10.2007.329
Afferrare per i capelli una persona e offendere il suo onore con epiteti quali "stranza", "purscèla" e "matta"
28 febbraio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.329
Data decisione, Autorità:
28.02.2008, PRPEN
Titolo:
Afferrare per i capelli una persona e offendere il suo onore con epiteti quali "stranza", "purscèla" e "matta"
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPP-TI
art. 177 CPP-TI
Incarto
n.
10.2007.329
DA
2545/2007
Bellinzona
28
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di
1. vie di fatto,
per avere, a __________ in data
__________, afferrandole i capelli e tirandoglieli, commesso vie di fatto nei
confronti della sorella CIVI 1
2. ingiuria,
per avere, a __________ in data
__________, dandole della “stronza”, della “purscèla” e della “matta”,
offeso l’onore della sorella CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1 CP e art. 177 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 6 agosto
Fatti
2007 n. 2545/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
400.-- (quattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 40.--
(quaranta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un per periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg.
CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 11 agosto 2007;
indetto il
dibattimento 28 febbraio 2008, al quale ha preso parte l’imputato, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenirvi,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;, __________,
non è comparsa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato (art. 252
CPP), il quale si rimette a quanto da lui sostenuto nel corso del suo
interrogatorio. Egli pensa di non aver commesso alcun grosso reato, di aver
solo preso per i capelli __________ e di averla mandata via di casa; aggiunge
di aver già fatto tre giorni a Torricella, poiché non poteva pagare una multa;
altrimenti
è disposto a svolgere lavori di pubblica utilità, ma non può finanziare
personalmente un suo eventuale impiego nell’ambito di tali lavori di pubblica
utilità, né sostenere l’onere di una multa o di spese;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1, autore colpevole di:
1.1
vie di fatto,
per avere, a __________ in data
__________, afferrandole i capelli e tirandoglieli, commesso vie di fatto nei
confronti della sorella CIVI 1?
1.2
Ingiuria,
per avere, a __________ in data
__________, dandole della “stronza”, della “purscèla” e della “matta”,
offeso l’onore della sorella CIVI 1?
2.
In caso di risposta affermativa
al o ai precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di
pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica
utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4.
Il
giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 106, 126 cpv. 1 e 177 CP; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
vie di fatto,
per avere, a __________ in
data __________, afferrandole i capelli e tirandoglieli, commesso vie di fatto
nei confronti della sorella CIVI 1;
2.
ingiuria,
per avere, a __________ in data
__________, dandole della “stronza”, della “purscèla” e della “matta”,
offeso l’onore della sorella CIVI 1;
condanna ACCU 1
1.
a un lavoro di
pubblica utilità di 32 (trentadue) ore da prestare;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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