10.2007.356
Utilizzare prestazioni di trasporto fraudolentemente
9 maggio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.356
Data decisione, Autorità:
09.05.2008, PRPEN
Titolo:
Utilizzare prestazioni di trasporto fraudolentemente
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
art. 51 LTP
Incarto
n.
10.2007.356
DA
2646/2007
Bellinzona
9
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara
Friedli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: Avv. DI 1)
prevenuta colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico,
per avere,
sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento,
fraudolentemente ottenuto delle prestazioni di trasporto sul tratto __________,
nella fattispecie ai danni delle CIVI 1;
Fatti
avvenuti __________ il __________;
reato previsto dall’art. 51 LTP
in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;
perseguita con decreto d’accusa del 22 agosto
2007 n. 2646/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 1.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile FFS dell'importo di fr. 120.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1
lett. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 agosto 2007;
indetto il dibattimento 9 maggio 2008, al
quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore mentre il Procuratore
pubblico con lettera 10 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento e in via subordinata l’applicazione dell’art.
52.
CP viste le particolarità del caso; postula il rinvio della parte civile al
competente foro civile per le sue pretese;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 120.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 52 CP; 51 LTP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per avere negligentemente omesso
di procurarsi un valido titolo di trasporto utilizzando il __________ sul
tratto __________ un veicolo delleCIVI 1 sul quale avrebbe dovuto obliterare il
biglietto.
manda ACCU 1
esente da pena.
prescinde dal prelevare tasse e spese di
giustizia.
condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 120.- come risarcimento.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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