10.2007.345
Partecipare ad un assembramento di tifosi, lanciare oggetti contro la Polizia, impedendo alla stessa di compiere il suo dovere
9 aprile 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.345
Data decisione, Autorità:
09.04.2009, PRPEN
Titolo:
Partecipare ad un assembramento di tifosi, lanciare oggetti contro la Polizia, impedendo alla stessa di compiere il suo dovere
IMPEDIMENTO DI ATTI DELL'AUTORITÀ
SOMMOSSA
art. 260 cpv. 1 CPS
art. 285 cf. 2 CPS
Incarto
n.
10.2007.345
DA
2342/2007
Bellinzona
9
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice supplente della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. sommossa,
per avere, a __________, il __________
2006, preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati
commessi collettivamente atti di violenza contro le persone, e meglio per
avere, al termine della partita di calcio tra le quadre AC __________ e FC __________,
nei pressi dello stadio di __________, partecipato all’assembramento di tifosi
della squadra del FC __________ nel corso del quale sono stati lanciati oggetti
contundenti contro gli agenti della Polizia Città di __________ che si erano
frapposti tra le due tifoserie per evitare che le stesse entrassero in
contatto;
2. violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari,
per avere, a __________, il __________
2006, impedito agli agenti della Polizia Città di __________ di compiere un
atto che rientrava nelle loro attribuzioni, e meglio per avere, in un
assembramento di tifosi della squadra di calcio del FC __________ riunitisi
all’esterno dello stadio di __________, ostacolato gli agenti della Polizia
Città di __________ intervenuti per tenere separate le tifoserie lanciando
contro di loro diversi sassi, costringendoli in tal modo a far uso di
proiettili di gomma per riuscire a mantenere l’ordine, rispettivamente per
avere commesso vie di fatto contro l’agente di Polizia Città di __________ __________
che stava procedendo al suo controllo di identità dandogli delle spinte;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 260
cpv. 1 e 285 cifra 2 seconda frase CP; richiamato l’art. 49 cpv. 1 e 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 luglio
Fatti
2007 n. 2342/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'100.-- (duemilacento) corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 70.--
(settanta) - (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2
CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.--
(centocinquanta).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 26 luglio 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 aprile 2009, al
quale è comparso l’accusato personalmente;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito il teste;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, , autore colpevole di:
1.1
sommossa,
per avere, a __________, il 13
maggio __________ preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale
sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le persone, e
meglio per avere, al termine della partita di calcio tra le quadre AC __________
e FC __________, nei pressi dello stadio di __________, partecipato
all’assembramento di tifosi della squadra del FC __________ nel corso del quale
sono stati lanciati oggetti contundenti contro gli agenti della Polizia Città
di __________ che si erano frapposti tra le due tifoserie per evitare che le
stesse entrassero in contatto?
1.2
Violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari,
per avere, a __________, il __________
2006, impedito agli agenti della Polizia Città di __________ di compiere un
atto che rientrava nelle loro attribuzioni, e meglio per avere, in un
assembramento di tifosi della squadra di calcio del FC __________ riunitisi
all’esterno dello stadio di __________, ostacolato gli agenti della Polizia
Città di __________ intervenuti per tenere separate le tifoserie lanciando
contro di loro diversi sassi, costringendoli in tal modo a far uso di
proiettili di gomma per riuscire a mantenere l’ordine, rispettivamente per
avere commesso vie di fatto contro l’agente di Polizia Città di __________ __________
che stava procedendo al suo controllo di identità dandogli delle spinte?
2.
In caso di risposta affermativa
ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al
beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di
tempo?
4.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg.,
37, 42, 47, 49, 260 e 285 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG ;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di sommossa e
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per i fatti descritti nel
decreto di accusa n° 2342/2007 del 16 luglio 2007.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 250.- teste
fr. 700.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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