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Decisione

10.2007.336

Carente diligenza in operazioni finanziarie, dichiarazione falsa di una parte in giudizio

17 ottobre 2007Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi risultanti dalla liquidazione delle società __________ AG e __________

(cfr. verbale di interrogatorio 3 ottobre 2003 accusato, pag. 4), sostituite

dalle nuove nate __________ e __________. Anche in seguito, considerato che

queste ultime sono state liquidate sempre per ordine di __________, al quale

sono stati ugualmente messi a disposizione i fondi, egli aveva elementi

pertinenti per poter dubitare che l’avente diritto economico da lui indicato non

fosse corretto e procedere alla dovuta rettifica. Se ne conclude che l’agire di

ACCU 1 adempie i requisiti del reato di carente diligenza in operazioni

finanziarie non avendo egli esperito alcuna verifica dell’avente economicamente

diritto dei valori patrimoniali transitati sui vari conti da lui aperti,

sebbene le circostanze, già all’apertura dei conti, perlomeno per quanto

concerne __________ e __________, inducessero a ritenere che le persone da lui

indicate non erano i beneficiari dei fondi.

7. Quand’anche si volesse

ammettere che, come sostenuto in fine dalla difesa, rendendosi esecutore

della liquidazione delle ultime nate __________ e __________ su ordine di __________

e mettendo a sua disposizione i fondi rimanenti, egli abbia correttamente

identificato l’avente diritto economico, per cui non sarebbe punibile secondo

l’art. 305ter CP, si osserva quanto segue.

Nella sentenza DTF 129 IV 329 -

citata dalla difesa (come pure dall’accusa) - il Tribunale federale (chinandosi

su una problematica di doppia interpretazione dell’art. 305ter CP

quanto agli elementi costitutivi oggettivi legata a una divergenza tra le

versioni del testo legale italiana e francese, da una parte, e tedesca

dall’altra) ha rilevato che questa norma tende ad assicurare la trasparenza nel

settore finanziario, al fine di evitare che quanti riciclano capitali traggano

profitto dall’anonimato delle relazioni bancarie per esplicare le loro attività

criminali. La conoscenza del reale avente diritto economico dei valori deve

facilitare le inchieste penali. Scopo ultimo della norma è l’amministrazione

della giustizia penale. Ciò posto, occorre dedurre che l’obiettivo perseguito

dalla norma penale è raggiunto allorquando l’avente diritto economico è

identificato (DTF 129 IV 336, consid. 2.5.4. e la dottrina ivi citata). La

giurisprudenza ha d’altronde già avuto modo di dire, effettuando la distinzione

tra il campo di applicazione della CDB e dell’art. 305ter CP, che quest’ultima

norma non tende a sanzionare lacune nella procedura di identificazione, quanto

piuttosto un’identificazione difettosa dell’avente diritto economico (DTF 125

IV 145, consid. 3d). In definitiva, la giurisprudenza ammette che l’art. 305ter

cpv. 1 CP non entra in considerazione in caso di identificazione corretta

dell’avente diritto economico, ancorché l’intermediario finanziario sia giunto

a questa identificazione senza procedere con tutta la diligenza richiesta dalle

circostanze concrete.

Ciò posto, occorre tuttavia

tenere presente che alla base della sentenza testé citata vi è un’effettiva

identità tra la persona indicata sul formulario A e l’avente economicamente

diritto dei valori patrimoniali, ancorché tale identità sia stata scoperta

ulteriormente e l’intermediario finanziario avesse indicato tale persona pur

partendo dal presupposto che ella agisse a titolo fiduciario per conto di una

terza persona, di cui ignorava l’identità. La fattispecie diverge pertanto da

quella che qui ci occupa, nella misura in cui il signor ACCU 1 non ha proceduto

a una corretta identificazione dell’avente diritto economico, indicando sul

formulario A una persona diversa dall’avente diritto economico, pertanto senza

che ci sia identità. Non si può scindere la conoscenza dell’identità

dell’avente diritto economico e l’indicazione effettuata sul formulario A. In

altri termini, il sapere soggettivo, deve trovare un riscontro oggettivo

attraverso il documento appositamente creato a tale scopo, caso contrario lo

stesso, come pure il contenuto dell’art. 305ter CP, si rivelerebbero

privi di significato, soprattutto nel caso in cui l’intermediario finanziario

venisse a mancare e con lui il suo sapere. Tale soluzione non fornirebbe

sufficienti garanzie e andrebbe, a non averne dubbio, a scapito della sicurezza

del diritto. Ergo, la giurisprudenza in questione non giova alla tesi della

difesa, bensì a quella accusatoria.

