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Decisione

10.2007.391

Fornire informazioni false per ottenere da parte dell'ufficio competente l'autorizzazione per la gestione di un esercizio pubblico; appropriarsi di due autovetture appartenenti ad una SA di cui si è A

3 dicembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

N. telaio __________ sequestrata dalla Polizia il 14.11.2003?

7. Deve essere confermato il

rinvio al foro civile per ogni ulteriore pretesa di tale natura della parte

civile?

8. Deve essere confermato il

dissequestro di tutti i dipinti, quadri e le suppellettile di cui al verbale di

sequestrato 14.11.2003 della Polizia cantonale. La presa in consegna dovrà

avvenire previa comunicazione all’UEF di __________ per quanto eventualmente di

loro competenza.

9. Deve essere disposta la revoca

dei sequestri dei conti intestati a ACCU 1 presso il Credit Suisse di __________?

10. Devono

essere riconosciute le ripetibili di fr. 5'000.-- richieste dalla parte civile?

11. A

chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 138 cpv. 1 e 253 CP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3140/2007 del 25 settembre

2007.

Condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.--(trenta), per un totale di fr. 900.--

(novecento); pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli dal Ministero

Pubblico in data 22.7.2002 con decreto DA. 2002.1698.

§. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

alla multa di fr.

500.

--(cinquecento);

§. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento della metà

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'250.--.

Assegna alla

parte civile fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

Rinvia la

parte civile al foro civile per ogni altra pretesa di tale natura.

Conferma la

confisca e la restituzione alla parte civile CIVI 1 della vettura

RENAULT

__________, __________ sequestrata dalla Polizia

il

14.11.2003

Conferma il

dissequestro di tutti i dipinti, quadri e le supellettile di cui al verbale di

sequestrato 14.11.2003 della Polizia cantonale. La presa in consegna dovrà

avvenire previa comunicazione all’UEF di __________ per quanto eventualmente

di

loro competenza.

Viene pure

disposta la revoca dei sequestri dei conti intestati a ACCU 1 presso il

Credit

Suisse di __________.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Ufficio reperti.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. 25 testi

fr. 1'125.-- totale

a carico dello Stato,

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. 25 testi

fr. 625.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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