10.2007.354
Opposizione tardiva
27 marzo 2008Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.354
Data decisione, Autorità:
27.03.2008, PRPEN
Titolo:
Opposizione tardiva
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
Incarto
n.
10.2007.354
DA
238/2006
Bellinzona
27
marzo 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1)
(difeso dall’avv. __________,)
siccome
ritenuto
colpevole di delitto contro la LF concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri;
Fatti
avvenuti nel periodo dal __________ sino al __________ a __________;
reato
previsto dall' art. 23 cpv. 1 LDDS;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 238/2006 di data 26 gennaio 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.
vista l'opposizione
interposta in data 17 agosto 2007 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni
dall’intimazione;
che
il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 26 gennaio 2006 per raccomandata
al prevenuto all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria (cfr. act 1,
verbale di interrogatorio del 5 dicembre 2006, pagina 3);
che
contrariamente a quanto asserito dalla difesa nell’opposizione, l’accusato ha
eletto in modo inequivocabile domicilio legale presso __________, domiciliata
ad __________, sorellastra (o meglio matrigna) della di lui moglie;
che
la raccomandata del 26 gennaio 2006, circostanza peraltro nemmeno contestata, è
stata regolarmente ritirata tanto è vero che non è ritornata al mittente;
che
la persona che ha ritirato la raccomandata era al corrente della situazione,
altrimenti non avrebbe ritirato l’invio pur potendo notare che era indirizzato
all’accusato e ritenuto oltretutto che il mittente indicato sulla busta era il
ministero pubblico;
che
pertanto l'opposizione, inoltrata unicamente in data 17 agosto 2007 (cfr.
timbro sulla busta) dall’accusato, è a non averne dubbi tardiva;
che
al riguardo nulla muta il contenuto dell’opposizione;
che
di conseguenza l'opposizione 17 agosto 2007 è irricevibile e il decreto di
accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster