10.2007.393
Corridore infastidito e intimorito da un cane privo di guinzaglio e che si presenta davanti alla proprietaria dell'animale munito di coltello. Non costituisce minaccia poichè non è stato incusso spave
28 aprile 2008Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.393
Data decisione, Autorità:
28.04.2008, PRPEN
Titolo:
Corridore infastidito e intimorito da un cane privo di guinzaglio e che si presenta davanti alla proprietaria dell'animale munito di coltello. Non costituisce minaccia poichè non è stato incusso spavento nella parte lesa
ANIMALI
COLTELLO
MINACCIA
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2007.393
DA
3123/2007
Bellinzona
28
aprile 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di minaccia,
per avere, in data __________,
a __________, usando grave minaccia incusso timore o spavento a LESA 1, e
meglio avvicinandosi alla donna, irato e mostrando un coltello previamente
prelevato dalla cucina asserendo che la prossima volta avrebbe ucciso il suo
cane;
fatti avvenuti il __________ a __________;
reato previsto dall'art. 180 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3123/2007
Fatti
di data 24 settembre 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 5'000.00 (cinquemila), corrispondente a 20
(venti) aliquote da fr. 250.00 (duecentocinquanta).
Considerandi
2.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni.
3.
Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituta con una pena detentiva di 3 giorni.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle
spese giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).
5.
Ordina la confisca di un coltello da cucina in inox di marca Ikea
stainless con manico in plastica nera.
6.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 1 ottobre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 28 aprile
2008, al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo
patrocinatore, mentre la Sostituto Procuratore Pubblico ha comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo la conferma
del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale pena deve essere
posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo
di prova?
4.
Deve essere ordinata la
confisca del coltello da cucina in inox di marca Ikea stainless con manico in
plastica nera?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che in data 30 aprile 2007 la AINQ
1.
ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso, chiedendo contestualmente
la motivazione scritta della sentenza;
considerato in fatto ed in diritto
1.
Secondo l’articolo 180
CP “chiunque usando grave minaccia incute spavento o timore a una persona è
punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una
pena pecuniaria”. L’infrazione consiste quindi nel provocare spavento
(Schrecken) tramite intimidazioni suscettibili di far paura al destinatario,
siccome prospettano la sopravvenienza di un evento grave, la cui realizzazione
dipende (evidentemente) dall’autore.
La minaccia (ai sensi di legge)
per essere punibile occorre però che sia di una certa portata: deve, in
effetti, essere distinta dai cosiddetto “avvertimento”, che consiste in
un’affermazione più moderata oppure in una dichiarazione riferita ad un
pregiudizio che l’autore non è (in maniera riconoscibile) in grado di
realizzare. La minaccia, indica lo stesso tenore
letterale del codice, deve essere “grave”, ossia di natura oggettivamente tale
da incutere paura nella vittima. Ciò significa che la stessa non deve unicamente
essere valutata in funzione della sensibilità del destinatario, ma (anche) secondo
criteri generali e l’insieme delle circostanze. Non basta una qualsiasi
azione per realizzare i presupposti di cui all’art. 180 CP e, se l’agire
dell’autore ha avuto un influsso tenue sulla vittima, “so liegt keine strafbare
Drohung”, bensì unicamente quella che si definisce una “straflose Warnung”. Il
reato di minaccia richiede infatti un comportamento qualificato e impone che
l’autore abbia agito contro un’altra persona adoperando “schweren Drohung” e
provocando nella sua psiche un particolare turbamento.
Per cui, per decidere se i
presupposti dell’art. 180 CP sono adempiuti, occorre in sostanza riferirsi al
caso concreto, al comportamento assunto dall’autore e alla reazione avuta dalla
vittima. Occorre per di più tenere conto delle modalità con cui l’azione è
stata messa in atto, in considerazione dell’effettivo pericolo prospettato alla
parte lesa.
2.
La Sostituto Procuratore pubblico ha proposto la condanna di ACCU 1 ad una pena pecuniaria di 20
aliquote giornaliere, siccome il __________ si sarebbe avvicinato alla querelante,
mostrandole un coltello e asserendo che avrebbe ucciso il suo cane. Una
proposta, che però, per i motivi che seguono, non è risultata suffragata dal
necessario fondamento probatorio.
L’istruttoria di causa e, in
particolare, le risultanze dibattimentali hanno infatti dimostrato che quanto
indicato dall’accusa non può essere ritenuto debitamente provato e che le
modalità d’esecuzione dell’azione da parte del ACCU 1, il bene giuridico da lui
toccato, gli effetti provocati nella vittima e la reazione di quest’ultima non
adempiono i requisiti dell’art. 180 CP.