Qualora - per avventura - si

volesse ammettere che l’accusato abbia indicato una terza persona, pur sapendo

chi fosse il vero avente diritto economico - tesi comunque sia incompatibile

con le sue precedenti argomentazioni, secondo cui non sapeva e non poteva

sapere chi fossero gli aventi diritto economico delle relazioni aperte -

procedendo di fatto ad allestire un falso intellettuale nel senso dell’art. 251

CP, non può essere disatteso che egli, come proclamato a più riprese, non

intendeva favorire un erede piuttosto che un altro, né tanto meno procacciarsi

personalmente un indebito profitto, circostanza che il Procuratore pubblico

medesimo ha escluso nel decreto di non luogo a procedere emanato il 21 maggio

2007 (nonostante lo stesso non cresca mai formalmente in giudicato).

8. La difesa ha poi

sollevato l’intervenuta prescrizione, rilevando che il reato punito dall’art.

305ter CP non è un reato continuato, potendosi semmai considerare

che l’accertamento dell’identità dell’avente diritto economico deve essere

ripetuto, in conformità dell’art. 5 LRD, ogni qualvolta sorga un dubbio

riguardo alla correttezza dell’accertamento effettuato in precedenza,

circostanza che non viene menzionata nel decreto d’accusa. In via subordinata,

qualora il reato fosse considerato continuato, la difesa ha sostenuto che a

partire dall’inizio delle cause civili davanti alla Pretura (10 luglio 1997),

contestualmente al blocco dei conti, l’imputato non avrebbe più potuto

effettuare alcun cambiamento, per cui il termine di prescrizione sarebbe in

ogni caso decorso.

Come la Camera dei ricorsi penali ha già avuto modo di rilevare - seppur in via sommaria - nel

giudizio 3 luglio 2007 agli atti, in mancanza di giurisprudenza si deve

constatare che la dottrina propende per il reato di durata (consid. 5 e la

dottrina ivi citata). La corte ha altresì rilevato, con riferimento alla genesi

della norma, che l’art. 305ter CP va interpretato in relazione alla

LRD, che concretizza l’obbligo di identificazione della controparte e

dell’avente diritto economico. In relazione agli obblighi di identificazione, la LRD distingue tra operazioni e relazioni (art. 3). M. Pieth

(BSK II, Basilea 2003, ad art. 305ter, n. 20/21) distingue tra

clienti occasionali (“Laufkunden”) e clienti permanenti (“Dauerkunden”).

In relazione a queste distinzioni, la carente diligenza può essere istantanea

(in caso di operazioni con clienti occasionali) o di durata (in caso di

relazioni con clienti permanenti). In quest’ultima ipotesi, l’identificazione è

prevista all’avvio della relazione (art. 3 cpv. 1 LRD), ma dev’essere rinnovata

in caso di dubbio (art. 5 cpv. 1 LRD), di modo che occorre considerare che la

norma definisce un comportamento durevole costituito di più atti costituente

un’unità giuridica d’azione. Non va inoltre disatteso che l’art. 305ter CP

è un reato di messa in pericolo astratto.

In concreto, è pacifico che

trattandosi dell’apertura di relazioni bancarie, e non di singole operazioni,

l’imputato si trovava di fronte a clienti permanenti, per cui ben si può

concludere per un reato di durata. Egli sapeva e, comunque sia, aveva più di un

elemento per poter dubitare che le indicazioni da lui riportate non fossero

corrette, e questo sin dall’apertura dei conti, ragion per cui aveva l’obbligo

in ogni momento di rettificare tali indicazioni. Non avendolo fatto egli ha

mantenuto in essere relazioni con indicazioni errate circa l’avente diritto

economico.

