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Decisione

10.2007.380

Condurre un'autovettura essendo in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.12 - max 1.37 gr/oo)

8 aprile 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 2772/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 1'160.00 cadauna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 11'600.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

3'000.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 21 settembre 2007;

indetto il dibattimento 8 aprile 2008, al

quale è comparso l’accusato, assistito dall’avv. DI 1; il Procuratore pubblico

con lettera 10 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non

contesta i fatti, ma spiega come l’opposizione sia stata fatta unicamente per

la quantificazione della pena, derivante da un evidente errore dell’accusa

nella calcolazione dell’aliquota.

Egli chiede che la pena venga

limitata ad una multa, atteso che l’accusato non ha precedenti; in via

subordinata, inc aso di condanna a pena pecuniaira, si postula che la multa e

l’importo delle aliquote venga ridotto rispetto al DAC e proporzionato alle

effettive entrate dell’accusato.

Infine, in considerazione del

fatto che l’opposizione e il presente dibattimento sono dovuti ad un palese

errore nel DAC, si chiede che vengano assegnate ripetibili all’accusato;

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di guida

in stato di inattitudine, per aver condotto, a Lugano il 7 maggio 2007,

l'autovettura Porsche targata __________ essendo in stato di ubriachezza

(alcolemia: min. 1.12 - max. 1.37 grammi per mille)?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Devono essere assegnate

ripetibili e se sì in quale misura?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3, come segue ai quesiti posti sub 2 e 4;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr), per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2772/2007 del 3 settembre 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr.

1'300.-- (milletrecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi

fr. 500.-- (cinquecento);

carica allo Stato fr.

500.

— (cinquecento) di ripetibili a favore di ACCU 1, poiché l’opposizione è

dovuta unicamente ad un errore nella commisurazione della pena nel decreto

d’accusa;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di

richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (80773),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'500.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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