10.2007.355
Tagliare un albero di noce danneggiando così una proprietà altrui
5 marzo 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.355
Data decisione, Autorità:
05.03.2008, PRPEN
Titolo:
Tagliare un albero di noce danneggiando così una proprietà altrui
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.355
DA
2685/2007
Bellinzona
5
marzo 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di danneggiamento,
per
avere, a __________, zona denominata __________, in data __________, tagliando
un albero di noce, danneggiato una cosa di proprietà di CIVI 1 (ora CIVI 1);
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 2685/2007 di data 27 agosto 2007 del che propone la
condanna dell'accusato:
1. Alla pena
pecuniaria di fr. 1'200.00 (milleduecento), corrispondente a 20
(venti) aliquote da fr.
60.00 (sessanta).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato
pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due)
giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese
giudiziarie di
fr. 50.00.
5.
La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente
natura.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 29 agosto 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 5 marzo 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente e la
parte civile signor CIVI 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la
parte civile;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto
di accusa a suo carico.
2.
Trattasi
di un reato di poca entità?
3.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 106, 144 cpv. 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di danneggiamento (reato di poca entità) per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2685/2007 del 27 agosto 2007.
condanna ACCU
1.
1.
alla
multa di fr. 200.- (duecento);
1.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
dà atto che
nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro
civile per eventuali pretese di corrispondente natura.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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