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Decisione

10.2007.367

Sottrarre a terze persone una carta Postfinance per procurarsi un indebito profitto

24 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 2754/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 900.- (novecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 90.-

(novanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.-

(quattrocento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 500.-- a valere quale risarcimento.

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--

(cento).

ed inoltre la condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente dall’accusato in data 10 settembre 2007;

indetto il dibattimento 24 marzo 2009, al

quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, avv.; il Procuratore

pubblico con lettera 11 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il teste, il quale avvertito

della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124,

125.

e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP,

giura;

il difensore, il quale chiede

il proscioglimento del proprio assistito, in via subordinata che trovi

applicazione per l’accusa di reato ex art. 147 CP l’art. 13 CP. Infine il

difensore postula siano assegnate ripetibili;

per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

abuso di un impianto per

l'elaborazione di dati, per avere, il 5 febbraio 2007, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, utilizzando la carta

Postfinance precedentemente sottratta alla CIVI 1 ed utilizzandola, senza

essere autorizzato, per effettuare rifornimento di carburante presso il

distributore automatico Shell per un valore complessivo di fr. 500.-, ossia

servendosi in modo abusivo, rispettivamente indebito di dati, influito su un

processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e

provocato, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di

attivi a danno di altri?

1.2

furto di poca entità, per avere, nel corso del 2007, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, impadronendosi della carta

Postfinance appartenente alla CIVI 1, appropriatosi di una cosa mobile altrui

del valore inferiore a fr. 300.-?

2.

Può

trovare applicazione l’art. 13 CP (errore sui fatti) per quanto sub

1.1

?

3.

In caso di condanna quale deve

essere la pena?

4.

. Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

5.

Devono essere concesse

ripetibili e se sì in quale misura?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1.1

e 1.2., come segue ai quesiti posti sub 5. e 6.; decaduti gli

altri quesiti;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di abuso di un

impianto per l'elaborazione di dati e di furto di poca entità;

assegna le tasse e le spese allo

Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 1'200.— (milleduecento) a titolo di

ripetibili;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 20.-- testi

fr. 220.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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