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Decisione

10.2007.35

Opposizione tardiva al decreto d'accusa

19 gennaio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 13 ottobre 2006 a __________;

reato

previsto dall'art. 134 CP;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 4671/2006 di data 11 dicembre 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

vista l'opposizione

interposta in data 5 gennaio 2007 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che

il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo

domicilio di __________ l’11 dicembre 2006;

che

tale atto gli è stato regolarmente notificato il 12 dicembre 2006 (cfr.

verifica postale);

che

di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 27 dicembre

2006;

che

l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 4 gennaio 2007, ma inoltrata

unicamente il giorno successivo (cfr. opposizione), risulta pertanto tardiva;

che

nulla muta al riguardo il contenuto della lettera inoltrata dall’accusato, il

quale del resto riconosce di non aver interposto per tempo formale opposizione

scritta contro le proposte di condanna del decreto di accusa (cfr. ibidem,

pagina 1);

che

abbondanzialmente si rileva come l’opposizione non va motivata e gli atti per

sua stessa ammissione li ha oltretutto ricevuti prima della scadenza del

termine (cfr. ibidem);

che

di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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