Al processo l’accusato ha
nuovamente raccontato la vicenda del __________ ed ha fornito una descrizione
del fatti assolutamente credibile, lineare e coerente. La parte lesa non si è
invece presentata, nonostante un’espressa convocazione quale testimone. Questa
prova, ritenuta non essenziale ai fini di causa e che era stata chiesta dalla
difesa, è stata quindi dichiarata decaduta.
3.
I fatti che ci occupano
si sono consumati nel __________ di __________: un’area verde aperta al
pubblico all’interno della quale si trova anche l’edificio in cui l’accusato
aveva locato un appartamento. Quel giorno egli stava rientrando a casa al
termine di una lunga corsa, durata più di due ore.
La querelante passeggiava in
quel medesimo luogo con il suo cane, senza guinzaglio, nonostante l’obbligo
imposto dal Comune. Alla vista del corridore, l’animale lo ha inseguito e lo ha
raggiunto, saltellando, abbaiando e ponendogli il muso a stretto contatto con il
tallone e il ginocchio. L’accusato, che è un appassionato sportivo, che
percorre a corsa oltre 1’000 km all’anno, ha fortemente temuto che il cane lo
mordesse e mettesse in pericolo la sua (preziosa) incolumità fisica: ha di
conseguenza intimato alla padrona di chiamare a sé l’animale. A nulla è però
servito.
L’accusato si è quindi fermato,
come si fa di solito per scoraggiare i cani in questi casi. L’animale si è
allontanato e l’accusato ha ripreso a correre. Si è però subito visto ancora
raggiungere dalla bestia, di nuovo imperterrita a stretto contatto con le gambe
dello sportivo turista. Pure vano è stato un ulteriore monito da lui rivolto
alla proprietaria affinché tenesse a bada l’animale. L’accusato si è a questo
punto rifugiato in casa. Solo allora il cane è stato chiamato dalla padrona e
allacciato al guinzaglio.
4.
Spinto da un sentimento
di nervosismo, così come da lui dichiarato, provocato dalla stanchezza e
giustificato dal fatto che, la parte lesa, si è dimostrata assolutamente incurante
delle regole comunali che impongono di tenere i cani al guinzaglio e
considerato che, i cani liberi, possono mettere a repentaglio la sicurezza di
chi utilizza l’area pubblica correttamente per praticare dello sport, ACCU 1 è
ritornato sul luogo dei fatti (comunque vicino al luogo in cui soggiornava) con
l’intento di redarguire nuovamente la proprietaria dell’animale. Al
dibattimento l’accusato ha spiegato di avere preso con sé un coltello da
cucina, non per rivolgerlo contro la parte lesa, bensì per eventualmente
difendersi dal cane, tant’è che l’oggetto in questione (non suo, di marca Ikea
e prelevato dalla cucina dell’appartamento di vacanza) è sempre rimasto in
posizione verticale, lungo il suo fianco, senza che mai sia stato puntato
contro qualcuno. In questa occasione l’accusato si è limitato a ripetere alla
querelante che i cani devono essere tenuti al guinzaglio e che se la
proprietaria non avesse obbedito lui era pronto ad uccidere il cane. Ha
spiegato che non lo avrebbe comunque mai fatto e che la frase era sortita a
causa d’un impeto d’ira, di cui oggi si pente.
5.
Nella presente
fattispecie l’unico evento che potrebbe ipoteticamente essere penalmente
riprensibile è l’azione“di ritorno” dell’accusato, quando, dopo essersi
rifugiato in casa, è di nuovo uscito nel parco munito di un coltello da cucina.
Un gesto, questo, che era sicuramente inopportuno, in quanto la vicenda e la
discussione con la parte lesa erano già terminate.
Ora, a tal proposito, si deve
certamente dare atto che il comportamento assunto dal ACCU 1 non può essere
definito ammirevole o esemplare; esso non può comunque nemmeno essere
qualificato come una “minaccia” ai sensi normativi e ciò per i seguenti motivi:
- da
un punto di vista soggettivo l’accusato si trovava innanzitutto in una
condizione di particolare turbamento ed eccitazione, una sorta di
“Erregungszustand”, che impedisce oggi di ritenere che abbia concretamente
voluto evocare un grave pericolo alla vittima. Il gesto messo in atto dal
querelato, deve tutt’al più essere qualificato come una reazione di stizza,
che, seppure esagerata, non raggiunge la gravità pretesa dall’art. 180 CP. Al
dibattimento è infatti emerso che, con quel gesto, ACCU 1 non ha affatto inteso
ledere la sicurezza e la pace della parte lesa, ma voleva solo difendersi
dall’animale, ritenuto poi che il suo obbiettivo era unicamente quello di
conferire ancora con la proprietaria dell’animale, per preservare l’incolumità
di coloro che (con pieno diritto) si allenano nel parco, vanificata da chi non
rispetta le ordinanze comunali.
