50.00 e le spese di fr. 50.00 sono a carico dell'opponente.

3.

Intimazione

a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster