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Decisione

10.2007.365

Non ottemperare alle diffide dell'Ufficio esecuzione e fallimenti

9 gennaio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 2712/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l’avvertenza che in vaso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 11 settembre 2007

dall’accusata;

indetto il dibattimento 9 gennaio 2008,

al quale l’accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 13 novembre

2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d’accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 292 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

disobbedienza a decisioni

dell'autorità, art. 292 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2712/2007 del 27 agosto

2007;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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