- da
un profilo oggettivo va invece osservato che né i modi, né gli epiteti
utilizzati da ACCU 1 erano oggettivamente suscettibili d’incutere grave
spavento alla parte lesa. Sulle parole utilizzate (ammesse dall’accusato e
nemmeno perfettamente comprese dalla vittima) va detto che il corridore si è
limitato ad affermare (alla proprietaria) che avrebbe ucciso il suo cane, senza
però fare nessun accenno alla persona fisica LESA 1 e senza che si possa
ritenere che abbia quindi intaccato la sua “innere Frieden”. Come sopra
accennato, la stessa parte lesa non ha nemmeno esattamente capito cosa abbia
detto il corridore, limitandosi a riferire alla Polizia di avere udito parole
tipo ‘ti uccido il cane’” e non proprio un’espressa minaccia di morte.
Agli atti di causa non vi è,
per di più, nessuna prova attestante che il coltello sia espressamente stato
mostrato o addirittura puntato alla parte lesa. Le versioni addotte dalle parti
sono in effetti su questo punto diametralmente opposte e occorre quindi
propendere per quella più a favore dell’accusato, ovvero che il coltello in
questione sia sempre rimasto in posizione verticale e lungo il suo fianco,
proprio come se l’avesse preso con sé per difendersi da eventuali ulteriori
attacchi del cane. Non si può quindi ritenere che la querelante abbia
effettivamente temuto per sé o per il suo animale.
Queste circostanze impongono
forzatamente di concludere che l’accusato non ha realmente mai prospettato alla
querelante un “künftiges Übel”, così come richiede la giurisprudenza (STF 106
IV 125), né in maniera diretta né in maniera indiretta.
6.
La consumazione del reato
di minaccia difetta per di più di un ulteriore elemento oggettivo: il risultato.
La reazione avuta da LESA 1,
stando alle affermazioni fatte
dall’accusato, non era comunque
quella di una persona particolarmente intimorita, tant’è che, anziché
dimostrarsi spaventata, difendersi, urlare o fuggire, stando alle dichiarazioni
dell’accusato, la donna ha avuto la forza e la prontezza di dichiarare “ti
faccio accusare” e “se ammazzi il mio cane io ammazzo te”. Un’espressa
dichiarazione di morte.
Sia quel che sia, il reato di
minaccia costituisce un “Erfolgsdelikt” e, agli atti, è comunque assente la
prova che la vittima abbia patito particolari conseguenze in relazione
all’agire dell’accusato. Nel suo (unico e stringato) interrogatorio, la parte
lesa non ha infatti speso una parola sul suo stato d’animo, su un suo eventuale
spavento o turbamento, così come neppure si è premurata d’informare
successivamente il Ministero Pubblico sulle conseguenze dell’agire del ACCU 1,
limitandosi a dichiarare “intendo sporgere denuncia nei confronti di ACCU 1”. E
lo ha fatto in maniera a tal punto stringata e laconica che sarebbe lecito chiedersi
se il verbale del __________ possa essere considerato come valido atto di
querela (art. 30 CP). In ogni caso, l’assenza della prova del turbamento della
parte lesa deve andare a favore dell’accusato.
7.
Su ACCU 1 in quanto
persona va osservato che è apparso in aula come un uomo assolutamente corretto,
tranquillo, distinto e dal carattere mite e, ciò che conta per l’istruttoria,
perfettamente credibile, in quanto ha riferito sui fatti di causa in maniera
del tutto lineare e senza contraddizioni. Egli era per di più visibilmente
dispiaciuto per quanto accaduto, ha ammesso di avere agito d’impulso ed ha per
questo tentato (più volte) di scusarsi prima del processo con la querelante.
Siccome non conosceva il suo indirizzo ha per finire inviato al Ministero
Pubblico lo scritto del __________, senza che però allo stesso sia mai stata
data evasione.
Sulla persona della parte lesa,
va detto invece che essa si è dimostrata alquanto incurante degli obblighi
previsti dalla normativa vigente, sia il giorno dei fatti (in cui ha violato
l’ordinanza comunale che impone l’uso del guinzaglio per i cani), sia al
momento del processo (siccome non ha adempiuto e non ha intenzione di
ossequiare il suo obbligo di comparsa in Pretura). E ciò malgrado questa causa
concerna proprio lei. L’atteggiamento incurante e lassista della parte lesa,
che rifiuta qualsiasi contatto con l’Autorità chiamata a decidere su un caso da
lei provocato, costituisce un chiaro segno che, da questa vicenda, non è
rimasta particolarmente turbata.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 180 CP, 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
Revoca la confisca del coltello da
cucina in inox di marca Ikea stainless con manico in plastica nera.
Carica le spese allo Stato
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. 100.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster