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Decisione

10.2007.379

Telefonare e inviare SMS importunando e inquitando terze persone

3 aprile 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

(cinquanta).

3.

La condanna non verrà iscritta a casellario

giudiziale.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 24 settembre 2007;

indetto il dibattimento 3 aprile 2008, al

quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore __________;

il Procuratore pubblico con

lettera 16 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito; in via subordinata, ovvero nell’ipotesi

di condanna, la rateizzazione della multa;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni, per avere, a __________,

__________ e altre località, nel corso del corrente anno fino al 17.4.2007,

chiamandolo ripetutamente oppure inviandogli messaggi SMS allo scopo di

importunare o inquietare CIVI 1, utilizzato abusivamente un impianto di

telecomunicazione?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, decaduto il quesito posto sub 2 e come segue al quesito posto sub

3;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di abuso di

impianti di telecomunicazioni;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: La

Segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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