Lexipedia

Decisione

10.2007.393

Corridore infastidito e intimorito da un cane privo di guinzaglio e che si presenta davanti alla proprietaria dell'animale munito di coltello. Non costituisce minaccia poichè non è stato incusso spave

28 aprile 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di data 24 settembre 2007 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 5'000.00 (cinquemila), corrispondente a 20

(venti) aliquote da fr. 250.00 (duecentocinquanta).

Considerandi

2.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni.

3.

Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituta con una pena detentiva di 3 giorni.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle

spese giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).

5.

Ordina la confisca di un coltello da cucina in inox di marca Ikea

stainless con manico in plastica nera.

6.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 1 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 28 aprile

2008, al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo

patrocinatore, mentre la Sostituto Procuratore Pubblico ha comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo la conferma

del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale pena deve essere

posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo

di prova?

4.

Deve essere ordinata la

confisca del coltello da cucina in inox di marca Ikea stainless con manico in

plastica nera?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che in data 30 aprile 2007 la AINQ

1.

ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso, chiedendo contestualmente

la motivazione scritta della sentenza;

considerato in fatto ed in diritto

1.

Secondo l’articolo 180

CP “chiunque usando grave minaccia incute spavento o timore a una persona è

punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una

pena pecuniaria”. L’infrazione consiste quindi nel provocare spavento

(Schrecken) tramite intimidazioni suscettibili di far paura al destinatario,

siccome prospettano la sopravvenienza di un evento grave, la cui realizzazione

dipende (evidentemente) dall’autore.

La minaccia (ai sensi di legge)

per essere punibile occorre però che sia di una certa portata: deve, in

effetti, essere distinta dai cosiddetto “avvertimento”, che consiste in

un’affermazione più moderata oppure in una dichiarazione riferita ad un

pregiudizio che l’autore non è (in maniera riconoscibile) in grado di

realizzare. La minaccia, indica lo stesso tenore

letterale del codice, deve essere “grave”, ossia di natura oggettivamente tale

da incutere paura nella vittima. Ciò significa che la stessa non deve unicamente

essere valutata in funzione della sensibilità del destinatario, ma (anche) secondo

criteri generali e l’insieme delle circostanze. Non basta una qualsiasi

azione per realizzare i presupposti di cui all’art. 180 CP e, se l’agire

dell’autore ha avuto un influsso tenue sulla vittima, “so liegt keine strafbare

Drohung”, bensì unicamente quella che si definisce una “straflose Warnung”. Il

reato di minaccia richiede infatti un comportamento qualificato e impone che

l’autore abbia agito contro un’altra persona adoperando “schweren Drohung” e

provocando nella sua psiche un particolare turbamento.

Per cui, per decidere se i

presupposti dell’art. 180 CP sono adempiuti, occorre in sostanza riferirsi al

caso concreto, al comportamento assunto dall’autore e alla reazione avuta dalla

vittima. Occorre per di più tenere conto delle modalità con cui l’azione è

stata messa in atto, in considerazione dell’effettivo pericolo prospettato alla

parte lesa.

2.

La Sostituto Procuratore pubblico ha proposto la condanna di ACCU 1 ad una pena pecuniaria di 20

aliquote giornaliere, siccome il __________ si sarebbe avvicinato alla querelante,

mostrandole un coltello e asserendo che avrebbe ucciso il suo cane. Una

proposta, che però, per i motivi che seguono, non è risultata suffragata dal

necessario fondamento probatorio.

L’istruttoria di causa e, in

particolare, le risultanze dibattimentali hanno infatti dimostrato che quanto

indicato dall’accusa non può essere ritenuto debitamente provato e che le

modalità d’esecuzione dell’azione da parte del ACCU 1, il bene giuridico da lui

toccato, gli effetti provocati nella vittima e la reazione di quest’ultima non

adempiono i requisiti dell’art. 180 CP.

Al processo l’accusato ha

nuovamente raccontato la vicenda del __________ ed ha fornito una descrizione

del fatti assolutamente credibile, lineare e coerente. La parte lesa non si è

invece presentata, nonostante un’espressa convocazione quale testimone. Questa

prova, ritenuta non essenziale ai fini di causa e che era stata chiesta dalla

difesa, è stata quindi dichiarata decaduta.

3.

I fatti che ci occupano

si sono consumati nel __________ di __________: un’area verde aperta al

pubblico all’interno della quale si trova anche l’edificio in cui l’accusato

aveva locato un appartamento. Quel giorno egli stava rientrando a casa al

termine di una lunga corsa, durata più di due ore.

