10.2007.34
Invadere la corsia di contromano e urtare un motoveicolo, dichiarare il falso durante un'udienza
15 luglio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.34
Data decisione, Autorità:
15.07.2008, PRPEN
Titolo:
Invadere la corsia di contromano e urtare un motoveicolo, dichiarare il falso durante un'udienza
FALSA TESTIMONIANZA
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 1 CPS
art. 306 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.34
DA
4747/2006
Bellinzona
15
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni colpose,
per avere, a __________ il __________
alle ore 17.55 circa, in via __________, circolando alla guida dell’automezzo __________
targato __________, trainante un rimorchio __________ targato __________,
proveniente da __________ e diretto a __________, effettuando una manovra di
sorpasso, provocato la caduta a terra di CIVI 2 (allora minorenne), che a bordo
del motoveicolo __________ targato __________ proveniente da __________ e
diretta a __________, stava procedendo nella stessa direzione di marcia, in
particolare per avere, sorpassando con l’automezzo da lui condotto ed invadendo
parzialmente la corsia di contromano su di un tratto contrassegnato dalla
doppia linea di sicurezza, il motoveicolo condotto da CIVI 2 che circolava al
centro della carreggiata nella stessa direzione di marcia, rientrando
velocemente nella carreggiata destra a causa del forte traffico in senso
inverso e della presenza di uno spartitraffico poco più avanti, urtato
negligentemente con la fiancata destra dell’autocarro, lo specchietto
retrovisore sinistro dello scooter facendolo sbandare, provocando così la
caduta a terra sulla destra di CIVI 2 che riportava le lesioni meglio descritte
nel certificato medico 14.03.2006 agli atti;
2. dichiarazione falsa di una
parte in giudizio,
per avere a __________ il __________,
in occasione del suo interrogatorio formale presso la Pretura Sezione 2, nel contesto della causa civile a procedura di contratto di lavoro contro
la CIVI 1 commercio vini, __________, suo ex-datore di lavoro, (incarti n. __________),
dopo essere stato avvertito dal Segretario Assessore dell’obbligo di dire la
verità e delle conseguenze penali in cui poteva incorrere, fatto sui fatti
della contestazione una falsa dichiarazione costituente mezzo di prova, in
particolare dichiarando di non avere ricevuto lo stipendio relativo al mese di
febbraio 2003, contrariamente a quanto invece accertato in sede civile e penale
sulla base delle dichiarazioni del teste __________ (verbale MP del 26.01.2006).
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 125
cpv. 1 e 306 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 11 dicembre
Fatti
2006 n. 4747/2006 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr.
150.
-- (centocinquanta).
3.
La parte civile CIVI 2, è
rinviata al competente foro civile per le pretese di risarcimento.
4.
La parte civile CIVI 1
commercio vini, __________, è rinviata al competente foro civile per le pretese
di risarcimento.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dalla parte civile CIVI 2 in data 12
dicembre 2006, limitata al dispositivo n. 3 del decreto d’accusa in cui si
rinvia la parte civile CIVI 2 al foro civile per le proprie pretese; viene
inoltre postulata l’estensione dell’accusa al reato di danneggiamento (dello
scooter);
indetto il pubblico dibattimento in data
15.
luglio 2008, al quale sono presenti:
-
l’accusato,
-
la parte civile,
-
la patrocinatrice della parte civile, PR 2,;
il Procuratore pubblico con
lettera 19 maggio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa;
dichiarato dalla parte civile di rinunciare
alla domanda di prospettare all’accusato il reato di danneggiamento (dello
scooter), ribadendo che l’opposizione si limita al rinvio al foro civile delle
proprie pretese;
proceduto all’interrogatorio della parte
civile e dell’accusato;
sentita la parola patrocinatrice della
parte civile, la quale postula la condanna del condannato al pagamento
dell’importo indicato nell’istanza di risarcimento 10 luglio 2008, e meglio di
fr. 7'491.85 oltre accessori per il risarcimento del danno materiale, fr.
100'000.-- oltre accessori a titolo di torto morale, fr. 4'949.50 oltre
accessori quale rifusione delle spese di patrocinio; chiede inoltre vengano
assegnate ripetibili;
per ultimo l'accusato, il quale
chiede che le pretese della parte civile CIVI 2 vengano integralmente respinte;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile CIVI 2 e, se sì, in quale misura o deve esservi
rinvio al competente foro civile?
2.
Devono essere assegnate
ripetibili alla parte civile CIVI 2 e se sì in quale misura?
3.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 9 e segg., 94, 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti,
dà atto che il decreto d’accusa DA
4747/2006/RI/BOR dell’11 dicembre 2006 è cresciuto in giudicato per quanto
riguarda:
- la condanna ai reati di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) e di
dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306 cpv. 1 CP);
- la pena comminata;
- il rinvio delle parti civili CIVI 1 commercio vini, __________, al
competente foro civile per le pretese di risarcimento;
- il giudizio sulle tasse e sulle spese;
condanna ACCU 1
al risarcimento parziale a
favore di CIVI 2, dei seguenti
importi:
-
CHF 46.00 per partecipazione spese autolettiga
-
CHF 139.00 per partecipazione spese degenza presso
l’OBV
-
CHF 1’456.60 per partecipazione spese mediche
-
CHF 200.00 per danneggiamento vestiti
-
CHF 2’370.00 per danneggiamento motoveicolo Piaggio
-
CHF 1'688.45 per spese di trasferta
-
CHF 3'744.50 per oneri di patrocinio
CHF 9'644.55 totale
alla rifusione a CIVI 2,.del
torto morale, per la cui determinazione la parte civile è rinviata al
competente foro civile (art. 94 cpv. 3 CPP);
non assegna ripetibili;
non assegna né tasse né spese per il presente
giudizio;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
passaporti, Ufficio giuridico, Belinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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