10.2007.35
Opposizione tardiva al decreto d'accusa
19 gennaio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.35
Data decisione, Autorità:
19.01.2007, PRPEN
Titolo:
Opposizione tardiva al decreto d'accusa
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2007.35
DA
4671/2006
Bellinzona
19
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di aggressione;
Fatti
avvenuti il 13 ottobre 2006 a __________;
reato
previsto dall'art. 134 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 4671/2006 di data 11 dicembre 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
vista l'opposizione
interposta in data 5 gennaio 2007 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo
domicilio di __________ l’11 dicembre 2006;
che
tale atto gli è stato regolarmente notificato il 12 dicembre 2006 (cfr.
verifica postale);
che
di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 27 dicembre
2006;
che
l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 4 gennaio 2007, ma inoltrata
unicamente il giorno successivo (cfr. opposizione), risulta pertanto tardiva;
che
nulla muta al riguardo il contenuto della lettera inoltrata dall’accusato, il
quale del resto riconosce di non aver interposto per tempo formale opposizione
scritta contro le proposte di condanna del decreto di accusa (cfr. ibidem,
pagina 1);
che
abbondanzialmente si rileva come l’opposizione non va motivata e gli atti per
sua stessa ammissione li ha oltretutto ricevuti prima della scadenza del
termine (cfr. ibidem);
che
di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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