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Decisione

10.2007.384

Guidare l'autovettura in stato di inattitudine (min. 1.02 - max 1.30)

16 aprile 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa del 17 settembre 2007 n. 3022/2007 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 90.-, corrispondenti

a complessivi fr. 8'100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 giorni (art. 34 e 36 CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.-.

4.

Si ripristina l'esecuzione della pena detentiva di 4 mesi e 20 giorni

dipendente dalla liberazione condizionale del 23.03.2007 del GIAP per la

condanna emessa nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Mendrisio il

23.03.2007

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 settembre 2007;

indetto il

dibattimento 16 aprile 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente,

mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 gennaio 2008 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato il quale non contesta i fatti, chiede tuttavia che la pena

tenga conto della sua situazione finanziaria, ritenuto che vive della sola AI,

e postula di non dover ritornare in prigione per fatti che appartengono al

passato e che nulla hanno a che vedere con l’infrazione in esame, che è da ricondurre

al fatto di avere eccezionalmente riportato a casa un amico ubriaco con il

veicolo senza rendersi conto che anche egli aveva bevuto troppo (rileva fra

l’altro che non guida praticamente più e che non possiede alcun veicolo a

motore, come pure la moglie);

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti

descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e

sulle spese.

3.

Se

deve essere ripristinata l’esecuzione della pena detentiva di 4 mesi e 20

giorni dipendente dalla liberazione condizionale del 23 marzo 2007 del GIAP per

la condanna emessa nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________

il __________.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3022/2007 del 17 settembre 2007.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per

un totale di fr. 1’800.- (milleottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla

multa di fr. 1’000.- (mille);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

non

ripristina l’esecuzione della pena detentiva di 4 mesi e

20.

giorni dipendente dalla liberazione condizionale del 23 marzo 2007 del GIAP

per la condanna emessa nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________

il __________.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1’000.-- multa

fr.

200.

-- tassa di giustizia

fr.

300.

-- spese giudiziarie

fr. 1’500.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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