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Decisione

10.2007.39

Opposizione tardiva al decreto d'accusa

19 gennaio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 22 novembre 2006 a __________;

reato

previsto dall' art. 23 cpv. 1 LDDS;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 4658/2006 di data 11 dicembre 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare.

Considerandi

2.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla

pretura

penale di Bellinzona __________.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudizarie

di

fr. 200.--.

vista l'opposizione

interposta in data 11 gennaio 2007 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni

dall’intimazione;

che

il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto

in data 11 dicembre 2006 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che

l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non era stata

ritirata, l'ha ritornata al mittente il 22 dicembre 2006 (cfr. ibidem), il

quale in data 2 gennaio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia

del decreto di accusa, munita dell’apposito timbro (cfr. busta di intimazione);

che

per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata

si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il

settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che

in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione è scaduto al più

tardi l’8 gennaio 2007 essendo i due giorni precedenti festivi;

che

pertanto l'opposizione, inoltrata in data 11 gennaio 2007 (cfr. timbro sulla

busta), è tardiva;

che

nulla muta al riguardo il contenuto di tale scritto inoltrato dall’accusato;

che

di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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