10.2007.365
Non ottemperare alle diffide dell'Ufficio esecuzione e fallimenti
9 gennaio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.365
Data decisione, Autorità:
09.01.2008, PRPEN
Titolo:
Non ottemperare alle diffide dell'Ufficio esecuzione e fallimenti
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.365
DA
2712/2007
Bellinzona
9
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la
segretaria Francesca Ferrara per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di disobbedienza a decisioni
dell'autorità,
per non aver ottemperato alle
diffide 11 maggio, 25 maggio, 4 giugno e per e-mail del 6 giugno 2007
dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, con le quali gli veniva
fatto ordine, sotto comminatoria dell'art. 292 CPS, di inoltrare le
informazioni e i documenti da loro richiesti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292
CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 27 agosto
Fatti
2007 n. 2712/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che in vaso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 11 settembre 2007
dall’accusata;
indetto il dibattimento 9 gennaio 2008,
al quale l’accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 13 novembre
2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d’accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 292 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
disobbedienza a decisioni
dell'autorità, art. 292 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2712/2007 del 27 agosto
2007;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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