La querelante passeggiava in

quel medesimo luogo con il suo cane, senza guinzaglio, nonostante l’obbligo

imposto dal Comune. Alla vista del corridore, l’animale lo ha inseguito e lo ha

raggiunto, saltellando, abbaiando e ponendogli il muso a stretto contatto con il

tallone e il ginocchio. L’accusato, che è un appassionato sportivo, che

percorre a corsa oltre 1’000 km all’anno, ha fortemente temuto che il cane lo

mordesse e mettesse in pericolo la sua (preziosa) incolumità fisica: ha di

conseguenza intimato alla padrona di chiamare a sé l’animale. A nulla è però

servito.

L’accusato si è quindi fermato,

come si fa di solito per scoraggiare i cani in questi casi. L’animale si è

allontanato e l’accusato ha ripreso a correre. Si è però subito visto ancora

raggiungere dalla bestia, di nuovo imperterrita a stretto contatto con le gambe

dello sportivo turista. Pure vano è stato un ulteriore monito da lui rivolto

alla proprietaria affinché tenesse a bada l’animale. L’accusato si è a questo

punto rifugiato in casa. Solo allora il cane è stato chiamato dalla padrona e

allacciato al guinzaglio.

4.

Spinto da un sentimento

di nervosismo, così come da lui dichiarato, provocato dalla stanchezza e

giustificato dal fatto che, la parte lesa, si è dimostrata assolutamente incurante

delle regole comunali che impongono di tenere i cani al guinzaglio e

considerato che, i cani liberi, possono mettere a repentaglio la sicurezza di

chi utilizza l’area pubblica correttamente per praticare dello sport, ACCU 1 è

ritornato sul luogo dei fatti (comunque vicino al luogo in cui soggiornava) con

l’intento di redarguire nuovamente la proprietaria dell’animale. Al

dibattimento l’accusato ha spiegato di avere preso con sé un coltello da

cucina, non per rivolgerlo contro la parte lesa, bensì per eventualmente

difendersi dal cane, tant’è che l’oggetto in questione (non suo, di marca Ikea

e prelevato dalla cucina dell’appartamento di vacanza) è sempre rimasto in

posizione verticale, lungo il suo fianco, senza che mai sia stato puntato

contro qualcuno. In questa occasione l’accusato si è limitato a ripetere alla

querelante che i cani devono essere tenuti al guinzaglio e che se la

proprietaria non avesse obbedito lui era pronto ad uccidere il cane. Ha

spiegato che non lo avrebbe comunque mai fatto e che la frase era sortita a

causa d’un impeto d’ira, di cui oggi si pente.

5.

Nella presente

fattispecie l’unico evento che potrebbe ipoteticamente essere penalmente

riprensibile è l’azione“di ritorno” dell’accusato, quando, dopo essersi

rifugiato in casa, è di nuovo uscito nel parco munito di un coltello da cucina.

Un gesto, questo, che era sicuramente inopportuno, in quanto la vicenda e la

discussione con la parte lesa erano già terminate.

Ora, a tal proposito, si deve

certamente dare atto che il comportamento assunto dal ACCU 1 non può essere

definito ammirevole o esemplare; esso non può comunque nemmeno essere

qualificato come una “minaccia” ai sensi normativi e ciò per i seguenti motivi:

- da

un punto di vista soggettivo l’accusato si trovava innanzitutto in una

condizione di particolare turbamento ed eccitazione, una sorta di

“Erregungszustand”, che impedisce oggi di ritenere che abbia concretamente

voluto evocare un grave pericolo alla vittima. Il gesto messo in atto dal

querelato, deve tutt’al più essere qualificato come una reazione di stizza,

che, seppure esagerata, non raggiunge la gravità pretesa dall’art. 180 CP. Al

dibattimento è infatti emerso che, con quel gesto, ACCU 1 non ha affatto inteso

ledere la sicurezza e la pace della parte lesa, ma voleva solo difendersi

dall’animale, ritenuto poi che il suo obbiettivo era unicamente quello di

conferire ancora con la proprietaria dell’animale, per preservare l’incolumità

di coloro che (con pieno diritto) si allenano nel parco, vanificata da chi non

rispetta le ordinanze comunali.

