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Decisione

10.2007.386

Accettare in dono un oggetto sapendo che era stato ottenuto mediante un reato contro il patrimonio

13 febbraio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 10 settembre 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 100.00

(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr.

100.00

a titolo di risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.00 e delle spese giudiziarie

di fr. 25.00.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 21 settembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 11 febbraio 2008,

al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 160 cifra 1, 172ter

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole di

ricettazione, per i fatti descritti nel decreto d’accusa 10 settembre 2007 n.

2921/2007?

2.

In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

Devono essere riconosciute le pretese civili?

4.

A chi vanno caricate le tasse e le spese?

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

ricettazione, art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 2921/2007 del 10 settembre 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 100.00

(cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

al versamento alla parte civile

CIVI 1, , dell’importo di fr. 100.00 (cento) a titolo di risarcimento;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.00;

le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio permessi e passaporti,

Bellinzona

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 0.00 testi

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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