A torto la difesa pretende che

a seguito dell’ordine di non intraprendere alcuna operazione di trasferimento

di averi e fondi in relazione, tra le altre, alle società __________ SA, __________

e __________ impartito dal giudice nell’ambito dell’azione di rendiconto

inoltrata nel mese di luglio 1997, non era più possibile effettuare nessuna

modifica, ove appena si consideri che egli ha comunque sia disposto dei fondi

presenti sulle relazioni __________ e __________ a favore di __________, dopo

aver proceduto alla loro chiusura il 30 aprile 2001, rispettivamente 22 marzo

2002, ciò in dispregio del divieto impartitogli (oltretutto sotto comminatoria

dell’azione penale). L’argomentazione cade pertanto nel vuoto. In ogni caso, il

blocco dei conti non impediva di eseguire le dovute rettifiche conformemente

alla legge, poiché non costituisce attività operativa e non comporta alcun atto

di disposizione.

Ciò posto, occorre considerare

che il termine di prescrizione dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP non è ancora

intervenuto, con riferimento alle date di chiusura delle relazioni (30 aprile

2001 per la relazione __________, 22 marzo 2002 per la relazione __________) e

con riferimento alla dichiarazione falsa del 24 ottobre 2000.

Medesima conclusione vale anche

applicando a titolo di lex mitior l’art. 70 cpv. 1 lett. c vCP secondo

cui il termine di prescrizione ordinario era di 5 anni, considerato che lo

stesso è stato interrotto più volte, per esempio con l’interrogatorio 8 giugno

2004, e non è ancora intervenuta la prescrizione assoluta di cui all’art. 72

cifra 2 cpv. 2 v CP, ossia 7 anni e mezzo dalla conclusione del reato. Di

conseguenza, occorre concludere i due capi d’imputazione non sono prescritti,

sia considerando il diritto vigente sino al 1° ottobre 2002, sia considerando

il codice penale attuale (che prevede un termine di prescrizione più lungo,

ossia di 7 anni, per entrambi i reati, ma senza possibilità di interruzione).

In definitiva, per quanto

attiene al primo reato, sono realizzati tutti gli elementi costitutivi

oggettivi e soggettivi, perlomeno sotto forma di dolo eventuale, nella misura

in cui egli ha accettato l’errata identificazione e l’ha mantenuta in essere

senza mai rettificarla fino alla chiusura dei conti, per quanto riguarda __________

e __________, rispettivamente fino al 2003, allorquando è stata promossa

l’accusa, per la società __________ SA, il cui conto non era allora estinto.

9. Giusta l’art. 306 cpv. 1

CP chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell’obbligo di dire la

verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come parte in una

causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione che

costituisce un mezzo di prova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni

o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a tre anni o con la

detenzione secondo l’art. 306 cpv. 1 vCP, in vigore fino al 31 dicembre 2006).

L’infrazione può essere

compiuta, a titolo principale, unicamente da una parte a un processo civile (“intraneus”),

ritenuto che la qualità di parte è definita dal diritto procedurale cantonale

applicabile. L’infrazione presuppone che la parte faccia una dichiarazione non

conforme alla verità, sui fatti pertinenti ai fini del giudizio (cfr. Cassani, Commentaire du droit pénal suisse,

vol. 9, Berna 1996, ad art. 306, n. 17). Una dichiarazione è tale nel senso della

citata norma solo se essa è propria, in linea di principio, a costituire una

prova a favore della parte che la esprime (DTF 95 IV 75, consid. 1). Occorre

inoltre che non costituisca semplice allegazione di parte, ma che abbia, in

virtù della legge di procedura applicabile, valore di mezzo probatorio. Non è

necessario che il giudice sia vincolato a tale dichiarazione, ma basta che la

prenda in considerazione come mezzo di prova al pari di una testimonianza (cfr.

Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, Berna 2002, pag. 551, n. 11). Affinché l’art. 306 CP possa entrare in

linea di conto, la dichiarazione di parte deve essersi conclusa validamente

secondo le regole procedurali applicabili, nel rispetto di tutte le esigenze di

forma indispensabili perché possa avere valenza probatoria (cfr. Cassani, op. cit., ad art. 306, n. 12).

L’avvertimento del giudice

circa l’obbligo di dire la verità, con la comminatoria delle conseguenze penali

di una falsa dichiarazione, costituisce condizione oggettiva di punibilità. Dal

profilo soggettivo, l’infrazione richiede l’intenzionalità, ritenuto che il

dolo eventuale è già sufficiente (cfr. Corboz,

op. cit., ad art. 306, pag. 552, n. 14).

