10.2007.385
Comunicare ad una terza persona fatti ch possono incolpare o rendere sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione
18 febbraio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.385
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, PRPEN
Titolo:
Comunicare ad una terza persona fatti ch possono incolpare o rendere sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.385
DA
2916/2007
Bellinzona
18
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta
colpevole di diffamazione,
per
avere, in data __________, a __________, comunicando con un terzo, incolpata o
resa sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano
nuocere alla riputazione di lei e meglio gridando in presenza di __________ e __________
le seguenti affermazioni su __________ : “ho le prove che picchia in modo
assurdo i suoi figli… ho le prove che è stata lei a rompere il femore a suo
figlio.. è un metro e 55 di lazzaronismo e ignoranza....ho le prove che lo
psicologo delle sue figlie asserisce che spaventa i figli dicendo loro che
arriva l’anima della bisnonna a trovarli la notte”;
Fatti
avvenuti __________ a __________;
reato previsto
dall’art. 173 CP;
perseguita con
decreto d’accusa n. 2916/2007 di data 7 settembre 2007 della che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 600.00 (seicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote
da fr. 60.00 (sessanta).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese
giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 24 settembre 2007 dall'accusata;
indetto il
dibattimento in data 18 febbraio 2008, al quale sono comparsi l’accusata
personalmente ed il di lei difensore;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata;
sentita la
teste, la quale, in buona sostanza, ha riferito di avere sentito tutta la
discussione avvenuta tra l’accusata e la di lei suocera, durante la quale mai
ed in nessun modo è stato fatto riferimento alla parte lesa;
sentito il
difensore, il quale rileva anzitutto come la data dei fatti riportata nel
decreto d’accusa non combaci con quella emersa dagli interrogatori svolti ed
accertata durante l’struttoria, postulando in conclusione il proscioglimento
dell’accusata, anche in applicazione del principio in dubio pro reo;
sentita da
ultima l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È
l’accusata autrice colpevole di diffamazione?
2.
In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al quesito n. 1,
quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale
pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?
4.
A chi
vanno poste a carico le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente
ai quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dal
reato di diffamazione, ex art. 173 CP, per i fatti indicati nel decreto
di accusa n. 2916/2007 del 7 settembre 2007;
carica le
spese allo Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distina
spese a carico dello Stato
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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