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Decisione

10.2007.347

Entrare illegalmente in Svizzera e svolgere la professione di prostituta senza essere regolarmente notificata alla Polizia

28 febbraio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 1'800.- (milleottocento) corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr.

30.- (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

3.

Non si prelevano tasse e

spese giudiziarie.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 4 agosto 2007 dall'accusata;

indetto il dibattimento 28 febbraio 2008,

al quale è comparso unicamente il difensore, mentre l’accusata, regolarmente

citata a mezzo raccomandata del 8/10 gennaio 2008, non è comparsa e il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. art. 34, 42, 47, 106,

199.

CP; 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

ripetuta infrazione alla

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e

soggiorno illegali)

1.2

ripetuta contravvenzione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.3

ripetuto esercizio

illecito della prostituzione

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di ripetuta

infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli

stranieri, ripetuta contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora

ed il domicilio degli stranieri e ripetuto esercizio illecito della

prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 2517/2007 del 30 luglio 2007.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

1'800.- (milleottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona;

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 spese

di inchiesta

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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