10. L’accusa, come detto, ha

ritenuto ACCU 1 autore colpevole di dichiarazione falsa di una parte in giudizio,

per aver dichiarato, in qualità di convenuto nell’ambito di una causa civile di

rendiconto pendente dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1,

contrariamente al vero, di non aver “mai detenuto beni del Prof. __________,

questo neppure indirettamente tramite società di cui egli era avente diritto

economico” (con riferimento alla risposta ad 3 e 4 di cui al verbale di

udienza relativo al suo interrogatorio formale del 24 ottobre 2000, pag. 8; cfr.

AI 4 doc. 20).

A mente dell’accusa, tale

dichiarazione è oggettivamente falsa, poiché chiaramente smentita dai fatti,

dalle stesse dichiarazioni dell’imputato, come pure dal rendiconto da lui

presentato nel 2003, in particolare alla luce dei diritti di firma su conti di

società manifestamente riconducibili al Gruppo __________ (segnatamente sul

conto intestato a __________ Inc. dal 1986, sul conto __________ AG. dal 1989,

sul conto __________ SA dal 1992 e, dal 1996, sul conto __________ und __________,

in relazione alla quale ha ricevuto procura generale) e degli atti di gestione

finanziaria ad essi connessi.

11. La difesa ha anzitutto

sollevato la nullità della deposizione, per il motivo che l’accusato non è

stato reso edotto al momento dell’interrogatorio formale del contenuto

dell’art. 230 lett. d CPC, ragion per cui la falsa testimonianza non sarebbe

punibile neppure quale tentativo né quale reato impossibile. A torto.

Se è vero, come detto, che

secondo il diritto federale il verbale deve essere formalmente valido, ciò che

dipende dalle esigenze poste dal diritto procedurale cantonale, in specie dal

nostro Codice di procedura civile, si osserva che l’art. 230 CPC concerne

invero i testimoni, per cui non torna applicabile all’interrogatorio formale.

Di pertinenza per quest’ultima prova è semmai l’art. 272 CPC, il quale

stabilisce che il giudice ammonisce la parte sulle conseguenze della mancata

comparizione, del rifiuto di rispondere o di una falsa dichiarazione, fissate

dall’art. 276 CPC, nel senso che il suo silenzio (valendo anche nel diritto

civile il principio “nemo tenetur se ipsum prodere”), come pure

eventuali risposte vaghe o evasive, potranno essere interpretate a sostegno

della tesi avversaria. In sostanza, l’avvertenza riguarda unicamente

l’apprezzamento delle prove e la sua assenza non inficia la validità del

verbale, atteso che non rientra nelle cause di nullità espressamente previste

dall’art. 277 cpv. 1 CPC. La parte è comunque sia tenuta a dire la verità,

disposizione che deve risultare dal verbale, pena la nullità dello stesso – ciò

che in concreto figura a pag. 8 del verbale -, ritenuto che la falsa

dichiarazione costituisce appunto elemento costitutivo dell’infrazione.

12. La difesa ha quindi

sostenuto che le dichiarazioni rilasciate dall’imputato erano irrilevanti ai

fini del giudizio, per cui non punibili.

Per quanto riguarda l'influsso

della risposta, la dichiarazione non deve necessariamente essere rilevante,

cioè riferirsi a un punto decisivo ai fini del giudizio. Né è necessario che il

giudice sia stato influenzato dalla dichiarazione, trattandosi di un reato di

pericolo astratto (cfr. Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil 2, 5a edizione, §

54 n. 12, pag. 316). Determinante è che la parte dichiari il falso sui fatti

oggetto della contestazione (Stratenwerth,

op. cit., § 54 n. 11, pag. 316). Al di là di tale considerazione, si osserva

che lo scopo dell’azione di rendiconto essendo quello di ottenere le

informazioni che consentissero di ricostruire l’assetto successorio,

l’esistenza di un mandato era quindi una premessa indispensabile. La

dichiarazione, che in quest’ottica andava a favore dell’imputato, era quindi

rilevante, tant’è vero che il giudice ha dovuto far capo ad altri elementi per

comprendere che le affermazioni non erano corrette e, in definitiva, per

emettere il suo giudizio.

