10.2007.379
Telefonare e inviare SMS importunando e inquitando terze persone
3 aprile 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.379
Data decisione, Autorità:
03.04.2008, PRPEN
Titolo:
Telefonare e inviare SMS importunando e inquitando terze persone
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
art. 179 let. septies CPS
Incarto
n.
10.2007.379
DA
2922/2007
Bellinzona
3
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Giovanna Tamò in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di abuso di
impianti di telecomunicazioni,
per
avere, a __________, __________ e altre località, nel corso del corrente anno
fino al 17.4.2007, chiamandolo ripetutamente oppure inviandogli messaggi SMS
allo scopo di importunare o inquietare CIVI 1, utilizzato abusivamente un
impianto di telecomunicazione;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art.
179septies CP;
perseguito con decreto d’accusa del 10
settembre 2007 n. 2922/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
3.
La condanna non verrà iscritta a casellario
giudiziale.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 24 settembre 2007;
indetto il dibattimento 3 aprile 2008, al
quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore __________;
il Procuratore pubblico con
lettera 16 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del proprio assistito; in via subordinata, ovvero nell’ipotesi
di condanna, la rateizzazione della multa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni, per avere, a __________,
__________ e altre località, nel corso del corrente anno fino al 17.4.2007,
chiamandolo ripetutamente oppure inviandogli messaggi SMS allo scopo di
importunare o inquietare CIVI 1, utilizzato abusivamente un impianto di
telecomunicazione?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, decaduto il quesito posto sub 2 e come segue al quesito posto sub
3;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di abuso di
impianti di telecomunicazioni;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: La
Segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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