10.2007.334
Circolare a 95 km/h (già dedotto il margine) su 50 km/h: accertamento mediante apparecchio radar
3 aprile 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.334
Data decisione, Autorità:
03.04.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare a 95 km/h (già dedotto il margine) su 50 km/h: accertamento mediante apparecchio radar
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.334
DA
2425/2007
Bellinzona
3
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Porsche targata __________ alla velocità di 95 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
Fatti
avvenuti a Lugano il 28 aprile 2007;
reato previsto dall’art. 90 cifra
2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1
lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 30 luglio
2007 n. 2425/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 230.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 4'600.00;
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'300.00,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 13 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta in data 14 agosto 2007;
indetto il
dibattimento 3 aprile 2008, al quale hanno preso parte il prevenuto e il suo
patrocinatore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, DI 1, __________,
il quale evidenzia l’atteggiamento collaborativo del prevenuto, il suo sincero
pentimento e l’assenza di precedenti (fatto salvo un ammonimento per un lieve
eccesso di velocità commesso nel 1999). Postula in conclusione una riduzione
del numero di aliquote giornaliere, della durata della sospensione condizionale
e della multa, rimettendosi per il resto al prudente giudizio di questo
giudice;
sentito per ultimo l'accusato (art. 252
CPP), il quale riferisce di non essere proprietario della Porsche alla guida
della quale egli aveva consumato l’infrazione, e sostiene che le sanzioni
proposte appaiono eccessive;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1, __________, autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per avere,
a Lugano il 28 aprile 2007,
violato gravemente le norme
medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per aver circolato con la vettura Porsche targata __________ alla velocità di 95 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h?
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di
pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici,
l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della
pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Il
giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 12 segg., 34 segg., 47 segg., 106 CP; art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra
2.
LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
condanna ACCU 1,
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 230.00 (duecentotrenta), per un totale
di fr. 3450.00 (tremilaquattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 1000.00
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.00 (fr. 850.00 in caso di richiesta di
motivazione scritta).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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