10.2007.326
Introdursi con forza in un appartamento altrui; danneggiare e forzare la porta d'entrata di un appartamento di terzi; incutere timore e obbligare una persona ad intrattenersi con forza impedendole di
25 febbraio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2007.326
Data decisione, Autorità:
25.02.2008, PRPEN
Titolo:
Introdursi con forza in un appartamento altrui; danneggiare e forzare la porta d'entrata di un appartamento di terzi; incutere timore e obbligare una persona ad intrattenersi con forza impedendole di partire
COAZIONE
DANNEGGIAMENTO
MINACCIA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 180 CPS
art. 181 CPS
art. 186 CPS
Incarto
n.
10.2007.326
DA
2318/2007
Bellinzona
25
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con il
segretario Mattia Pontarolo per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. violazione di domicilio,
per essersi
introdotto con la forza e contro la volontà dell’avente diritto
nell’appartamento di CIVI 1, il 13.05.2007, a __________;
2. danneggiamento,
per avere, nelle circostanze
riferite al punto precedente di questo decreto d’accusa, danneggiato la porta
d’entrata dell’appartamento di CIVI 1, forzandone l’apertura con la forza;
3. minaccia,
per avere
incusso timore in CIVI 1, inviandole, dopo i fatti descritti nei punti
precedenti di questo decreto d’accusa, un (messaggio sms) contenente velate
minacce per la sua incolumità fisica;
Fatti
4. coazione,
per avere, il 07.05.2007, a __________,
presso il parcheggio pubblico di Via __________, obbligato CIVI 1 ad
intrattenersi con lui per circa 45 minuti, impedendole con la forza di partire;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 144 cpv. 1, 180, 181 e 186 CP; richiamato l’art. 42 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 luglio
2007 n. 2318/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr.
80.-- (ottanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un per periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg.
CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.
2.
CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
ed inoltre 4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 16.10.2006, ma prolunga
il periodo di prova di 18 (diciotto) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
5.
Per qualsiasi
pretesa la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile (art.
69.
o 70 CP).
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 30 luglio 2007;
indetto il dibattimento 25 febbraio 2008,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 gennaio
2008, non è comparso, mentre la parte civile non si è presentata e il
Procuratore pubblico, con lettera 21 dicembre 2007, ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, __________, autore
colpevole di:
1.1
violazione di domicilio,
per essersi
introdotto con la forza e contro la volontà dell’avente diritto
nell’appartamento di CIVI 1, il 13.05.2007, a __________?
1.2
Danneggiamento,
per avere, nelle circostanze
riferite al punto precedente di questo decreto d’accusa, danneggiato la porta
d’entrata dell’appartamento di CIVI 1, forzandone l’apertura con la forza?
1.3
Minaccia,
per avere
incusso timore in CIVI 1, inviandole, dopo i fatti descritti nei punti
precedenti di questo decreto d’accusa, un messaggio sms contenente velate
minacce per la sua incolumità fisica?
1.4
Coazione,
per avere, il 07.05.2007, a __________,
presso il parcheggio pubblico di Via __________, obbligato CIVI 1 ad
intrattenersi con lui per circa 45 minuti, impedendole con la forza di partire?
2.
In caso di risposta affermativa
a uno o ai precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per
quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 16.10.2006?
5.
Il
giudizio sugli oneri processuali e le pretese di parte civile.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42
segg., 106, 144, 180, 181 e 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; 273
segg., 277 segg. CPP,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di:
1.
violazione di domicilio,
per essersi
introdotto con la forza e contro la volontà dell’avente diritto
nell’appartamento di CIVI 1, il 13.05.2007, a __________;
2.
danneggiamento,
per avere, nelle circostanze
riferite al punto precedente di questo decreto d’accusa, danneggiato la porta
d’entrata dell’appartamento di CIVI 1, forzandone l’apertura con la forza;
3.
minaccia,
per avere
incusso timore in CIVI 1, inviandole, dopo i fatti descritti nei punti
precedenti di questo decreto d’accusa, un messaggio sms contenente velate minacce
per la sua incolumità fisica;
4.
coazione,
per avere, il
07.05
, a __________, presso il parcheggio pubblico di Via __________,
obbligato CIVI 1 ad intrattenersi con lui per circa 45 minuti, impedendole con
la forza di partire;
condanna ACCU 1,
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr.
2400.00
(duemilaquattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 300.00
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Non revoca il beneficio della condizionale
concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti
dal Ministero pubblico il 16.10.2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 18
(diciotto) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
Conferma il rinvio della
parte civile CIVI 1 al competente foro civile per ogni sua pretesa.
Le parti sono state avvertite del loro
diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Il condannato
in contumacia è stato avvertito della sua facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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