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Decisione

10.2007.345

Partecipare ad un assembramento di tifosi, lanciare oggetti contro la Polizia, impedendo alla stessa di compiere il suo dovere

9 aprile 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 2342/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'100.-- (duemilacento) corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 70.--

(settanta) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.--

(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2

CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.--

(centocinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 26 luglio 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 9 aprile 2009, al

quale è comparso l’accusato personalmente;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito il teste;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, , autore colpevole di:

1.1

sommossa,

per avere, a __________, il 13

maggio __________ preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale

sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le persone, e

meglio per avere, al termine della partita di calcio tra le quadre AC __________

e FC __________, nei pressi dello stadio di __________, partecipato

all’assembramento di tifosi della squadra del FC __________ nel corso del quale

sono stati lanciati oggetti contundenti contro gli agenti della Polizia Città

di __________ che si erano frapposti tra le due tifoserie per evitare che le

stesse entrassero in contatto?

1.2

Violenza o minaccia contro le

autorità e i funzionari,

per avere, a __________, il __________

2006, impedito agli agenti della Polizia Città di __________ di compiere un

atto che rientrava nelle loro attribuzioni, e meglio per avere, in un

assembramento di tifosi della squadra di calcio del FC __________ riunitisi

all’esterno dello stadio di __________, ostacolato gli agenti della Polizia

Città di __________ intervenuti per tenere separate le tifoserie lanciando

contro di loro diversi sassi, costringendoli in tal modo a far uso di

proiettili di gomma per riuscire a mantenere l’ordine, rispettivamente per

avere commesso vie di fatto contro l’agente di Polizia Città di __________ __________

che stava procedendo al suo controllo di identità dandogli delle spinte?

2.

In caso di risposta affermativa

ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al

beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di

tempo?

4.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 12 segg., 34 segg.,

37, 42, 47, 49, 260 e 285 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG ;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di sommossa e

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per i fatti descritti nel

decreto di accusa n° 2342/2007 del 16 luglio 2007.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 250.- teste

fr. 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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