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Decisione

10.2007.349

Colpire intenzionalmente la moglie in testa con una paletta di plastica; circolare ripetutamente in stato di ebrietà; perdere la padronanza del motoveicolo;

4 marzo 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla

pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 48, 49, 123 cifra 1 CP; 90 cifra 1 e 2, 91 cpv.

1, 95 cifra 2 LCStr; 145 cifra 3 e 4 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara

autore colpevole di lesioni

semplici di poca gravità, ripetuta guida in stato di ebrietà, ripetuta

infrazione alle norme della circolazione, guida senza licenza di condurre o

nonostante la revoca e guida di un ciclomotore senza la licenza di circolazione

o la targa necessarie e l’assicurazione prescritta sulla responsabilità civile

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2602/2007

del 13 agosto 2007.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 70

(settanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

2'100.- (duemilacento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

alla multa di fr. 600.-

(seicento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

dà atto che nel decreto di accusa la

parte civile ACCU 1 è stata rinviata al competente foro civile per eventuali

pretese di corrispondente natura.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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