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Decisione

10.2007.334

Circolare a 95 km/h (già dedotto il margine) su 50 km/h: accertamento mediante apparecchio radar

3 aprile 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Lugano il 28 aprile 2007;

reato previsto dall’art. 90 cifra

2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1

lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguito con decreto d’accusa del 30 luglio

2007 n. 2425/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere da fr. 230.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti

a complessivi fr. 4'600.00;

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42

e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'300.00,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 13 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta in data 14 agosto 2007;

indetto il

dibattimento 3 aprile 2008, al quale hanno preso parte il prevenuto e il suo

patrocinatore;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, DI 1, __________,

il quale evidenzia l’atteggiamento collaborativo del prevenuto, il suo sincero

pentimento e l’assenza di precedenti (fatto salvo un ammonimento per un lieve

eccesso di velocità commesso nel 1999). Postula in conclusione una riduzione

del numero di aliquote giornaliere, della durata della sospensione condizionale

e della multa, rimettendosi per il resto al prudente giudizio di questo

giudice;

sentito per ultimo l'accusato (art. 252

CPP), il quale riferisce di non essere proprietario della Porsche alla guida

della quale egli aveva consumato l’infrazione, e sostiene che le sanzioni

proposte appaiono eccessive;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1, __________, autore

colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,

per avere,

a Lugano il 28 aprile 2007,

violato gravemente le norme

medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare

per aver circolato con la vettura Porsche targata __________ alla velocità di 95 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante

apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h?

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di

pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici,

l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della

pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Il

giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 12 segg., 34 segg., 47 segg., 106 CP; art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra

2.

LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

condanna ACCU 1,

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 230.00 (duecentotrenta), per un totale

di fr. 3450.00 (tremilaquattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 1000.00

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.00 (fr. 850.00 in caso di richiesta di

motivazione scritta).

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 1450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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