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Decisione

10.2007.377

Opposizione tardiva

27 marzo 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il __________ a __________;

reato

previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 2827/2007 di data 30 agosto 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento) corrispondente a 20 (venti)

aliquote da fr. 30.- (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

Considerandi

2.

(due) anni.

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due).

3.

Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile.

4.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.-.

vista l'opposizione

interposta in data 18 settembre 2007 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile

hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta

contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che

il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo

domicilio di __________ il 30 agosto 2007;

che

tale atto è stato notificato il 31 agosto 2007 (cfr. verifica postale);

che

di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 17 settembre

2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

che

l’opposizione interposta da ACCU 1, inoltrata unicamente in data 18 settembre

2007.

(cfr. busta di spedizione), risulta pertanto tardiva;

che

di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge

che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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