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Decisione

10.2007.392

Favorire il soggiorno illegale; ospitare illegalmente terze persone al proprio domicilio sapendo che spacciano cocaina; consumo personale di stupefacenti; viaggiare su mezzi pubblici senza il titolo d

26 maggio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 19 cifra 2, 19a LStup, 51 cpv. 1 LTP;

richiamati gli art. 25 e 46 cpv. 1 CP;

perseguito con

decreto d’accusa n. 3132/2007 di data 27 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 3'560.00 corrispondente a 90 aliquote da fr. 40.00,

dedotta 1 aliquota per 1 giorno di carcere preventivo sofferto con l'avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena

detentiva di 89 giorni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni.

3.

Al

versamento alla parte civile CIVI 1, __________ dell'importo di fr. 200.00 a

titolo di risarcimento.

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 100.00.

5.

Alla

revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75

giorni, decretata nei suoi confronti dal MP di Lugano il 16.02.2006.

6.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 1 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto il

dibattimento in data 26 maggio 2008, al quale è comparso personalmente

l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico,

con lettera 7 aprile 2009, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chide il proscioglimento dell’accusato dai capi di

imputazione n. 1 e 2 del decreto d’accusa; in ogni caso chiede una riduzione

della pena pecuniaria e se del caso la condanna ai lavori di pubblica utilità;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È

ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri/ Legge

stranieri (aiuto al soggiorno illegale);

1.2

complicità

in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;

1.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti;

1.4

Ripetuta

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per

i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena e se la stessa deve

essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

3.

Deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 75 giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di

Lugano il 16 febbraio 2006?

4.

Deve

essere confermato il versamento di fr. 200.-- a favore della parte civile a

titolo di risarcimento?

5.

A

chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 23 cpv. 1 LDDS, 19 cifra 2, 19a LS, 51 cpv. 1 LTP; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale), complicità in

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3132/2007

del 27 settembre 2007.

Condanna ACCU

1.

1.

Al

lavoro di pubblica utilità di 236 (duecentotrentasei) ore da effettuare,

già dedotto un giorno di carcere preventivo sofferto.

§ L’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliere di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva.

2.

Al

versamento alla parte civile CIVI 1 , __________ di fr. 200.—a titolo di

risarcimento.

3.

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

Non

revoca il beneficio della condizionale concesso alla

pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni, decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico di Lugano il 16.02.2006 (art. 46 cvp. 1 CP),

ma ne prolunga il periodo di prova di due anni.

Comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

dei permessi, Bellinzona

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- tassa

di giustizia

fr. 200.-- spese

giudiziarie

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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