- da

un profilo oggettivo va invece osservato che né i modi, né gli epiteti

utilizzati da ACCU 1 erano oggettivamente suscettibili d’incutere grave

spavento alla parte lesa. Sulle parole utilizzate (ammesse dall’accusato e

nemmeno perfettamente comprese dalla vittima) va detto che il corridore si è

limitato ad affermare (alla proprietaria) che avrebbe ucciso il suo cane, senza

però fare nessun accenno alla persona fisica LESA 1 e senza che si possa

ritenere che abbia quindi intaccato la sua “innere Frieden”. Come sopra

accennato, la stessa parte lesa non ha nemmeno esattamente capito cosa abbia

detto il corridore, limitandosi a riferire alla Polizia di avere udito parole

tipo ‘ti uccido il cane’” e non proprio un’espressa minaccia di morte.

Agli atti di causa non vi è,

per di più, nessuna prova attestante che il coltello sia espressamente stato

mostrato o addirittura puntato alla parte lesa. Le versioni addotte dalle parti

sono in effetti su questo punto diametralmente opposte e occorre quindi

propendere per quella più a favore dell’accusato, ovvero che il coltello in

questione sia sempre rimasto in posizione verticale e lungo il suo fianco,

proprio come se l’avesse preso con sé per difendersi da eventuali ulteriori

attacchi del cane. Non si può quindi ritenere che la querelante abbia

effettivamente temuto per sé o per il suo animale.

Queste circostanze impongono

forzatamente di concludere che l’accusato non ha realmente mai prospettato alla

querelante un “künftiges Übel”, così come richiede la giurisprudenza (STF 106

IV 125), né in maniera diretta né in maniera indiretta.

6.

La consumazione del reato

di minaccia difetta per di più di un ulteriore elemento oggettivo: il risultato.

La reazione avuta da LESA 1,

stando alle affermazioni fatte

dall’accusato, non era comunque

quella di una persona particolarmente intimorita, tant’è che, anziché

dimostrarsi spaventata, difendersi, urlare o fuggire, stando alle dichiarazioni

dell’accusato, la donna ha avuto la forza e la prontezza di dichiarare “ti

faccio accusare” e “se ammazzi il mio cane io ammazzo te”. Un’espressa

dichiarazione di morte.

Sia quel che sia, il reato di

minaccia costituisce un “Erfolgsdelikt” e, agli atti, è comunque assente la

prova che la vittima abbia patito particolari conseguenze in relazione

all’agire dell’accusato. Nel suo (unico e stringato) interrogatorio, la parte

lesa non ha infatti speso una parola sul suo stato d’animo, su un suo eventuale

spavento o turbamento, così come neppure si è premurata d’informare

successivamente il Ministero Pubblico sulle conseguenze dell’agire del ACCU 1,

limitandosi a dichiarare “intendo sporgere denuncia nei confronti di ACCU 1”. E

lo ha fatto in maniera a tal punto stringata e laconica che sarebbe lecito chiedersi

se il verbale del __________ possa essere considerato come valido atto di

querela (art. 30 CP). In ogni caso, l’assenza della prova del turbamento della

parte lesa deve andare a favore dell’accusato.

7.

Su ACCU 1 in quanto

persona va osservato che è apparso in aula come un uomo assolutamente corretto,

tranquillo, distinto e dal carattere mite e, ciò che conta per l’istruttoria,

perfettamente credibile, in quanto ha riferito sui fatti di causa in maniera

del tutto lineare e senza contraddizioni. Egli era per di più visibilmente

dispiaciuto per quanto accaduto, ha ammesso di avere agito d’impulso ed ha per

questo tentato (più volte) di scusarsi prima del processo con la querelante.

Siccome non conosceva il suo indirizzo ha per finire inviato al Ministero

Pubblico lo scritto del __________, senza che però allo stesso sia mai stata

data evasione.

Sulla persona della parte lesa,

va detto invece che essa si è dimostrata alquanto incurante degli obblighi

previsti dalla normativa vigente, sia il giorno dei fatti (in cui ha violato

l’ordinanza comunale che impone l’uso del guinzaglio per i cani), sia al

momento del processo (siccome non ha adempiuto e non ha intenzione di

ossequiare il suo obbligo di comparsa in Pretura). E ciò malgrado questa causa

concerna proprio lei. L’atteggiamento incurante e lassista della parte lesa,

che rifiuta qualsiasi contatto con l’Autorità chiamata a decidere su un caso da

lei provocato, costituisce un chiaro segno che, da questa vicenda, non è

rimasta particolarmente turbata.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 180 CP, 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

Revoca la confisca del coltello da

cucina in inox di marca Ikea stainless con manico in plastica nera.

Carica le spese allo Stato

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster