10.2007.389
Colpire una persona al volto con una sberla e procurarle una perforazione timpanica
14 aprile 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.389
Data decisione, Autorità:
14.04.2008, PRPEN
Titolo:
Colpire una persona al volto con una sberla e procurarle una perforazione timpanica
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.389
DA
2873/2007
Bellinzona
14
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di lesioni semplici,
per
avere, a __________ in data __________, colpito con una sberla al volto CIVI 1
provocandole le lesioni all'orecchio sinistro, in particolare una perforazione
timpanica, così come attestate dai certificati medici __________, __________ e __________
del Dr. med. __________, agli atti;
Fatti
avvenuti il __________ a __________;
reato
previsto dall'art. 123 cifra 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 2873/2007 di data 10 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 2'250.-- (duemiladuecentocinquanta), corrispondente a 75
(settantacinque) aliquote da fr. 30.-- (trenta).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4
(quattro).
3.
Si
rinvia la parte civile CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di
natura civile.
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 25 settembre 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 14 aprile 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad inervenire;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
dato atto che
la fattispecie, in applicazione dell’art. 205 CPP, potrebbe rivestire un carattere
giuridico diverso;
sentito il
teste, il quale conferma la versione fornita dall’accusato ed in particolare l’inspiegabile
aggressività manifestata dalla parte civile nei confronti dell’accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È
l’accusato autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________ in
data __________, colpito con una sberla al volto CIVI 1 provocandole le lesioni
all'orecchio sinistro, in particolare una perforazione timpanica?
2.
È
l’accusato autore colpevole di vie di fatto, per avere, a __________ in data __________,
colpito con una sberla al volto CIVI 1 cagionandole un danno al corpo o alla
salute?
3.
In
caso di risposta affermativa ai quesiti 1 o 2, dev’essere condannato e, se sì,
a quale pena?
4.
In
caso di condanna, può beneficiare della sospensione condizionale della pena e,
se sì, per quale periodo di prova?
5.
Deve
essere confermato il rinvio della parte civile al foro civile?
6.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 123, 126 e 177 cpv. 3 CP; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente
ai quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dall’accusa di lesioni
semplici, ex art. 123 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 2873/2007 del 10 settembre 2007;
non
condanna ACCU 1
per il reato di vie di fatto, ex
art. 126 CP, per gli eventi compiuti nelle circostanze descritte nel decreto
d’accusa e lo manda esente da pena, secondo l’art. 177 cpv. 3 CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico dello Stato:
fr.
150.
-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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