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Decisione

10.2007.329

Afferrare per i capelli una persona e offendere il suo onore con epiteti quali "stranza", "purscèla" e "matta"

28 febbraio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 2545/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

400.-- (quattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 40.--

(quaranta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un per periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg.

CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 11 agosto 2007;

indetto il

dibattimento 28 febbraio 2008, al quale ha preso parte l’imputato, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenirvi,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;, __________,

non è comparsa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato (art. 252

CPP), il quale si rimette a quanto da lui sostenuto nel corso del suo

interrogatorio. Egli pensa di non aver commesso alcun grosso reato, di aver

solo preso per i capelli __________ e di averla mandata via di casa; aggiunge

di aver già fatto tre giorni a Torricella, poiché non poteva pagare una multa;

altrimenti

è disposto a svolgere lavori di pubblica utilità, ma non può finanziare

personalmente un suo eventuale impiego nell’ambito di tali lavori di pubblica

utilità, né sostenere l’onere di una multa o di spese;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1, autore colpevole di:

1.1

vie di fatto,

per avere, a __________ in data

__________, afferrandole i capelli e tirandoglieli, commesso vie di fatto nei

confronti della sorella CIVI 1?

1.2

Ingiuria,

per avere, a __________ in data

__________, dandole della “stronza”, della “purscèla” e della “matta”,

offeso l’onore della sorella CIVI 1?

2.

In caso di risposta affermativa

al o ai precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di

pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica

utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della

pena? Se sì, per quale periodo di prova?

4.

Il

giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 106, 126 cpv. 1 e 177 CP; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

vie di fatto,

per avere, a __________ in

data __________, afferrandole i capelli e tirandoglieli, commesso vie di fatto

nei confronti della sorella CIVI 1;

2.

ingiuria,

per avere, a __________ in data

__________, dandole della “stronza”, della “purscèla” e della “matta”,

offeso l’onore della sorella CIVI 1;

condanna ACCU 1

1.

a un lavoro di

pubblica utilità di 32 (trentadue) ore da prestare;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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