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Decisione

10.2007.326

Introdursi con forza in un appartamento altrui; danneggiare e forzare la porta d'entrata di un appartamento di terzi; incutere timore e obbligare una persona ad intrattenersi con forza impedendole di

25 febbraio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

4. coazione,

per avere, il 07.05.2007, a __________,

presso il parcheggio pubblico di Via __________, obbligato CIVI 1 ad

intrattenersi con lui per circa 45 minuti, impedendole con la forza di partire;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 144 cpv. 1, 180, 181 e 186 CP; richiamato l’art. 42 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 luglio

2007 n. 2318/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr.

80.-- (ottanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un per periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg.

CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre 4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 16.10.2006, ma prolunga

il periodo di prova di 18 (diciotto) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).

5.

Per qualsiasi

pretesa la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile (art.

69.

o 70 CP).

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 30 luglio 2007;

indetto il dibattimento 25 febbraio 2008,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 gennaio

2008, non è comparso, mentre la parte civile non si è presentata e il

Procuratore pubblico, con lettera 21 dicembre 2007, ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, __________, autore

colpevole di:

1.1

violazione di domicilio,

per essersi

introdotto con la forza e contro la volontà dell’avente diritto

nell’appartamento di CIVI 1, il 13.05.2007, a __________?

1.2

Danneggiamento,

per avere, nelle circostanze

riferite al punto precedente di questo decreto d’accusa, danneggiato la porta

d’entrata dell’appartamento di CIVI 1, forzandone l’apertura con la forza?

1.3

Minaccia,

per avere

incusso timore in CIVI 1, inviandole, dopo i fatti descritti nei punti

precedenti di questo decreto d’accusa, un messaggio sms contenente velate

minacce per la sua incolumità fisica?

1.4

Coazione,

per avere, il 07.05.2007, a __________,

presso il parcheggio pubblico di Via __________, obbligato CIVI 1 ad

intrattenersi con lui per circa 45 minuti, impedendole con la forza di partire?

2.

In caso di risposta affermativa

a uno o ai precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere

ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per

quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 16.10.2006?

5.

Il

giudizio sugli oneri processuali e le pretese di parte civile.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42

segg., 106, 144, 180, 181 e 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; 273

segg., 277 segg. CPP,

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di:

1.

violazione di domicilio,

per essersi

introdotto con la forza e contro la volontà dell’avente diritto

nell’appartamento di CIVI 1, il 13.05.2007, a __________;

2.

danneggiamento,

per avere, nelle circostanze

riferite al punto precedente di questo decreto d’accusa, danneggiato la porta

d’entrata dell’appartamento di CIVI 1, forzandone l’apertura con la forza;

3.

minaccia,

per avere

incusso timore in CIVI 1, inviandole, dopo i fatti descritti nei punti

precedenti di questo decreto d’accusa, un messaggio sms contenente velate minacce

per la sua incolumità fisica;

4.

coazione,

per avere, il

07.05

, a __________, presso il parcheggio pubblico di Via __________,

obbligato CIVI 1 ad intrattenersi con lui per circa 45 minuti, impedendole con

la forza di partire;

condanna ACCU 1,

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr.

2400.00

(duemilaquattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 300.00

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Non revoca il beneficio della condizionale

concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti

dal Ministero pubblico il 16.10.2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 18

(diciotto) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).

Conferma il rinvio della

parte civile CIVI 1 al competente foro civile per ogni sua pretesa.

Le parti sono state avvertite del loro

diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Il condannato

in contumacia è stato avvertito della sua facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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