10.2007.330
Colpire con due sberle un minorenne e intralciare la libertà di agire
24 aprile 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2007.330
Data decisione, Autorità:
24.04.2008, PRPEN
Titolo:
Colpire con due sberle un minorenne e intralciare la libertà di agire
COAZIONE
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 181 CPS
Incarto
n.
10.2007.330
DA
2408/2007
Bellinzona
24
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. lesioni semplici,
per avere, a __________ in data
__________, colpito con due sberle e afferrato per il collo colpendolo con
delle pacche il minorenne P.P. (__________) provocandogli le lesioni attestate
dai certificati medici __________ del Pronto Soccorso di __________
dell’Ospedale __________ di __________ e __________ del Dr. Med. __________,
primario di __________ dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;
2. coazione,
per avere, a __________ in data
__________, usando violenza, intenzionalmente intralciato la libertà di agire
del minorenne P.P. (__________) costringendolo con la forza ad entrare nel suo
appartamento e fornirgli le generalità;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1 CP, coazione, art. 181 CP
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 30 luglio
2007 n. 2408/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
8'100.-- (ottomilacento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 90.--
(novanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un per periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg.
CP).
2. Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2
CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 13 agosto 2007;
indetto il
dibattimento 24 aprile 2008, al quale hanno rpeso parte l’accusato e il suo
difensore, nonché la parte civile, rappresentata da suo padre;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la
parte civile P. P., rappresentata da suo padre, signor __________ __________,
il quale afferma che non è necessaria la violenza e non c’è scusante per quello
che ha fatto il prevenuto. Egli deve assumersi le responsabilità di quanto
intrapreso e accettarne le conseguenze. Specifica che a seguito del fatto di __________,
suo figlio ha ora paura di andare in giro. Termina suggerendo che il limone può
essere tenuto in casa e che un simile problema, il signor ACCU 1, ce l’ha tutti
gli anni;
sentito il difensore, avv. DI 1, __________,
il quale rileva in entrata che le circostanze riprese dal Magistrato inquirente
nella sua proposta di accusa e di pena, nell’ambito dell’istruttoria
dibattimentale, si sarebbero un po’ mitigate: di grave sarebbero emersi in
particolare i due schiaffi inferti dall’accusato alla vittima, la quale
tuttavia non risulta essere turbata psichicamente da quanto accaduto. Al
riguardo, il difensore ammonisce che l’agire del suo assistito è stato
scatenato dal comportamento del gruppo (“bullismo”) di giovani di cui faceva
parte la vittima quella sera, caratterizzato da attitudini illecite (strappare
limoni e altri frutti dalle piante del suo cliente con la conseguente rottura
dei rami e delle piantine). Indi il patrocinatore si è chinato sulla condotta
di ACCU 1, in special modo a livello soggettivo: egli ha colto in flagranza di
reato il minorenne P. P., e, in verità, ha solo voluto bloccarlo, chiedergli le
generalità e quelle dei suoi genitori (per mostrare loro quanto il figlio aveva
fatto contro di lui), e infine avvertire la polizia. Detto altrimenti, prosegue
il difensore, la volontà dell’imputato non era quella di cagionare un danno
fisico o di intralciare la libertà del ragazzo, bensì unicamente quella di
convocare i suoi genitori e di interpellare la polizia per denunciare
l’accaduto. In assenza dei presupposti soggettivi dei due reati, egli chiede
pertanto l’assoluzione del suo patrocinato. Un proscioglimento (o una decisione
con cui lo si manda esente da pena) trova pure fondamento nelle norme che
istituiscono la legittima difesa rispettivamente l’eccesso di legittima difesa,
nonché l’errore in diritto ai sensi dell’art. 21 CP. In via sussidiaria, egli
postula la derubricazione del reato di lesioni semplici in vie di fatto e
censura l’entità della pena pecuniaria proposta dal Procuratore pubblico, che
egli reputa esagerata, postulandone una massiccia riduzione;
sentito in replica il padre del minorenne
Fatti
P. P., __________, il quale afferma che suo figlio è un minorenne e che il
prevenuto l’ha strappato dal suolo pubblico e lo ha portato in casa sua;
atteso che il difensore dell’accusato non
intende duplicare;
sentito da
ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale chiede scusa sinceramente al padre
in rappresentanza del figlio minorenne per quanto successo, precisando di
averlo fatto senza cattiveria; auspica che il figlio possa superare queste
difficoltà che lo portano al momento ad aver paura e a non andare in giro.
Altrimenti si rimette al giudizio del giudice;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, Lugano, autore
colpevole di:
1.1. lesioni semplici,
per avere, a __________ in data
__________, colpito con due sberle e afferrato per il collo colpendolo con
delle pacche il minorenne P.P. (__________) provocandogli le lesioni attestate
dai certificati medici __________ del Pronto Soccorso di __________
dell’Ospedale Regionale di __________ e __________ del Dr. Med. __________,
primario di __________ dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti?
1.2. Coazione,
per avere, a __________ in data
__________, usando violenza, intenzionalmente intralciato la libertà di agire
del minorenne P.P. (__________) costringendolo con la forza ad entrare nel suo
appartamento e fornirgli le generalità?
Considerandi
2.
Ha agito in stato di legittima
difesa ex art. 15 CPS?
2.1
Ha ecceduto i limiti della legittima
difesa secondo l’art. 16 CPS?
2.2
Trattasi di un caso di errore
sull’illiceità (art. 21 CP)?
3.
In caso di risposta affermativa
ai o a uno dei quesiti di cui al p.to 1, quale pena gli deve essere inflitta?
4.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, l’imputato può
essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
5.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 21, 34
segg., 42 segg., 47, 48, 49 cpv. 1, 106, 123 cifra 1, 126 e 181 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di:
1.
vie di fatto, art. 126 cpv. 1
CP,
per avere, a __________ in
data __________, colpito con due sberle e afferrato per il collo colpendolo con
delle pacche il minorenne P.P. (__________) provocandogli le conseguenze
attestate dai certificati medici __________ del Pronto Soccorso di __________
dell’Ospedale Regionale di __________ e __________ del Dr. Med. __________,
agli atti;
2.
coazione, art. 181 CP,
per avere, a __________ in data
__________, usando violenza, intenzionalmente intralciato la libertà di agire
del minorenne P.P. __________) costringendolo con la forza ad entrare nel suo
appartamento e fornirgli le generalità;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta), per un totale di fr.
4500.00
(quattromilacinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 400.00
(quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 0.00 spese
di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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