Lexipedia

Decisione

10.2007.34

Invadere la corsia di contromano e urtare un motoveicolo, dichiarare il falso durante un'udienza

15 luglio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 4747/2006 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr.

150.

-- (centocinquanta).

3.

La parte civile CIVI 2, è

rinviata al competente foro civile per le pretese di risarcimento.

4.

La parte civile CIVI 1

commercio vini, __________, è rinviata al competente foro civile per le pretese

di risarcimento.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dalla parte civile CIVI 2 in data 12

dicembre 2006, limitata al dispositivo n. 3 del decreto d’accusa in cui si

rinvia la parte civile CIVI 2 al foro civile per le proprie pretese; viene

inoltre postulata l’estensione dell’accusa al reato di danneggiamento (dello

scooter);

indetto il pubblico dibattimento in data

15.

luglio 2008, al quale sono presenti:

-

l’accusato,

-

la parte civile,

-

la patrocinatrice della parte civile, PR 2,;

il Procuratore pubblico con

lettera 19 maggio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa;

dichiarato dalla parte civile di rinunciare

alla domanda di prospettare all’accusato il reato di danneggiamento (dello

scooter), ribadendo che l’opposizione si limita al rinvio al foro civile delle

proprie pretese;

proceduto all’interrogatorio della parte

civile e dell’accusato;

sentita la parola patrocinatrice della

parte civile, la quale postula la condanna del condannato al pagamento

dell’importo indicato nell’istanza di risarcimento 10 luglio 2008, e meglio di

fr. 7'491.85 oltre accessori per il risarcimento del danno materiale, fr.

100'000.-- oltre accessori a titolo di torto morale, fr. 4'949.50 oltre

accessori quale rifusione delle spese di patrocinio; chiede inoltre vengano

assegnate ripetibili;

per ultimo l'accusato, il quale

chiede che le pretese della parte civile CIVI 2 vengano integralmente respinte;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile CIVI 2 e, se sì, in quale misura o deve esservi

rinvio al competente foro civile?

2.

Devono essere assegnate

ripetibili alla parte civile CIVI 2 e se sì in quale misura?

3.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 9 e segg., 94, 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti,

dà atto che il decreto d’accusa DA

4747/2006/RI/BOR dell’11 dicembre 2006 è cresciuto in giudicato per quanto

riguarda:

- la condanna ai reati di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) e di

dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306 cpv. 1 CP);

- la pena comminata;

- il rinvio delle parti civili CIVI 1 commercio vini, __________, al

competente foro civile per le pretese di risarcimento;

- il giudizio sulle tasse e sulle spese;

condanna ACCU 1

al risarcimento parziale a

favore di CIVI 2, dei seguenti

importi:

-

CHF 46.00 per partecipazione spese autolettiga

-

CHF 139.00 per partecipazione spese degenza presso

l’OBV

-

CHF 1’456.60 per partecipazione spese mediche

-

CHF 200.00 per danneggiamento vestiti

-

CHF 2’370.00 per danneggiamento motoveicolo Piaggio

-

CHF 1'688.45 per spese di trasferta

-

CHF 3'744.50 per oneri di patrocinio

CHF 9'644.55 totale

alla rifusione a CIVI 2,.del

torto morale, per la cui determinazione la parte civile è rinviata al

competente foro civile (art. 94 cpv. 3 CPP);

non assegna ripetibili;

non assegna né tasse né spese per il presente

giudizio;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

passaporti, Ufficio giuridico, Belinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster