10.2007.347
Entrare illegalmente in Svizzera e svolgere la professione di prostituta senza essere regolarmente notificata alla Polizia
28 febbraio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.347
Data decisione, Autorità:
28.02.2008, PRPEN
Titolo:
Entrare illegalmente in Svizzera e svolgere la professione di prostituta senza essere regolarmente notificata alla Polizia
ENTRATA ILLEGALE
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2007.347
DA
2517/2007
Bellinzona
28
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Petra Vanoni per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di 1. ripetuta infrazione alla Legge
federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
1.1. entrata illegale,
per
essere, il __________ ed il __________, entrata illegalmente in Svizzera priva
di documenti di legittimazione, segnatamente priva del visto di entrata
richiesto per l’esercizio di attività lucrativa;
1.2 soggiorno illegale,
per
avere, nel periodo __________ per la durata di due settimane e dal __________
sino al __________, soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________,
svolgendo attività lucrativa abusiva priva del richiesto permesso di Polizia
degli stranieri;
2. ripetuta contravvenzione
alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________, nel
periodo dal __________ per la durata di due settimane e dal __________ sino al __________,
esercitato attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso
di polizia;
3. ripetuto esercizio illecito
della prostituzione,
per avere, a __________ presso
l’esercizio pubblico __________, nel periodo nel periodo dal __________ per la
durata di due settimane e dal __________ sino al __________, infranto le
prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione,
omettendo di notificarsi alla Polizia Cantonale;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23
cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS; 199 CP
perseguita con decreto d’accusa n. 2517/2007 di
data 30 luglio 2007 del che propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 1'800.- (milleottocento) corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr.
30.- (trenta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.
3.
Non si prelevano tasse e
spese giudiziarie.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 4 agosto 2007 dall'accusata;
indetto il dibattimento 28 febbraio 2008,
al quale è comparso unicamente il difensore, mentre l’accusata, regolarmente
citata a mezzo raccomandata del 8/10 gennaio 2008, non è comparsa e il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. art. 34, 42, 47, 106,
199.
CP; 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
ripetuta infrazione alla
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e
soggiorno illegali)
1.2
ripetuta contravvenzione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.3
ripetuto esercizio
illecito della prostituzione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ripetuta
infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli
stranieri, ripetuta contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora
ed il domicilio degli stranieri e ripetuto esercizio illecito della
prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 2517/2007 del 30 luglio 2007.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
1'800.- (milleottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona;
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 spese
di inchiesta
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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