10.2007.380
Condurre un'autovettura essendo in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.12 - max 1.37 gr/oo)
8 aprile 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.380
Data decisione, Autorità:
08.04.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura essendo in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.12 - max 1.37 gr/oo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.380
DA
2772/2007
Bellinzona
8
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Porsche targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.12 - max. 1.37 grammi per mille);
fatti avvenuti a Lugano il 7 maggio 2007;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 3 settembre
Fatti
2007 n. 2772/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 1'160.00 cadauna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 11'600.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS.
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
3'000.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 21 settembre 2007;
indetto il dibattimento 8 aprile 2008, al
quale è comparso l’accusato, assistito dall’avv. DI 1; il Procuratore pubblico
con lettera 10 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti, ma spiega come l’opposizione sia stata fatta unicamente per
la quantificazione della pena, derivante da un evidente errore dell’accusa
nella calcolazione dell’aliquota.
Egli chiede che la pena venga
limitata ad una multa, atteso che l’accusato non ha precedenti; in via
subordinata, inc aso di condanna a pena pecuniaira, si postula che la multa e
l’importo delle aliquote venga ridotto rispetto al DAC e proporzionato alle
effettive entrate dell’accusato.
Infine, in considerazione del
fatto che l’opposizione e il presente dibattimento sono dovuti ad un palese
errore nel DAC, si chiede che vengano assegnate ripetibili all’accusato;
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di guida
in stato di inattitudine, per aver condotto, a Lugano il 7 maggio 2007,
l'autovettura Porsche targata __________ essendo in stato di ubriachezza
(alcolemia: min. 1.12 - max. 1.37 grammi per mille)?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Devono essere assegnate
ripetibili e se sì in quale misura?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 3, come segue ai quesiti posti sub 2 e 4;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr), per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2772/2007 del 3 settembre 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr.
1'300.-- (milletrecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi
fr. 500.-- (cinquecento);
carica allo Stato fr.
500.
— (cinquecento) di ripetibili a favore di ACCU 1, poiché l’opposizione è
dovuta unicamente ad un errore nella commisurazione della pena nel decreto
d’accusa;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (80773),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'500.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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