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Decisione

10.2007.356

Utilizzare prestazioni di trasporto fraudolentemente

9 maggio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti __________ il __________;

reato previsto dall’art. 51 LTP

in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;

perseguita con decreto d’accusa del 22 agosto

2007 n. 2646/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.-, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 1.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile FFS dell'importo di fr. 120.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1

lett. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 29 agosto 2007;

indetto il dibattimento 9 maggio 2008, al

quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore mentre il Procuratore

pubblico con lettera 10 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale il proscioglimento e in via subordinata l’applicazione dell’art.

52.

CP viste le particolarità del caso; postula il rinvio della parte civile al

competente foro civile per le sue pretese;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 120.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 52 CP; 51 LTP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per avere negligentemente omesso

di procurarsi un valido titolo di trasporto utilizzando il __________ sul

tratto __________ un veicolo delleCIVI 1 sul quale avrebbe dovuto obliterare il

biglietto.

manda ACCU 1

esente da pena.

prescinde dal prelevare tasse e spese di

giustizia.

condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 120.- come risarcimento.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

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Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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