10.2007.392
Favorire il soggiorno illegale; ospitare illegalmente terze persone al proprio domicilio sapendo che spacciano cocaina; consumo personale di stupefacenti; viaggiare su mezzi pubblici senza il titolo d
26 maggio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.392
Data decisione, Autorità:
26.05.2008, PRPEN
Titolo:
Favorire il soggiorno illegale; ospitare illegalmente terze persone al proprio domicilio sapendo che spacciano cocaina; consumo personale di stupefacenti; viaggiare su mezzi pubblici senza il titolo di trasporto
CONSUMO DI STUPEFACENTI
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 51 cpv. 1 LTP
Incarto
n.
10.2007.392
DA
3132/2007
Bellinzona
26
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di 1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale),
per
avere, a Lugano nel periodo gennaio 2007 / 23 aprile 2007, favorito il
soggiorno illegale di __________, privo di certificati validi di
legittimazione, ospitandolo presso la sua abitazione;
2. complicità
in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio per avere,
senza essere autorizzato, a Lugano, nel periodo gennaio 2007 / 23 aprile 2007,
ospitato illegalmente presso il suo domicilio __________, consapevole del fatto
che trafficasse cocaina quantificata in almeno 220 grammi;
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzato, a Lugano ed in altre località non meglio
indicate, nel periodo dicembre 2006 / 23 aprile 2007, consumato personalmente
almeno 5 grammi di cocaina e 150 grammi di marijuana;
4. ripetuta
contravvenzione alla LF sul trasporto,
per
avere viaggiato utilizzando di mezzi della CIVI 1, senza essere titolare di un
valido titolo di trasporto, e meglio:
4.1 in data
21.02.2007 sulla linea numero 3 in direzione Centro;
4.2 in data
21.06.2007 sulla linea numero 3 in direzione Capolinea;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 19 cifra 2, 19a LStup, 51 cpv. 1 LTP;
richiamati gli art. 25 e 46 cpv. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3132/2007 di data 27 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 3'560.00 corrispondente a 90 aliquote da fr. 40.00,
dedotta 1 aliquota per 1 giorno di carcere preventivo sofferto con l'avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di 89 giorni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni.
3.
Al
versamento alla parte civile CIVI 1, __________ dell'importo di fr. 200.00 a
titolo di risarcimento.
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di
fr. 100.00.
5.
Alla
revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75
giorni, decretata nei suoi confronti dal MP di Lugano il 16.02.2006.
6.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 1 ottobre 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento in data 26 maggio 2008, al quale è comparso personalmente
l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico,
con lettera 7 aprile 2009, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chide il proscioglimento dell’accusato dai capi di
imputazione n. 1 e 2 del decreto d’accusa; in ogni caso chiede una riduzione
della pena pecuniaria e se del caso la condanna ai lavori di pubblica utilità;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È
ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri/ Legge
stranieri (aiuto al soggiorno illegale);
1.2
complicità
in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;
1.3
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti;
1.4
Ripetuta
contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico
per
i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena e se la stessa deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale?
3.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 75 giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di
Lugano il 16 febbraio 2006?
4.
Deve
essere confermato il versamento di fr. 200.-- a favore della parte civile a
titolo di risarcimento?
5.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 23 cpv. 1 LDDS, 19 cifra 2, 19a LS, 51 cpv. 1 LTP; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale), complicità in
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3132/2007
del 27 settembre 2007.
Condanna ACCU
1.
1.
Al
lavoro di pubblica utilità di 236 (duecentotrentasei) ore da effettuare,
già dedotto un giorno di carcere preventivo sofferto.
§ L’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliere di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva.
2.
Al
versamento alla parte civile CIVI 1 , __________ di fr. 200.—a titolo di
risarcimento.
3.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.
Non
revoca il beneficio della condizionale concesso alla
pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni, decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico di Lugano il 16.02.2006 (art. 46 cvp. 1 CP),
ma ne prolunga il periodo di prova di due anni.
Comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
dei permessi, Bellinzona
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- tassa
di giustizia
fr. 200.-- spese
giudiziarie
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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