10.2007.377
Opposizione tardiva
27 marzo 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.377
Data decisione, Autorità:
27.03.2008, PRPEN
Titolo:
Opposizione tardiva
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
Incarto
n.
10.2007.377
DA
2827/2007
Bellinzona
27
marzo 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1 ,
siccome
ritenuto
colpevole di danneggiamento;
Fatti
avvenuti il __________ a __________;
reato
previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 2827/2007 di data 30 agosto 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento) corrispondente a 20 (venti)
aliquote da fr. 30.- (trenta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
Considerandi
2.
(due) anni.
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due).
3.
Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile.
4.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.-.
vista l'opposizione
interposta in data 18 settembre 2007 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile
hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta
contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo
domicilio di __________ il 30 agosto 2007;
che
tale atto è stato notificato il 31 agosto 2007 (cfr. verifica postale);
che
di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 17 settembre
2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;
che
l’opposizione interposta da ACCU 1, inoltrata unicamente in data 18 settembre
2007.
(cfr. busta di spedizione), risulta pertanto tardiva;
che
di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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