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Decisione

10.2007.354

Opposizione tardiva

27 marzo 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nel periodo dal __________ sino al __________ a __________;

reato

previsto dall' art. 23 cpv. 1 LDDS;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 238/2006 di data 26 gennaio 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

vista l'opposizione

interposta in data 17 agosto 2007 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni

dall’intimazione;

che

il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 26 gennaio 2006 per raccomandata

al prevenuto all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria (cfr. act 1,

verbale di interrogatorio del 5 dicembre 2006, pagina 3);

che

contrariamente a quanto asserito dalla difesa nell’opposizione, l’accusato ha

eletto in modo inequivocabile domicilio legale presso __________, domiciliata

ad __________, sorellastra (o meglio matrigna) della di lui moglie;

che

la raccomandata del 26 gennaio 2006, circostanza peraltro nemmeno contestata, è

stata regolarmente ritirata tanto è vero che non è ritornata al mittente;

che

la persona che ha ritirato la raccomandata era al corrente della situazione,

altrimenti non avrebbe ritirato l’invio pur potendo notare che era indirizzato

all’accusato e ritenuto oltretutto che il mittente indicato sulla busta era il

ministero pubblico;

che

pertanto l'opposizione, inoltrata unicamente in data 17 agosto 2007 (cfr.

timbro sulla busta) dall’accusato, è a non averne dubbi tardiva;

che

al riguardo nulla muta il contenuto dell’opposizione;

che

di conseguenza l'opposizione 17 agosto 2007 è irricevibile e il decreto di

accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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