Lexipedia

Decisione

10.2007.385

Comunicare ad una terza persona fatti ch possono incolpare o rendere sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione

18 febbraio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti __________ a __________;

reato previsto

dall’art. 173 CP;

perseguita con

decreto d’accusa n. 2916/2007 di data 7 settembre 2007 della che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 600.00 (seicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote

da fr. 60.00 (sessanta).

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 24 settembre 2007 dall'accusata;

indetto il

dibattimento in data 18 febbraio 2008, al quale sono comparsi l’accusata

personalmente ed il di lei difensore;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusata;

sentita la

teste, la quale, in buona sostanza, ha riferito di avere sentito tutta la

discussione avvenuta tra l’accusata e la di lei suocera, durante la quale mai

ed in nessun modo è stato fatto riferimento alla parte lesa;

sentito il

difensore, il quale rileva anzitutto come la data dei fatti riportata nel

decreto d’accusa non combaci con quella emersa dagli interrogatori svolti ed

accertata durante l’struttoria, postulando in conclusione il proscioglimento

dell’accusata, anche in applicazione del principio in dubio pro reo;

sentita da

ultima l'accusata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È

l’accusata autrice colpevole di diffamazione?

2.

In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al quesito n. 1,

quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale

pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

4.

A chi

vanno poste a carico le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

artt. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente

ai quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

dal

reato di diffamazione, ex art. 173 CP, per i fatti indicati nel decreto

di accusa n. 2916/2007 del 7 settembre 2007;

carica le

spese allo Stato;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distina

spese a carico dello Stato

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster