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Decisione

10.2007.382

Redigere e affiggere ovunque manifesti pubblicitarii con frasi satiriche con evidenti riferimenti a persone del luogo

13 febbraio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.-- (quarantacinque), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-- (duecento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 20 settembre 2007 dall'accusata;

indetto il dibattimento 13 febbraio 2008,

al quale è comparsa l’accusata personalmente mentre il Procuratore pubblico con

lettera 17 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 173 CP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 2930/2007 del 10 settembre 2007.

condanna __________

1.

alla pena pecuniaria di 5

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

150.

- (centocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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