10.2007.346
Entrare, soggiornare e svolgere un'attività lucrativa in Svizzera senza il permesso
28 febbraio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.346
Data decisione, Autorità:
28.02.2008, PRPEN
Titolo:
Entrare, soggiornare e svolgere un'attività lucrativa in Svizzera senza il permesso
ENTRATA ILLEGALE
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2007.346
DA
2515/2007
Bellinzona
28
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Petra Vanoni per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI
1)
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale
concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
1.1. entrata illegale
per essere, l’8
giugno 2007, entrata illegalmente in Svizzera priva di documenti di
legittimazione, segnatamente priva del visto di entrata richiesto per
l’esercizio di attività lucrativa;
1.2 soggiorno illegale,
per avere, nel periodo
dall’8 giugno 2007 al 26 luglio 2007, soggiornato illegalmente in Svizzera,
segnatamente a __________, svolgendo attività lucrativa abusiva priva del
richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
2. contravvenzione alla Legge
federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________, nel
periodo dall’8 giugno 2007 al 26 luglio 2007, esercitato attività lucrativa
senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia;
3. ripetuto esercizio illecito
della prostituzione;
per avere, a __________ presso
l’esercizio pubblico __________, nel periodo dall’8 giugno 2007 al 26 luglio
2007, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della
prostituzione, omettendo di notificarsi alla Polizia Cantonale;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23
cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS; 199 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 2515/2007 di
data 30 luglio 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'200.- (milleduecento) corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 30.-
(trenta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.
3.
Non si prelevano tasse e
spese giudiziarie.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 7 agosto 2007 dall'accusata;
indetto il dibattimento 28 febbraio 2008,
al quale è comparso unicamente il difensore, mentre l'accusata, regolarmente
citato a mezzo raccomandata del 8/10 gennaio 2008, non è comparsa e il
Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. art. 34, 42, 47, 106,
199.
CP; 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e
soggiorno illegali)
1.2
contravvenzione alla
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.3
ripetuto esercizio
illecito della prostituzione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di infrazione
alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, contravvenzione
alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri e
ripetuto esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2515/2007 del 30 luglio 2007.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
1'200.- (milleduecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (3) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona;
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 spese
di inchiesta
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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