È interessante rilevare, che

nel verbale 3 ottobre 2003 di fronte al Procuratore pubblico egli ha

giustificato la propria risposta “asserendo che faccio presente che in

occasione del verbale in esame ho dichiarato che non detenevo beni referenti a __________

con riferimento alle due Fondazioni __________ e __________. Per quanto attiene

alla __________, ritengo che essendo tale società menzionata negli accordi del

1994, sia l’esecutore testamentario che gli eredi ne conoscono l’esistenza” (pag.

8). Nel successivo verbale dell’8 giugno 2004, pag. 2, egli ha ribadito che non

essendosi occupato di questioni ereditarie, ha ritenuto di poter dichiarare

quanto risulta dal verbale contestato.

È evidente che tali giustificazioni

attestano, una volta di più, la falsità della dichiarazione rilasciata, senza

peraltro essere liberatorie. Occorre pertanto concludere che le sue

dichiarazioni erano consapevolmente errate.

13. Neppure giova infine

all’imputato prevalersi di un eventuale errore di diritto nel senso dell’art. 20

vCP (che corrisponde ora all’art. 21 CP), in relazione alla nozione di avente

diritto economico, concetto, a suo dire, complesso, soprattutto negli anni ’90

in cui la prassi bancaria non era uniforme.

Non può infatti essere

disatteso che egli aveva maturato un’esperienza ventennale in banca (tra

l’altro in un istituto bancario in cui è stato aperto uno dei conti

incriminati), per cui non appare per nulla credibile che egli potesse cadere in

errore sulla nozione di avente diritto economico, dedotta dalla Convenzione

relativa all’obbligo di diligenza delle banche e definita da dottrina e

giurisprudenza come la persona fisica o morale a cui appartengono realmente i

valori patrimoniali dal punto di vista economico, ovvero il beneficiario finale

di tali valori (cfr. in particolare Cassani,

Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berna 1996, ad. art. 305ter, n. 16).

In definitiva, considerata la formazione e l’esperienza dell’imputato, l’errore

era sicuramente evitabile, per cui non può entrare in considerazione.

14. Quanto alla

commisurazione della pena, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la

pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi

motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita. La

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP).

In concreto, la pena sarebbe di

per sé giustificata tenuto conto del fatto che la violazione dell’obbligo di

diligenza è stata ripetuta, perpetrata su un lungo lasso di tempo e ha

interessato ingenti valori patrimoniali, per cui anche secondo il vecchio

diritto avrebbe dato luogo a una pena detentiva (corrisponde a una pena

pecuniaria secondo il nuovo diritto, più mite).

Non può inoltre essere

disatteso che entrambe le infrazioni sono state commesse con piena

consapevolezza o, comunque sia, per quanto attiene al primo reato, accettando

scientemente un errato avente diritto economico.

Tenuto conto nondimeno del

tempo trascorso fra i reati e l’attuale giudizio, della condotta per il resto

incensurata dell’imputato, si giustifica - tutto ben ponderato – di ridurre la

pena proposta da 90 a 75 aliquote giornaliere, di fr. 190.- ciascuna, ritenuto

che non vi è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della

pena pecuniaria per il periodo di prova legale minimo di due anni, e di

confermare la multa effettiva di fr. 1’000.-.

L’esito del giudizio impone di

addebitare gli oneri inerenti al presente procedimento a ACCU 1, il quale rifonderà

alla parte civile fr. 4'000.- a titolo di ripetili per l’odierno dibattimento e

la relativa preparazione.

visti gli art. 42, 47, 48, 49, 305ter

CP, 306 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

carente diligenza in operazioni finanziarie e di falsa dichiarazione di una

parte in giudizio per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto

di accusa n. 1501/2007 del 21 maggio 2007.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 190.- (centonovanta), per un

totale di fr. 14'250.- (quattordicimiladuecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

alla multa di fr. 1'000.-

(mille);

2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'460.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

condanna ACCU 1 a pagare alla parte

civile __________ fr. 4'000.- a titolo di ripetibili;

dà atto che nel decreto di accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali ulteriori

pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 1000.- multa

fr. 1100.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 160.- testi

fr. 2'460.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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